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che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione
(
ricorrenti non privilegiati
).
I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Il giudice può, tuttavia, concedere in via
cau-
telare
tale sospensione.
La Corte ha il potere di
annullare
l’atto impugnato con effetti
erga omnes
, cioè nei
confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento. L’annullamento produce effetti
ex tunc
,
cioè dal momento dell’emanazione dell’atto stesso (si dice che l’atto è
tamquam non
esset
, ovvero come non esistesse e non fosse mai esistito). Dove lo reputi necessario,
la Corte può stabilire
che l’annullamento dell’atto abbia ef cacia
ex nunc
, cioè dal
momento della pronuncia del giudice, rendendo de nitivi gli effetti già prodottisi.
La pronuncia ha effetto di
cosa giudicata
, in senso formale e sostanziale, tale per cui
l’atto impugnato non può essere oggetto, per i medesimi motivi, di una nuova azione,
in forza del principio del
ne bis in idem
. La Corte ha il potere di annullare l’atto
solo
in parte
,
ove ciò sia possibile naturalmente, e quindi solo laddove l’atto possa vivere
lasciando valide alcune delle sue parti.
Il giudizio della Corte di giustizia nell’ambito dell’azione di
annullamento è, in con-
clusione, un
giudizio di accertamento della legittimità dell’atto e non di condanna
dell’istituzione che lo ha adottato
, la quale però sarà comunque tenuta a porre in
essere tutte le necessarie misure per dare esecuzione al disposto del giudice.
7.3.2
Azione in carenza
Prevista dall’articolo 265 TFUE, l’
azione in carenza
è lo strumento attraverso il quale
si tende ad accertare l’
illegittima inerzia delle istituzioni
, degli organi e degli orga-
nismi dell’Unione europea. La Corte si trova in quest’ipotesi a constatare l’omissione
di atto dovuto, l’inerzia, ma non il ri uto dell’istituzione.
La legittimazione ad agire in carenza spetta:
>
alle altre istituzioni dell’Unione diverse da quelle imputate di inerzia e agli Stati
membri, de niti anche
ricorrenti privilegiati
;
>
a qualunque persona sica o giuridica contro la mancata emanazione di atti da
adottare nei suoi confronti e che non siano pareri o raccomandazioni (
ricorrenti
non privilegiati
).
Caratteristica peculiare del ricorso in carenza è che la sua introduzione è preceduta da
una
fase amministrativa
, con la quale l’istituzione, l’organo o l’organismo viene
mes-
so in mora
e dunque invitato ad intervenire entro un congruo termine. Dal momento
della messa in mora, l’istituzione invitata ad agire ha
due mesi
di tempo per adottare
misure adeguate; trascorso invano detto periodo, il ricorrente, entro i successivi due
mesi, potrà adire la Corte. Nel caso in cui l’istituzione si pronunci, sia in senso favore-
vole che sfavorevole al ricorrente, questi non potrà più introdurre il ricorso in carenza,
ma al più attivare la
procedura di annullamento
ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
La sentenza di accoglimento del ricorso non esclude la possibilità che, laddove l’o-
missione abbia causato un danno al ricorrente, questi possa anche adire la Corte
proponendo
azione per responsabilità extracontrattuale
ai sensi degli artt. 268 e
340 TFUE, onde ottenere il risarcimento dei danni subìti.