Capitolo 11 - La comunità scolastica come luogo della partecipazione e dell’autonomia
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L’INVALSI è un Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubbli-
co, che ha raccolto l’eredità del Centro Europeo dell’Educazione (CEDE), istituito
con i decreti delegati del 1974
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.
Sotto il profilo giuridico, l’INVALSI rientra nella categorie delle “Agenzie”, nor-
mate dal Titolo II del D.Lgs. n. 300/1999. L’Agenzia comporta una formula orga-
nizzativa che scorpora dall’organizzazione diretta dei Ministeri alcune rilevanti fun-
zioni che possono essere più efficacemente svolte attraverso il loro conferimento a
strutture fornite di autonomia e sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il comma 1 dell’articolo 8 esordisce affermando
che le agenzie “
svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici
”.
Il comma 2 dell’articolo 8 dispone che “
esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e
di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni di cui al successivo comma 4 e secondo le
disposizioni generali dettate dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993
[leggasi:
n. 165 del 2001]
e successive modificazioni
”.
L’istituzione dell’INVALSI è stata operata con legge n. 53/2003, il cui art. 3
“
Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di
formazione”
così recita al comma 1:
“
Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con
l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
(…)
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema
di istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qua-
lità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione
dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
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La sua istituzione risale al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, “
Sperimentazione e ricerca educa-
tiva, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti
”, il cui art. 12 “Cen-
tro europeo dell’educazione” così recita:
“È istituito, con sede in Frascati, villa Falconieri, il Centro europeo dell’educazione, avente
personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.
Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l’elaborazione e la diffusione della
documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli
ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunità europea
e sull’attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali.
In particolare il Centro europeo dell’educazione attende a studi e ricerche:
1) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;
2) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti
tra formazione e occupazione;
3) sui problemi dell’apprendimento e della relativa valutazione;
4) sull’innovazione educativa e sull’aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente;
5) sull’impiego delle tecnologie educative”.