Previous Page  24 / 34 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 24 / 34 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

Risposte commentate

Norme giuridiche e fonti del diritto

1) A.

Un’organizzazione stabile di individui, per potersi definire tale, deve garan-

tire il rispetto di un insieme di regole di condotta alle quali il gruppo assicura una

determinata adesione, tale da consentire il perseguimento di finalità comuni e la

tutela di interessi generali. Le regole che disciplinano un ordinamento giuridico

sono dette norme giuridiche. L’insieme delle norme giuridiche che caratterizzano

un dato ordinamento costituiscono il diritto. Gli elementi costitutivi di un ordina-

mento giuridico sono: una pluralità di soggetti che compongono il corpo sociale, che

persegue determinati obiettivi; un’organizzazione, consistente in strutture e attività

funzionali al perseguimento degli obiettivi prefissi. L’organizzazione rende possibile

il funzionamento di strutture anche complesse; un sistema di norme che definisce

l’organizzazione dell’ordinamento e i rapporti dei vari soggetti che lo compongono.

2) B.

Le norme giuridiche sono quelle disposizioni testuali o quei comportamenti

rituali che disciplinano in modo vincolante le azioni e i comportamenti delle persone

in quanto appartenenti ad una determinata comunità (ordinamento), così assicuran-

do una convivenza ordinata. I consociati riconoscono alle norme giuridiche l’attitu-

dine a regolare i loro rapporti e la violazione di tali norme provoca una sanzione nei

confronti del trasgressore volta a ripristinare l’ordine violato. Le norme giuridiche

si differenziano dalle regole sociali, che sono precetti di condotta che disciplinano

le relazioni tra persone appartenenti ad una determinata collettività di riferimento

senza essere assistite da un obbligo di rispetto imponibile anche con la coercizione,

come avviene, invece, per le norme giuridiche. Caratteristiche della norma giuridi-

ca sono: la

generalità

(essa si riferisce alla generalità dei consociati); l’

astrattezza

(si

applica indistintamente a soggetti non preventivamente individuabili e fattispecie

che possono ripetersi nel tempo); la

coercibilità

(può essere attuata ed imposta anche

andando contro la volontà di chi dovrebbe spontaneamente osservarla, e ciò a mag-

gior ragione quando la sua applicazione coatta è necessaria per ripristinare l’ordine

violato); l’

esteriorità

(si riferisce sempre a comportamenti esplicitamente riscontrabi-

li – non rileva, ad es., uno stato d’animo); la novità (introduce sempre elementi di

novità nell’ordinamento giuridico); l’

intersoggettività

(disciplina sempre le relazioni

fra cittadini e fra i cittadini e lo Stato); la

positività

(è posta dallo Stato o dagli organi

da esso delegati).

3) D.

Sono caratteristiche della norma giuridica: la

generalità

(essa si rivolge a tutti

gli appartenenti ad una determinata comunità o ai soggetti ad essi assimilati – si

pensi ai cittadini, ma anche ai turisti che soggiacciono alle norme del paese in cui

alloggiano); l’

astrattezza

(si applica a comportamenti replicabili nel tempo e nello

spazio); la

coercibilità

(può essere attuata ed imposta anche andando contro la volontà

di chi dovrebbe spontaneamente osservarla); l’

esteriorità

(si riferisce sempre a com-

portamenti esteriorizzati – non rileva, ad es., un determinato stato d’animo); la

novità

(introduce sempre elementi di novità nell’ordinamento giuridico); l’

intersoggettività