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Risposte commentate
Norme giuridiche e fonti del diritto
1) A.
Un’organizzazione stabile di individui, per potersi definire tale, deve garan-
tire il rispetto di un insieme di regole di condotta alle quali il gruppo assicura una
determinata adesione, tale da consentire il perseguimento di finalità comuni e la
tutela di interessi generali. Le regole che disciplinano un ordinamento giuridico
sono dette norme giuridiche. L’insieme delle norme giuridiche che caratterizzano
un dato ordinamento costituiscono il diritto. Gli elementi costitutivi di un ordina-
mento giuridico sono: una pluralità di soggetti che compongono il corpo sociale, che
persegue determinati obiettivi; un’organizzazione, consistente in strutture e attività
funzionali al perseguimento degli obiettivi prefissi. L’organizzazione rende possibile
il funzionamento di strutture anche complesse; un sistema di norme che definisce
l’organizzazione dell’ordinamento e i rapporti dei vari soggetti che lo compongono.
2) B.
Le norme giuridiche sono quelle disposizioni testuali o quei comportamenti
rituali che disciplinano in modo vincolante le azioni e i comportamenti delle persone
in quanto appartenenti ad una determinata comunità (ordinamento), così assicuran-
do una convivenza ordinata. I consociati riconoscono alle norme giuridiche l’attitu-
dine a regolare i loro rapporti e la violazione di tali norme provoca una sanzione nei
confronti del trasgressore volta a ripristinare l’ordine violato. Le norme giuridiche
si differenziano dalle regole sociali, che sono precetti di condotta che disciplinano
le relazioni tra persone appartenenti ad una determinata collettività di riferimento
senza essere assistite da un obbligo di rispetto imponibile anche con la coercizione,
come avviene, invece, per le norme giuridiche. Caratteristiche della norma giuridi-
ca sono: la
generalità
(essa si riferisce alla generalità dei consociati); l’
astrattezza
(si
applica indistintamente a soggetti non preventivamente individuabili e fattispecie
che possono ripetersi nel tempo); la
coercibilità
(può essere attuata ed imposta anche
andando contro la volontà di chi dovrebbe spontaneamente osservarla, e ciò a mag-
gior ragione quando la sua applicazione coatta è necessaria per ripristinare l’ordine
violato); l’
esteriorità
(si riferisce sempre a comportamenti esplicitamente riscontrabi-
li – non rileva, ad es., uno stato d’animo); la novità (introduce sempre elementi di
novità nell’ordinamento giuridico); l’
intersoggettività
(disciplina sempre le relazioni
fra cittadini e fra i cittadini e lo Stato); la
positività
(è posta dallo Stato o dagli organi
da esso delegati).
3) D.
Sono caratteristiche della norma giuridica: la
generalità
(essa si rivolge a tutti
gli appartenenti ad una determinata comunità o ai soggetti ad essi assimilati – si
pensi ai cittadini, ma anche ai turisti che soggiacciono alle norme del paese in cui
alloggiano); l’
astrattezza
(si applica a comportamenti replicabili nel tempo e nello
spazio); la
coercibilità
(può essere attuata ed imposta anche andando contro la volontà
di chi dovrebbe spontaneamente osservarla); l’
esteriorità
(si riferisce sempre a com-
portamenti esteriorizzati – non rileva, ad es., un determinato stato d’animo); la
novità
(introduce sempre elementi di novità nell’ordinamento giuridico); l’
intersoggettività