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Parte Seconda - Gestione dell’istituzione scolastica
tuti professionali
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; art. 7 del D.P.R. n. 88/2010 per gli Istituti tecnici
66
; art. 12 del
D.P.R. n. 89/2010 per i Licei
67
).
A partire da queste previsioni di diritto, l’azione dell’INVALSI si esercita nell’am-
bito delle Direttive ricevute dal MIUR.
11.16.7 La Direttiva n. 85 del 2012
La Direttiva all’INVALSI n. 85 del 12 ottobre 2012 “
Priorità strategiche dell’IN-
VALSI per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015
” fu firmata dall’allora
ministro Francesco Profumo; contiene, in sintesi, indicazioni sui punti che seguono.
Rilevazioni nazionali e internazionali sugli apprendimenti degli studenti
Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti sono previste al ter-
mine della:
- classe seconda e quinta della scuola primaria;
- terza classe della scuola secondaria di primo grado tramite le prove previste nel
corso dell’esame di Stato: v. par. 3.6.3);
- seconda e quinta classe della scuola secondaria del secondo ciclo.
Per quanto riguarda la classe prima della secondaria di primo grado, la Direttiva
afferma che “s
i valuterà l’opportunità di mantenere la rilevazione degli apprendimenti
nella prima classe della scuola secondaria di primo grado a partire dal successivo triennio
”.
Di fatto, in tale classe, la rilevazione è stata effettuata nel 2013 ma non nel 2014: la
prospettiva è quella di unificare le rilevazioni della quinta classe della primaria con
quelle della prima classe della secondaria (v. anche par. 11.16.9).
È interessante osservare che “
la rilevazione degli apprendimenti nelle seconde classi del
secondo ciclo riguarda anche gli studenti che frequentano i percorsi di qualifica professionale
nell’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione
”: sia che frequentino i
corsi funzionanti presso gli istituti professionali statali, in regime di sussidiarietà, sia
che frequentino le strutture accreditate dalle Regioni. Questo in conseguenza del pari
valore attribuito ai due “canali” successivi al primo ciclo dell’istruzione (par. 2.2.3).
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D.P.R. n. 87/2010, art. 7, comma 3: “
I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione
periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e for-
mazione (INVALSI), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio
e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
”.
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D.P.R. n. 88/2010, art. 7, comma 3: “
I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione
periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e for-
mazione (INVALSI), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio
e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
”.
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D.P.R. n. 89/2010, art. 12, comma 3: “
Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi
specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di cui all’articolo 13, comma 10, lettera
a), è oggetto di valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il medesimo Istituto cura la pubblicazione degli
esiti della valutazione
”.