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Risposte commentate
Norme giuridiche e fonti del diritto
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re l’assetto dello Stato; quindi è la costituzione materiale che dà vita alla costituzione
effettivamente vigente.
12) B.
Per non essere soggette a referendum confermativo, le leggi costituzionali
devono essere approvate, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi
nei due rami del Parlamento. Ai sensi dell’art. 138 della Costituzione, infatti, qualora
le leggi costituzionali non siano approvate in seconda deliberazione con la maggio-
ranza dei due terzi dei due rami del Parlamento (Camera e Senato), esse possono
essere sottoposte a referendum confermativo entro tre mesi dalla loro pubblicazione
qualora ne facciano richiesta un quinto dei membri di una delle due camere o cin-
quecentomila elettori. La legge sottoposta a referendum, in tal caso, non è promul-
gata dal Presidente della Repubblica se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi. Si rammenta che, in tal caso, non è previsto un
quorum
minimo come nel caso
del referendum
ex
art. 75, Cost.
13) C.
Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie (cd.
iter legis
) consta di
quattro fasi (iniziativa, istruttoria, costitutiva, integrativa dell’efficacia). Nella fase
dell’
iniziativa
viene proposto un testo di legge da sottoporre all’approvazione dei
due rami del Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica). L’ini-
ziativa legislativa spetta al Governo, al popolo (50.000 elettori; il progetto di legge
deve essere redatto in articoli e non decade al cambio di legislatura), ai consigli
regionali, al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), ad ogni singolo
parlamentare. Nella fase dell’
istruttoria
, dopo essere stato presentato in Parlamento
ad una delle due Camere, il progetto di legge viene affidato ad una delle commis-
sioni (organizzate per materia – es. Commissione affari costituzionali) in cui sono
articolate le Camere medesime per l’esame preliminare prima del passaggio in aula
(che può essere solo eventuale, se la commissione viene autorizzata ad esprimersi in
sede deliberante). Al termine della fase istruttoria, il progetto di legge viene votato
da entrambi i rami del Parlamento e per sancirne la definitiva approvazione deve
essere approvato nel testo identico a quello approvato dalla prima Camera, con ciò
concretizzando la fase
costitutiva
. Nella fase
integrativa dell’efficacia
, dopo essere stata
approvata da entrambi i rami del Parlamento, la legge viene inviata al Presidente del-
la Repubblica (entro 30 giorni dall’approvazione) per la successiva promulgazione.
A seguito della promulgazione presidenziale, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore (diviene efficace) dopo il 15°
giorno dalla pubblicazione (cd.
vacatio legis
), salvo diversa previsione indicata nella
medesima legge.
14) B.
L’esame in commissione può essere svolto in
sede referente
, allorquando la
commissione competente formula il proprio parere relativamente al testo esaminato,
che deve essere comunque votato articolo per articolo e nella sua interezza dall’As-
semblea (della Camera o del Senato); in
sede redigente
, allorquando la commissione
competente, oltre a svolgere l’istruttoria del progetto di legge, vota anche i singoli
articoli di cui esso è composto, rinviando all’Assemblea l’approvazione finale del
testo di legge; in
sede deliberante
, allorquando la commissione competente non solo
svolge l’istruttoria al progetto di legge, ma ne vota i singoli articoli e procede anche
alla votazione finale complessiva.