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A queste competenze si aggiunge poi quella relativa ai ricorsi in materia di responsa-

bilità extracontrattuale e di controversie tra l’Unione e i suoi agenti e quelli riguar-

danti controversie tra Stati membri.

7.3.2

Azione di annullamento

Quest’azione consente al ricorrente legittimato di chiedere l’annullamento di un

atto legislativo o comunque vincolante di un’istituzione, di un organo o di un or-

ganismo (in particolare regolamento, direttiva, decisione), che si pretende viziato e

pregiudizievole.

Gli

atti impugnabili

presentano i seguenti caratteri: sono produttivi di

effetti vinco-

lanti

e sono

de nitivi

.

I vizi di legittimità che gli atti possono presentare sono:

>

l’

incompetenza

che si con gura se l’istituzione che ha emanato l’atto non aveva il

potere di farlo. Si parla di incompetenza

relativa

se il vizio investe solo l’istituzione e

di incompetenza

assoluta

se è l’Unione stessa a non essere legittimata;

>

la

violazione delle forme sostanziali

che si realizza laddove non siano state rispetta-

te le

garanzie di procedura

relative alla formazione degli atti (mancata consultazione

di un organo o di un’istituzione), o nel caso in cui non sia rispettato l’

obbligo di

motivazione

o anche in caso di

errata individuazione della base giuridica

quando ciò

condizioni la procedura di adozione dell’atto;

>

la

violazione dei trattati o di norme relative alla loro applicazione.

Questo vizio

integra la gura della

violazione di legge

ed è considerato un vizio residuale, che tro-

va cioè applicazione fuori dalle ipotesi precedentemente illustrate. Si precisa che

esso comprende anche la violazione dei principi generali consolidatisi nella giuri-

sprudenza della Corte, nonché le norme che vincolano l’Unione quale organismo

internazionale e quindi le norme internazionali convenzionali e consuetudinarie;

>

lo

sviamento di potere

che si realizza quest’ipotesi quando l’istituzione adotta un

atto esercitando un potere per un ne diverso da quello per cui è stato conferito o

seguendo una procedura per ni diversi da quelli previsti (

sviamento di procedura

). È

importante però che questo risulti da indizi obiettivi, precisi e concordanti.

Il

termine per impugnare

è di due mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’atto o

dalla sua noti cazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne

ha avuto effettiva conoscenza. Laddove, invece, il ricorso non abbia ad oggetto l’ille-

gittimità di un atto ma la sua

inesistenza

non c’è decadenza, e dunque non vi sono

limiti temporali all’impugnazione.

Gli

organi

legittimati a impugnare sono:

>

le istituzioni dell’UE che costituiscono il triangolo decisionale, cioè Parlamento,

Consiglio e Commissione, a cui si aggiungono gli Stati membri (cd.

ricorrenti pri-

vilegiati

);

>

la Corte dei Conti, la BCE e il Comitato delle Regioni, ma solo per salvaguardare le

proprie prerogative (

ricorrenti semiprivilegiati

);

>

qualunque

persona sica o giuridica

contro gli atti adottati nei suoi confronti o

che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari