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il pro lo della decisione sulla questione di diritto, assicurata alla Corte, tra l’altro in un
processo in cui la parte privata non potrebbe in alcun modo interloquire;
– oppure,
il Tribunale può scegliere di declinare la competenza e lasciare che sia la
Corte a decidere
: così facendo, però, il processo viene deciso in una sola istanza con
indubbio sacri cio della doppia tutela;
– in ne, un’altra possibilità è che
la Corte stessa sospenda la procedura dinanzi ad essa
pendente
: in tal caso si continuerà dinanzi al Tribunale, così il doppio grado di tutela
non viene sacri cato e la decisione del Tribunale non viene condizionata da una previa
decisione della Corte.
7.7
Il controllo indiretto della Corte di giustizia: il rinvio
pregiudiziale
Il rinvio pregiudiziale è un procedimento di natura incidentale e non contenziosa,
attraverso il quale il giudice nazionale può o, a seconda dei casi, deve sottoporre alla
Corte di giustizia un quesito circa l’interpretazione dei trattati e degli atti giuridici
europei (
rinvio pregiudiziale d’interpretazione
) o la validità di una norma di diritto
derivato (non dei trattati) dell’Unione europea (
rinvio pregiudiziale di validità
), la
cui soluzione sia determinante per decidere la controversia dinanzi a lui pendente.
L’articolo 267 TFUE delinea una netta ripartizione di competenze tra giudici euro-
pei e nazionali: mentre alla Corte è riservato il compito di fornire la risposta erme-
neutica ai quesiti formulati dal giudice nazionale, a quest’ultimo spetterà in via esclu-
siva il compito di apprezzarne la pertinenza con riguardo alla soluzione concreta
della controversia dinanzi a lui pendente. Del resto, una volta ottenuta la pronuncia,
competerà sempre al giudice nazionale (detto giudice
a quo
) decidere il processo
principale nel rispetto di quanto statuito dalla Corte.
L’
oggetto
del procedimento pregiudiziale è determinato dal giudice nazionale, che
de nisce il contenuto dei quesiti che verranno sottoposti alla Corte di giustizia.
La competenza pregiudiziale è attivata solo da organi rispondenti alla nozione di
giurisdizione di uno degli Stati membri
. Ciò pone l’esigenza di determinare i para-
metri per una corretta individuazione di tale nozione. Le principali dif coltà riscon-
trate dipendono dalle diverse forme organizzative dei vari ordinamenti degli Stati
membri e dalle differenti nozioni di giurisdizione rinvenibili in ognuno di essi.
I requisiti individuati dalla Corte di giustizia nell’ambito della sua giurisprudenza
sono:
>
obbligatorietà della giurisdizione
;
>
compito di
applicare il diritto
;
>
carattere permanente
dell’organo;
>
costituzione dell’organo per
legge
;
>
carattere di
indipendenza
e
terzietà
dell’organo;
>
dinanzi all’organo deve svolgersi un procedimento caratterizzato dal
contraddittorio
fra le parti, anche solo differito ed eventuale;
>
l’organo deve svolgere una
funzione effettivamente giurisdizionale
, nel senso che il pro-
cedimento nell’ambito del quale è sollevata la questione pregiudiziale deve conclu-
dersi con una decisione di carattere giurisdizionale.