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Libro I
Diritto costituzionale
33) C.
L’art. 10 della Costituzione prevede che l’ordinamento giuridico italiano si
conformi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Si tratta
di norme prodotte in via consuetudinaria che trovano diretta applicazione nel nostro
ordinamento grazie alla previsione dell’art. 10 (che viene anche indicato come adat-
tatore automatico del diritto interno a quello internazionale). Una di queste norme
è, ad esempio, il principio
pacta sunt servanda
, che è alla base del diritto internazio-
nale pattizio. Grazie a tale norma è possibile sottoscrivere trattati internazionali che
impegnano l’Italia nei confronti della comunità internazionale. I trattati internazio-
nali sono ratificati dal Presidente della Repubblica italiana che rappresenta l’Italia in
ambito internazionale (art. 87 Cost.). Ai sensi, però, dell’art. 80 della Costituzione, le
Camere devono autorizzare con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano varia-
zioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. In tale evenienza
è richiesta la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del
Parlamento, che non può delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo, né
può consentire l’approvazione della legge di ratifica da parte di una Commissione
in sede deliberante. Non è ammesso il referendum abrogativo ai sensi dell’art. 75
Cost. per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, mentre a teno-
re dell’art. 120 Cost., il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali.