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Risposte commentate

Norme giuridiche e fonti del diritto

11

re l’assetto dello Stato; quindi è la costituzione materiale che dà vita alla costituzione

effettivamente vigente.

12) B.

Per non essere soggette a referendum confermativo, le leggi costituzionali

devono essere approvate, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi

nei due rami del Parlamento. Ai sensi dell’art. 138 della Costituzione, infatti, qualora

le leggi costituzionali non siano approvate in seconda deliberazione con la maggio-

ranza dei due terzi dei due rami del Parlamento (Camera e Senato), esse possono

essere sottoposte a referendum confermativo entro tre mesi dalla loro pubblicazione

qualora ne facciano richiesta un quinto dei membri di una delle due camere o cin-

quecentomila elettori. La legge sottoposta a referendum, in tal caso, non è promul-

gata dal Presidente della Repubblica se non è approvata dalla maggioranza dei voti

validi. Si rammenta che, in tal caso, non è previsto un

quorum

minimo come nel caso

del referendum

ex

art. 75, Cost.

13) C.

Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie (cd.

iter legis

) consta di

quattro fasi (iniziativa, istruttoria, costitutiva, integrativa dell’efficacia). Nella fase

dell’

iniziativa

viene proposto un testo di legge da sottoporre all’approvazione dei

due rami del Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica). L’ini-

ziativa legislativa spetta al Governo, al popolo (50.000 elettori; il progetto di legge

deve essere redatto in articoli e non decade al cambio di legislatura), ai consigli

regionali, al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), ad ogni singolo

parlamentare. Nella fase dell’

istruttoria

, dopo essere stato presentato in Parlamento

ad una delle due Camere, il progetto di legge viene affidato ad una delle commis-

sioni (organizzate per materia – es. Commissione affari costituzionali) in cui sono

articolate le Camere medesime per l’esame preliminare prima del passaggio in aula

(che può essere solo eventuale, se la commissione viene autorizzata ad esprimersi in

sede deliberante). Al termine della fase istruttoria, il progetto di legge viene votato

da entrambi i rami del Parlamento e per sancirne la definitiva approvazione deve

essere approvato nel testo identico a quello approvato dalla prima Camera, con ciò

concretizzando la fase

costitutiva

. Nella fase

integrativa dell’efficacia

, dopo essere stata

approvata da entrambi i rami del Parlamento, la legge viene inviata al Presidente del-

la Repubblica (entro 30 giorni dall’approvazione) per la successiva promulgazione.

A seguito della promulgazione presidenziale, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore (diviene efficace) dopo il 15°

giorno dalla pubblicazione (cd.

vacatio legis

), salvo diversa previsione indicata nella

medesima legge.

14) B.

L’esame in commissione può essere svolto in

sede referente

, allorquando la

commissione competente formula il proprio parere relativamente al testo esaminato,

che deve essere comunque votato articolo per articolo e nella sua interezza dall’As-

semblea (della Camera o del Senato); in

sede redigente

, allorquando la commissione

competente, oltre a svolgere l’istruttoria del progetto di legge, vota anche i singoli

articoli di cui esso è composto, rinviando all’Assemblea l’approvazione finale del

testo di legge; in

sede deliberante

, allorquando la commissione competente non solo

svolge l’istruttoria al progetto di legge, ma ne vota i singoli articoli e procede anche

alla votazione finale complessiva.