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Libro I
Diritto costituzionale
15) D.
L’art. 117 Cost. prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamen-
to dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali. Con tale articolo viene ancor
più rafforzata la previsione dell’art. 11 della Costituzione, che prevede una limitazio-
ne della sovranità nazionale per partecipare ad organizzazioni internazionali.
16) A.
Ai sensi dell’art. 73, co. 3, della Costituzione, le leggi entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabi-
liscano un termine diverso (efficacia anticipata o differita rispetto ai quindici giorni
ordinari). La legge, infatti, entra in vigore, e inizia ad avere efficacia, nel momento
successivo a quello in cui è portata a conoscenza dei cittadini, tramite la sua pubblica-
zione. Il tempo intercorrente tra la pubblicazione e l’entrata in vigore viene definito
vacatio legis
, e dura quindici giorni.
17) C.
La riserva di legge è un limite che la Costituzione ha posto per la disciplina
di determinate materie, che non possono essere oggetto di regolazione per mezzo di
fonti del diritto secondarie (come i regolamenti).
La riserva di legge può essere assoluta o relativa. La riserva di legge di tipo assoluto si
configura quando l’intera materia deve essere disciplinata con legge (vedi, ad esem-
pio, art. 13, comma 2; art. 25; art. 65; art. 137, comma 2, Cost.). La riserva di legge
assoluta può essere anche di tipo costituzionale (vedi, ad esempio, l’art. 137, comma
12, Cost.). Nella riserva di legge relativa, invece, i principi fondamentali che discipli-
nano la materia devono essere stabiliti con legge, mentre la disciplina puntuale della
stessa può essere disposta a mezzo di regolamenti (art. 97, comma 1, Cost.).
18) D.
Gli atti aventi forza di legge, ovvero i decreti-legge e i decreti legislativi, sono
atti legislativi adottati dal Governo da annoverare tra le fonti di rango primario. In
particolare, i decreti legislativi delegati sono adottati dal Governo sulla base di una
legge di delega ai sensi dell’art. 76 Cost. Possono, tra l’altro, essere emanati decreti
legislativi in attuazione di direttive dell’Unione europea (in particolare su deleghe
contenute nella cd. “Legge di delegazione europea”) e degli statuti delle regioni
speciali, ai quali la Costituzione riconosce un ordinamento “speciale” dettato da leggi
costituzionali. I decreti-legge, invece, sono emanati dal Governo in base all’art. 77
Cost., solo in casi straordinari di urgenza e necessità, e sono da convertire in legge
da parte del Parlamento entro 60 giorni dalla loro adozione, pena la decadenza del
decreto-legge in ipotesi di mancata conversione e la cassazione di tutti gli effetti giu-
ridici prodotti.
19) B.
La mancata conversione di un decreto-legge da parte del Parlamento com-
porta la sua mancanza di efficacia sin dalla sua emanazione (con effetti giuridici
ex tunc
– da allora). La Corte costituzionale (sent. n. 360/1996) ha stabilito che in
caso di mancata conversione di un decreto in legge non è data facoltà al Governo di
“riprodurre, con un nuovo decreto, il contenuto normativo dell’intero testo o di sin-
gole disposizioni del decreto non convertito, ove il nuovo decreto non risulti fondato
su autonomi (e pur sempre straordinari) motivi di necessità ed urgenza, motivi che
in ogni caso non potranno essere ricondotti al solo fatto del ritardo derivante dalla
mancata conversione del precedente decreto”.