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Risposte commentate

Norme giuridiche e fonti del diritto

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(disciplina sempre le relazioni fra cittadini e fra i cittadini e lo Stato); la

positività

posta dallo Stato, o dagli altri enti ai quali la Costituzione riconosce tale potere).

4) C.

Il

diritto positivo

è il complesso di norme giuridiche che in un determinato

periodo storico sono state poste dallo Stato attraverso l’adozione di particolari atti,

che rilevano tra le fonti del diritto (come, ad es., le leggi) e vigono per la collettività

di riferimento. Il diritto positivo si differenzia dal

diritto naturale

che, invece, corri-

sponde a ciò che è oggettivamente buono e giusto. Tale formulazione, e la stessa esi-

stenza di un diritto naturale, sono state oggetto sia di adesione sia di critica e a vario

titolo nel corso dei secoli. Mentre il diritto naturale non muta nel tempo, essendo

tendenzialmente permanente, il diritto positivo è mutevole, perché su di esso si river-

berano i cambiamenti ideologici, storici, sociali, culturali.

5) A.

Sono “fonti del diritto” i

fatti

o gli

atti

che l’ordinamento giuridico riconosce

come idonei a fissare una nuova regola, alla quale viene riconosciuta l’attitudine di

modificare l’ordinamento stesso, e che diviene vincolante per tutti gli appartenenti

ad un determinato gruppo di individui. Fonti di produzione sono le norme, i precetti

e le regole che si ricavano da un testo normativo o da un comportamento o un acca-

dimento. Tali fonti possono essere desumibili dall’ordinamento dell’Unione europea

che, ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, è idoneo a modificare l’ordinamento

giuridico italiano (con i regolamenti e le direttive europee).

6) B.

La consuetudine è una fonte del diritto “non scritta” che viene a formarsi a

seguito del

costante ripetersi di un dato comportamento

nell’ambito di una determinata

collettività; si distingue dal generico fatto per la ripetizione del comportamento per

un certo tempo (

diuturnitas

), in maniera uniforme (

usus

), che infonde ai consociati

la convinzione di dover rispettare una determinata regola (

opinio iuris sive necessitatis

).

Si sostanzia, così, il convincimento dell’obbligatorietà giuridica del comportamento.

La consuetudine è caratterizzata da: elemento materiale (il comportamento esteriore

è osservato e ripetuto nel tempo) ed elemento psicologico (i membri della comunità

osservano lo stesso comportamento convinti della loro doverosità). Le consuetudini

possono essere:

secundum legem

(richiamate dalle leggi);

praeter legem

(che disciplinano

materie e fattispecie non disciplinate da fonti scritte);

contra legem

(che vanno con-

tro le fonti atto dell’ordinamento). Tali ultime tipologie di consuetudini non sono

ammesse nell’ordinamento italiano.

7) A.

Le fonti atto sono quelle fonti del diritto che si concretizzano in atti scritti, dai

quali è possibile desumere la volontà di un soggetto al quale l’ordinamento riconosce

il potere di produrre delle norme giuridiche. Gli ordinamenti giuridici caratterizzati da

fonti atto sono detti “codificati”, ovvero le norme sono desumibili da documenti ai quali è

riconosciuta la qualità di fonti di produzione del diritto. La disposizione è la proposizione

normativa inserita nel testo di legge o di regolamento, ovvero nel documento, al quale

la collettività riconosce “forza normativa”. La norma è, invece, il risultato del processo

interpretativo della disposizione medesima e detta la regola che deve essere rispettata.

8) A.

Quando la norma giuridica dispiega i propri effetti andando a modificare

l’ordinamento giuridico si dice che essa è efficace. La norma entra in vigore, e inizia