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Si tratta di una
funzione arbitrale
attribuita alla Corte, seppur
limitata dal punto
di vista oggettivo e soggettivo, in quanto la
controversia deve essere in connessione
coi trattati
e può riguardare solo gli
Stati membri
, e consente ad essi di risolvere nel
contesto dell’ordinamento dell’Unione qualsiasi controversia che possa insorgere,
offrendo loro un foro precostituito.
Il
compromesso
di cui parla l’articolo deve essere redatto per iscritto e, secondo
quanto statuito dall’articolo 38 del regolamento di procedura della Corte di giusti-
zia, una sua copia deve andare a corredare i ricorsi
ex
articolo 273 TFUE.
7.5.2
Controversie tra l’Unione e i suoi agenti
Di particolare rilievo è la competenza della Corte in materia di controversie tra l’U-
nione e i suoi agenti sancita dall’articolo 270 TFUE. Detta competenza è esercitata
nei limiti e alle condizioni determinati
dallo statuto dei funzionari dell’Unione
e
dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.
Il giudice dell’Unione è competente a conoscere di
tutte le controversie che afferi-
scono al rapporto d’impiego
: assunzioni, condizioni di lavoro, trattamento economi-
co e bene ci sociali.
7.5.3
Controversie relative alla BEI e alla BCE
A norma dell’articolo 271 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea è com-
petente a conoscere delle
controversie relative alla BEI
. In particolare, la Corte è
competente in materia di:
>
esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca
europea per gli investimenti;
>
deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti
(ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della
Banca possono proporre un ricorso in materia);
>
deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investi-
menti;
>
esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dai
trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE.
Quando la Corte riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno
degli obblighi ad essa incombenti in virtù dei trattati, essa è tenuta a prendere i prov-
vedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta.
7.5.4
Controversie relative a sanzioni irrogate dalle istituzioni
dell’Unione europea
Nei regolamenti di attuazione di alcune disposizioni dei trattati, le istituzioni euro-
pee possono prevedere sanzioni a carico dei privati in caso di violazione delle stesse.
In genere sono irrogate dalla Commissione e consistono in
sanzioni di tipo pecu-
niario
, anche se a volte impongono controlli sulla gestione dell’impresa o revoche di
vantaggi concessi.