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volto a far dichiarare mediante sentenza che lo Stato è venuto meno ai propri obbli-

ghi.

La sentenza

è di

mero accertamento

, in quanto si limita a riconoscere che lo Stato è

inadempiente, ma non può indicare le misure necessarie per far cessare l’inadempi-

mento, che spetta allo Stato individuare e attuare.

Nel caso di mancata esecuzione della sentenza, la Commissione può attivare una

nuova procedura di infrazione e, dopo aver posto lo Stato in condizione di presen-

tare osservazioni, adire di nuovo la Corte di giustizia. In questo caso può precisare

l’importo della somma forfettaria o della penalità che essa consideri adeguata a cari-

co dello Stato inadempiente.

La Corte, se ritiene lo Stato inadempiente, può comminargli il pagamento di una

somma forfettaria o di una penalità.

7.4

Azione di responsabilità extracontrattuale

Nel sistema di tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei singoli, l’ordinamen-

to dell’Unione non poteva tralasciare l’azione di responsabilità rivolta a riparare i

pregiudizi derivanti dall’adozione di atti illegittimi, eventualmente anche normativi.

La Corte di giustizia, infatti, è competente, ai sensi dell’articolo 268 TFUE, a conoscere

delle

controversie relative al risarcimento dei danni

.

In particolare, l’Unione deve ri-

sarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni

cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

I

presupposti

dell’azione di risarcimento sono ricavabili dai principi generali comu-

ni ai diritti degli Stati membri:

>

danno

;

>

nesso di causalità

fra il comportamento delle istituzioni e il danno;

>

illegittimità del comportamento

delle istituzioni (nel cui ambito si fa rientrare la

colpa

come violazione di un obbligo contenuto nel diritto dell’Unione).

Nel caso di atti e comportamenti caratterizzati da elevata discrezionalità (atti nor-

mativi che implicano scelte di politica economica) rileva anche la

violazione grave

e manifesta

di una norma superiore o di un principio generale che sono previsti a

tutela dei singoli.

Il diritto al risarcimento dei danni è soggetto ad un

termine di prescrizione di cin-

que anni

, a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. Il

termine si interrompe se viene rivolta istanza di risarcimento all’istituzione respon-

sabile. In caso di rigetto dell’istanza, il ricorso assumerà le forme di un ricorso di

annullamento e andrà proposto entro due mesi. In caso di silenzio dell’istituzione,

andrà presentato un ricorso in carenza.

7.5

Residue competenze contenziose della Corte

7.5.1

Controversie tra Stati membri

La Corte di giustizia, ai sensi dell’articolo 273 TFUE,

è competente a conoscere di qualsia-

si controversia tra Stati membri in connessione con l’oggetto dei trattati, quando tale controver-

sia le venga sottoposta in virtù di un compromesso

.