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Il sistema della tutela giurisdizionale
dell’Unione europea
7.1
La tutela giurisdizionale
Uno dei pro li più rilevanti, se non quello centrale, dell’ordinamento dell’Unione
europea è rappresentato da un ef cace e originale sistema di tutela giurisdizionale,
all’interno del quale emerge la funzione decisiva assunta dalla
Corte di giustizia
dell’Unione europea
nella costruzione ed evoluzione dell’ordinamento stesso. Tale
sistema contribuisce in modo determinante a fare dell’Unione europea una
comu-
nità di diritto
.
Si tratta allo stesso tempo anche di un
meccanismo di controllo
incondizionato
per-
ché ha carattere obbligatorio e non è sottoposto alla preventiva accettazione da parte
degli Stati membri, aspetto questo che contribuisce a differenziare il giudice dell’U-
nione da altri organi giurisdizionali di origine sovranazionale, quali, ad esempio, la
Corte internazionale di giustizia. Esso si presenta altresì come sistema completo al
quale partecipano in modo coordinato i giudici dell’Unione: la
Corte di giustizia
dell’Unione europea
(oggi istituzione unica composta da tre organismi giurisdizio-
nali: Corte di giustizia, Tribunale e Tribunali specializzati) e i
giudici nazionali
.
Detto articolato sistema è stato anche de nito
sistema processuale
dell’Unione
,
ovvero l’insieme delle regole del
processo
, inteso in senso lato quale complesso di
disposizioni che disciplinano la giurisdizione, il riparto di competenza tra gli or-
gani giudiziari che compongono il sistema stesso, l’organizzazione e la procedura.
7.2
La giurisdizione del giudice dell’Unione e dei giudici nazionali
Per quel che concerne l’applicazione del diritto da parte dei giudici dell’Unione, va
ricordato che essi sono dotati di
competenze di attribuzione
, espressamente confe-
rite dai trattati nonché da protocolli allegati a convenzioni adottate dagli Stati mem-
bri, qualora queste attribuiscano alla Corte di giustizia la competenza ad interpretar-
ne le disposizioni.
Tale sistema di ripartizione di competenze tra gli organi giurisdizionali si articola su
due piani distinti a seconda del tipo di controllo, diretto o indiretto, effettuato dal
giudice europeo di cui si dirà di seguito.