

www.
edises
.it
14
Libro I
Diritto costituzionale
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
25) A.
Le istituzioni dell’Unione europea sono il Parlamento, il Consiglio dell’Unio-
ne europea, il Consiglio europeo, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei
conti, la Banca centrale.
Il
Parlamento europeo
è eletto a suffragio universale ogni 5 anni, esercita il controllo
politico sulla Commissione (che può essere sfiduciata e obbligata a dimettersi), par-
tecipa al processo legislativo e adotta il bilancio dell’UE congiuntamente al Consiglio.
Il
Consiglio dell’Unione europea
è composto dai ministri degli Stati membri che hanno
competenza per una specifica materia, esercita la competenza legislativa e approva
il bilancio dell’Unione insieme al Parlamento europeo; inoltre coordina le politiche
economiche generali dei Paesi membri e firma accordi fra l’UE e i Paesi terzi. La
Commissione europea
rappresenta e tutela gli interessi dell’UE nel suo insieme e si
distingue dal Consiglio dell’Unione che invece rappresenta gli Stati membri; ha il
potere di iniziativa legislativa; esercita il potere esecutivo, per cui risponde dell’attua-
zione delle politiche e della legislazione dell’Unione; predispone e gestisce il bilan-
cio dell’UE e attribuisce i finanziamenti; vigila sull’applicazione del diritto dell’UE
(congiuntamente alla Corte di giustizia); rappresenta l’Unione europea a livello
internazionale. La
Corte di giustizia
ha il compito di assicurare l’osservanza del diritto
dell’Unione attraverso il controllo giurisdizionale sugli atti e sui comportamenti del-
le istituzioni, nonché fornendo l’interpretazione formale del diritto dell’UE perché
esso venga applicato allo stesso modo in tutti i paesi dell’Unione. Il
Consiglio europeo
dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e
le priorità delle politiche generali; non esercita funzioni legislative. La
Banca centrale
europea (BCE)
gestisce la politica monetaria degli Stati aderenti all’euro e garantisce la
stabilità dei prezzi. La
Corte dei conti
, infine, esamina e verifica i documenti contabili
dell’Unione.
26) C.
Gli atti giuridici dell’Unione europea, come si evince dall’art. 288 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), si distinguono in cinque tipologie:
il
regolamento
, che ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diret-
tamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; la
direttiva
, anch’essa a portata
generale, che vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato
da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla
forma e ai mezzi di attuazione; la
decisione
, che è obbligatoria in tutti i suoi elementi
e se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi; la
raccoman-
dazione
, che è atto non vincolante: si tratta di esortazione o monito diretto ai singoli
Stati membri; il
parere
che, come la raccomandazione, non ha valore precettivo per il
destinatario, trattandosi di indicazioni o di considerazioni su questioni determinate.
27) A.
Un
regolamento
è un atto legislativo europeo
direttamente vincolante
che non
necessita di procedimenti di ricezione nell’ambito degli ordinamenti interni dei
diversi Stati membri. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione
europea. I regolamenti si caratterizzano per i seguenti aspetti: hanno portata gene-
rale, ossia i destinatari sono soggetti individuati in modo astratto e generico (ad es.
tutti i cittadini dell’Unione europea); sono obbligatori in tutti i loro elementi, ossia