500
Parte Seconda - Gestione dell’istituzione scolastica
sibile, come è possibile che dirigenza scolastica e insegnanti siano oggetto di valu-
tazione della stessa comunità: al par. 12.5 riferiamo di progetti di valutazione del
personale basati anche sul riconoscimento del loro valore all’interno della comunità
scolastica.
11.16 La contropartita dell’autonomia: il monitoraggio del sistema
In esito alla riforma costituzionale del 2001, la nuova formulazione dell’art. 117
assegna alla legislazione esclusiva dello Stato:
– la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
– le norme generali sull’istruzione.
Abbiamo trattato nel par. 11.11.3 il passaggio dalla “scuola dei programmi mini-
steriali” alla “scuola dell’autonomia didattica
59
”, la cui ragione sta nella funzione di
concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazio-
ne del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo
e valorizzando le diversità e le potenzialità di ciascuno, per raggiungere il successo
formativo con tutte le iniziative utili.
Anche l’autonomia organizzativa è espressione di libertà progettuale (art. 5 del
citato D.P.R.): le scuole possono regolare autonomamente i tempi dell’insegnamen-
to e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al
tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, adottando tutte le forme di
flessibilità che ritengono opportune.
Si intersecano quindi, nel sistema dell’istruzione, compiti e responsabilità che
afferiscono a livelli diversi: in particolare, se allo Stato compete la “
determina-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale
”, con altrettanta forza gli compete
la verifica sulla fruizione, da parte di tutti i cittadini, di tali livelli essenziali di
prestazioni.
Alle istituzione scolastiche compete la responsabilità della realizzazione dei dirit-
ti dei discenti, anzitutto al successo formativo, nell’ambito delle Indicazioni ricevute
e delle risorse assegnate, collaborando con l’Amministrazione centrale nella verifica
dell’efficienza del sistema.
11.16.1 L’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istru-
zione e formazione (INVALSI)
Nel sistema scolastico la verifica del rispetto degli
standard
è valutata mediante le
attività predisposte dall’INVALSI.
59
D.P.R. n. 275/1999, art. 4.