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Libro I

Diritto costituzionale

nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi

componenti.

25) A.

Le istituzioni dell’Unione europea sono il Parlamento, il Consiglio dell’Unio-

ne europea, il Consiglio europeo, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei

conti, la Banca centrale.

Il

Parlamento europeo

è eletto a suffragio universale ogni 5 anni, esercita il controllo

politico sulla Commissione (che può essere sfiduciata e obbligata a dimettersi), par-

tecipa al processo legislativo e adotta il bilancio dell’UE congiuntamente al Consiglio.

Il

Consiglio dell’Unione europea

è composto dai ministri degli Stati membri che hanno

competenza per una specifica materia, esercita la competenza legislativa e approva

il bilancio dell’Unione insieme al Parlamento europeo; inoltre coordina le politiche

economiche generali dei Paesi membri e firma accordi fra l’UE e i Paesi terzi. La

Commissione europea

rappresenta e tutela gli interessi dell’UE nel suo insieme e si

distingue dal Consiglio dell’Unione che invece rappresenta gli Stati membri; ha il

potere di iniziativa legislativa; esercita il potere esecutivo, per cui risponde dell’attua-

zione delle politiche e della legislazione dell’Unione; predispone e gestisce il bilan-

cio dell’UE e attribuisce i finanziamenti; vigila sull’applicazione del diritto dell’UE

(congiuntamente alla Corte di giustizia); rappresenta l’Unione europea a livello

internazionale. La

Corte di giustizia

ha il compito di assicurare l’osservanza del diritto

dell’Unione attraverso il controllo giurisdizionale sugli atti e sui comportamenti del-

le istituzioni, nonché fornendo l’interpretazione formale del diritto dell’UE perché

esso venga applicato allo stesso modo in tutti i paesi dell’Unione. Il

Consiglio europeo

dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e

le priorità delle politiche generali; non esercita funzioni legislative. La

Banca centrale

europea (BCE)

gestisce la politica monetaria degli Stati aderenti all’euro e garantisce la

stabilità dei prezzi. La

Corte dei conti

, infine, esamina e verifica i documenti contabili

dell’Unione.

26) C.

Gli atti giuridici dell’Unione europea, come si evince dall’art. 288 del Trattato

sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), si distinguono in cinque tipologie:

il

regolamento

, che ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diret-

tamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; la

direttiva

, anch’essa a portata

generale, che vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato

da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla

forma e ai mezzi di attuazione; la

decisione

, che è obbligatoria in tutti i suoi elementi

e se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi; la

raccoman-

dazione

, che è atto non vincolante: si tratta di esortazione o monito diretto ai singoli

Stati membri; il

parere

che, come la raccomandazione, non ha valore precettivo per il

destinatario, trattandosi di indicazioni o di considerazioni su questioni determinate.

27) A.

Un

regolamento

è un atto legislativo europeo

direttamente vincolante

che non

necessita di procedimenti di ricezione nell’ambito degli ordinamenti interni dei

diversi Stati membri. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione

europea. I regolamenti si caratterizzano per i seguenti aspetti: hanno portata gene-

rale, ossia i destinatari sono soggetti individuati in modo astratto e generico (ad es.

tutti i cittadini dell’Unione europea); sono obbligatori in tutti i loro elementi, ossia