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Risposte commentate
Norme giuridiche e fonti del diritto
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20) A.
I decreti legislativi sono atti normativi aventi forza di legge (fonte del diritto
primaria) adottati dal Governo su delega (fornita per mezzo dell’approvazione di
una legge) del Parlamento. In tale contesto vengono a confondersi due dei tre poteri
fondamentali dello Stato, quello esecutivo e quello legislativo (il terzo è quello giu-
diziario). Peraltro il Governo, nell’esercizio della delega conferitagli dalle Camere,
deve seguire una serie di principi e criteri direttivi dettati dalla cd. “legge delega”,
e non è possibile procedere con una “delega in bianco”, ovvero con una legge che
conferisca un indeterminato potere legislativo al Governo. L’adozione del decreto
legislativo delegato deve concretizzarsi entro termini determinati dal Parlamento,
decorsi i quali decade il potere legislativo del Governo.
21) D.
I testi unici sono atti normativi che raccolgono e, nella quasi totalità dei
casi, riformulano disposizioni di molteplici testi normativi succedutisi nel tempo,
disciplinanti la medesima materia (es. D.Lgs. n. 267/2000 – Testo unico sugli enti
locali). I testi unici possono essere:
di coordinamento
(hanno capacità innovativa ed
abrogativa),
di mera compilazione
, semplicemente
ricognitivi della disciplina esistente
, di
riordino
(garantiscono sistematicità e maggiore ordine alle norme e distinguono le
disposizioni legislative da quelle regolamentari).
22) B.
Le norme contenute nelle leggi possono essere abrogate anche in conse-
guenza di un referendum abrogativo, ai sensi dell’art. 75 Cost., o per la dichiarazio-
ne d’incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Secondo tale articolo è
indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge (decreti-legge e decreti legislativi), quando
lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Alla votazione
partecipano i cittadini che siano in possesso dei requisiti per eleggere la Camera dei
Deputati (cd. requisito per l’elettorato attivo: 18 anni di età). La proposta referenda-
ria è approvata se alla votazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto (
quorum
strutturale) e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La norma
eventualmente abrogata viene espunta dall’ordinamento con un successivo decreto
del Presidente della Repubblica.
23) D.
L’art. 75, Cost. nel disciplinare il referendum abrogativo stabilisce al comma
2 che lo stesso non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
24) D.
Il referendum confermativo fa parte del procedimento legislativo cd. “aggra-
vato” (ovvero proceduralmente più garantista di quello ordinario) necessario per
modificare la Costituzione italiana. Ai sensi dell’art. 138, infatti, le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con
due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate
a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali (cd. “referendum confermati-
vo”). La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata