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Libro I
Diritto costituzionale
ad avere efficacia, nel momento successivo a quello in cui è portata a conoscenza
dei cittadini, tramite la sua pubblicazione all’interno della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La retroattività di una legge è da considerarsi evento ecceziona-
le, perché la norma giuridica “non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto
retroattivo”, come previsto dall’art. 11 delle Preleggi al codice civile. La retroattività
in materia penale è proibita, poi, espressamente dall’art. 25, comma 2, della Costi-
tuzione, poiché nessuno può essere punito sulla base di una norma penale che non
esisteva al momento della commissione di un comportamento che non era conside-
rato come reato.
9) A.
La norma giuridica è efficace e dispiega i propri effetti giuridici finché non
viene adottato un nuovo atto normativo che disciplina diversamente i rapporti da essa
regolati; in tal caso è possibile parlare di “abrogazione implicita”. Quando, invece,
una disposizione di legge prevede direttamente che una norma precedente sia espun-
ta dall’ordinamento si è in costanza di una “abrogazione espressa”. In tale ultimo
caso non è necessario che la norma abrogante debba necessariamente disciplinare la
materia prima regolamentata dalla norma abrogata. Dunque, le leggi sono “abrogate
da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra
le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l’intera materia
già regolata dalla legge anteriore” (art. 15, Preleggi).
10) D.
Ai soggetti di diritto possono essere imputate due distinte situazioni giuridi-
che: situazioni giuridiche favorevoli (i poteri – astratta possibilità di ottenere determi-
nati effetti giuridici con il loro esercizio; i diritti soggettivi – situazione attiva, concreta
e attuale di vantaggio che fa riferimento a un bene particolare, ad esempio il diritto
di proprietà, il diritto alla protezione dei dati personali, ecc.; gli interessi legittimi
– situazione attiva, attuale e concreta, concernente nella legittima pretesa da parte
del cittadino che la pubblica amministrazione operi secondo canoni e criteri previsti
dalle norme costituzionali e ordinarie) e situazioni giuridiche sfavorevoli (gli obbli-
ghi – comportamenti da tenere necessariamente per il rispetto di un diritto altrui; i
doveri – comportamenti da tenere necessariamente che prescindono dall’esistenza
di un corrispettivo diritto altrui, ad esempio i doveri costituzionali a tutela di un inte-
resse generale; le soggezioni – comportamenti propri di chi è soggetto ad un potere,
ad esempio dei figli minori verso i genitori).
11) B.
La Costituzione può essere intesa in senso formale (come atto contenente le
disposizioni costituzionali), oppure in senso materiale (come insieme dei rapporti
e degli equilibri fra i diversi attori politici in un determinato momento storico). La
Costituzione materiale si identificherebbe nelle forze politiche organizzate, che in
un determinato momento storico interpretano l’interesse generale della comunità.
La funzione della Costituzione materiale è quella di identificare quelle norme nelle
quali sono sanciti i principi fondamentali di un determinato ordinamento, principi
talmente importanti che se vengono sovvertiti lo stesso ordinamento cessa di esistere.
La Costituzione materiale e quella formale possono in tutto o in parte divergere, allo-
ra bisogna eliminare la ragione del contrasto, modificando la Costituzione formale
per adeguarla a quella materiale, se quest’ultima per la sua permanenza nel tempo e
il diffuso consenso che riceve sia divenuta espressione di un diverso modo di intende-