

www.
edises
.it
A queste competenze si aggiunge poi quella relativa ai ricorsi in materia di responsa-
bilità extracontrattuale e di controversie tra l’Unione e i suoi agenti e quelli riguar-
danti controversie tra Stati membri.
7.3.2
Azione di annullamento
Quest’azione consente al ricorrente legittimato di chiedere l’annullamento di un
atto legislativo o comunque vincolante di un’istituzione, di un organo o di un or-
ganismo (in particolare regolamento, direttiva, decisione), che si pretende viziato e
pregiudizievole.
Gli
atti impugnabili
presentano i seguenti caratteri: sono produttivi di
effetti vinco-
lanti
e sono
de nitivi
.
I vizi di legittimità che gli atti possono presentare sono:
>
l’
incompetenza
che si con gura se l’istituzione che ha emanato l’atto non aveva il
potere di farlo. Si parla di incompetenza
relativa
se il vizio investe solo l’istituzione e
di incompetenza
assoluta
se è l’Unione stessa a non essere legittimata;
>
la
violazione delle forme sostanziali
che si realizza laddove non siano state rispetta-
te le
garanzie di procedura
relative alla formazione degli atti (mancata consultazione
di un organo o di un’istituzione), o nel caso in cui non sia rispettato l’
obbligo di
motivazione
o anche in caso di
errata individuazione della base giuridica
quando ciò
condizioni la procedura di adozione dell’atto;
>
la
violazione dei trattati o di norme relative alla loro applicazione.
Questo vizio
integra la gura della
violazione di legge
ed è considerato un vizio residuale, che tro-
va cioè applicazione fuori dalle ipotesi precedentemente illustrate. Si precisa che
esso comprende anche la violazione dei principi generali consolidatisi nella giuri-
sprudenza della Corte, nonché le norme che vincolano l’Unione quale organismo
internazionale e quindi le norme internazionali convenzionali e consuetudinarie;
>
lo
sviamento di potere
che si realizza quest’ipotesi quando l’istituzione adotta un
atto esercitando un potere per un ne diverso da quello per cui è stato conferito o
seguendo una procedura per ni diversi da quelli previsti (
sviamento di procedura
). È
importante però che questo risulti da indizi obiettivi, precisi e concordanti.
Il
termine per impugnare
è di due mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’atto o
dalla sua noti cazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne
ha avuto effettiva conoscenza. Laddove, invece, il ricorso non abbia ad oggetto l’ille-
gittimità di un atto ma la sua
inesistenza
non c’è decadenza, e dunque non vi sono
limiti temporali all’impugnazione.
Gli
organi
legittimati a impugnare sono:
>
le istituzioni dell’UE che costituiscono il triangolo decisionale, cioè Parlamento,
Consiglio e Commissione, a cui si aggiungono gli Stati membri (cd.
ricorrenti pri-
vilegiati
);
>
la Corte dei Conti, la BCE e il Comitato delle Regioni, ma solo per salvaguardare le
proprie prerogative (
ricorrenti semiprivilegiati
);
>
qualunque
persona sica o giuridica
contro gli atti adottati nei suoi confronti o
che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari