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Risposte commentate

Norme giuridiche e fonti del diritto

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20) A.

I decreti legislativi sono atti normativi aventi forza di legge (fonte del diritto

primaria) adottati dal Governo su delega (fornita per mezzo dell’approvazione di

una legge) del Parlamento. In tale contesto vengono a confondersi due dei tre poteri

fondamentali dello Stato, quello esecutivo e quello legislativo (il terzo è quello giu-

diziario). Peraltro il Governo, nell’esercizio della delega conferitagli dalle Camere,

deve seguire una serie di principi e criteri direttivi dettati dalla cd. “legge delega”,

e non è possibile procedere con una “delega in bianco”, ovvero con una legge che

conferisca un indeterminato potere legislativo al Governo. L’adozione del decreto

legislativo delegato deve concretizzarsi entro termini determinati dal Parlamento,

decorsi i quali decade il potere legislativo del Governo.

21) D.

I testi unici sono atti normativi che raccolgono e, nella quasi totalità dei

casi, riformulano disposizioni di molteplici testi normativi succedutisi nel tempo,

disciplinanti la medesima materia (es. D.Lgs. n. 267/2000 – Testo unico sugli enti

locali). I testi unici possono essere:

di coordinamento

(hanno capacità innovativa ed

abrogativa),

di mera compilazione

, semplicemente

ricognitivi della disciplina esistente

, di

riordino

(garantiscono sistematicità e maggiore ordine alle norme e distinguono le

disposizioni legislative da quelle regolamentari).

22) B.

Le norme contenute nelle leggi possono essere abrogate anche in conse-

guenza di un referendum abrogativo, ai sensi dell’art. 75 Cost., o per la dichiarazio-

ne d’incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Secondo tale articolo è

indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una

legge o di un atto avente valore di legge (decreti-legge e decreti legislativi), quando

lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Alla votazione

partecipano i cittadini che siano in possesso dei requisiti per eleggere la Camera dei

Deputati (cd. requisito per l’elettorato attivo: 18 anni di età). La proposta referenda-

ria è approvata se alla votazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto (

quorum

strutturale) e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La norma

eventualmente abrogata viene espunta dall’ordinamento con un successivo decreto

del Presidente della Repubblica.

23) D.

L’art. 75, Cost. nel disciplinare il referendum abrogativo stabilisce al comma

2 che lo stesso non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di

indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

24) D.

Il referendum confermativo fa parte del procedimento legislativo cd. “aggra-

vato” (ovvero proceduralmente più garantista di quello ordinario) necessario per

modificare la Costituzione italiana. Ai sensi dell’art. 138, infatti, le leggi di revisione

della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con

due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate

a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla

loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o

cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali (cd. “referendum confermati-

vo”). La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla

maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata