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Risposte commentate
Norme giuridiche e fonti del diritto
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il contenuto del regolamento è obbligatorio per i destinatari nella sua interezza;
sono direttamente applicabili, ossia l’entrata in vigore e l’applicazione nei confronti
dei destinatari non necessita di alcun atto di ricezione interna da parte degli Stati
membri.
28) B.
Le
direttive
europee sono atti legislativi previsti dal Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE). Si tratta di documenti vincolanti nel loro complesso
che gli Stati membri sono
obbligati a recepire
nella legislazione nazionale entro il termi-
ne stabilito. L’entrata in vigore di una direttiva è segnata dalla sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’UE. Il mancato recepimento delle direttive negli ordinamenti
degli Stati membri può essere fatto valere dagli interessati per tutelare le proprie
situazioni giuridiche soggettive nei confronti degli Stati inadempienti.
29) B.
I
regolamenti
del potere esecutivo sono
fonti secondarie
del diritto in quanto
gerarchicamente sottoordinate alle fonti primarie. In particolare, i regolamenti non
possono contrastare con la Costituzione, derogare o essere in contrasto con leggi
(salvo espressa previsione di legge che autorizzi alla delegificazione); disciplinare
materie coperte da riserva di legge assoluta (ad es., non possono contenere sanzioni
di tipo penale); non possono derogare al principio di irretroattività dell’efficacia di
una norma.
30) D.
I caratteri dei regolamenti del potere esecutivo sono la
generalità
, intesa come
attitudine a rivolgersi ad un numero indeterminato di destinatari, l’
astrattezza
, ossia
l’idoneità a disciplinare un numero non definito di casi e l’
innovatività
, ovvero la
capacità di innovare l’ordinamento giuridico mediante inserimento di nuove norme
o modifica di norme esistenti. I regolamenti, infatti, introducono nell’ordinamento
norme giuridiche.
31) A.
I regolamenti delegati (
rectius
: di delegificazione) esistono e sono ammessi
esclusivamente nelle materie per le quali non è stabilita la riserva assoluta di legge. Si
tratta dei casi in cui il legislatore, per mezzo di una legge (e, dunque, una fonte pri-
maria), autorizza il Governo a disciplinare una materia, che prima era regolamentata
con legge, mediante regolamento (denominato, per l’appunto, di delegificazione),
previa abrogazione da parte della stessa legge autorizzatrice delle norme di rango pri-
mario. Si pensi, ad esempio, al caso del D.P.R. 445/2000 recante “Testo unico della
documentazione amministrativa”.
32) C.
L’interpretazione giuridica consiste nell’attività mediante la quale si procede a
fornire di significato una o più disposizioni normative, estrapolando da esse la regola
(norma) da applicare concretamente (cfr. art. 12 disp. prel. c.c.). Essa può essere:
letterale
o
dichiarativa
(ovvero ricavabile dalla mera lettura della disposizione);
correttiva
: estensiva
o
restrittiva (cioè desumibile da una interpretazione complessa del testo della disposizio-
ne, che può anche portare ad una correzione della formulazione letterale);
sistematica
(deducibile da una interpretazione frutto di una comparazione della disposizione con
disposizioni analoghe o con essa connesse all’interno del’ordinamento);
adeguatrice
(allorquando l’interpretazione si uniforma alle norme di rango superiore);
evolutiva
(frutto di un necessario adeguamento della norma alle condizioni sociali del momento).