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edises

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che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione

(

ricorrenti non privilegiati

).

I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Il giudice può, tuttavia, concedere in via

cau-

telare

tale sospensione.

La Corte ha il potere di

annullare

l’atto impugnato con effetti

erga omnes

, cioè nei

confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento. L’annullamento produce effetti

ex tunc

,

cioè dal momento dell’emanazione dell’atto stesso (si dice che l’atto è

tamquam non

esset

, ovvero come non esistesse e non fosse mai esistito). Dove lo reputi necessario,

la Corte può stabilire

che l’annullamento dell’atto abbia ef cacia

ex nunc

, cioè dal

momento della pronuncia del giudice, rendendo de nitivi gli effetti già prodottisi.

La pronuncia ha effetto di

cosa giudicata

, in senso formale e sostanziale, tale per cui

l’atto impugnato non può essere oggetto, per i medesimi motivi, di una nuova azione,

in forza del principio del

ne bis in idem

. La Corte ha il potere di annullare l’atto

solo

in parte

,

ove ciò sia possibile naturalmente, e quindi solo laddove l’atto possa vivere

lasciando valide alcune delle sue parti.

Il giudizio della Corte di giustizia nell’ambito dell’azione di

annullamento è, in con-

clusione, un

giudizio di accertamento della legittimità dell’atto e non di condanna

dell’istituzione che lo ha adottato

, la quale però sarà comunque tenuta a porre in

essere tutte le necessarie misure per dare esecuzione al disposto del giudice.

7.3.2

Azione in carenza

Prevista dall’articolo 265 TFUE, l’

azione in carenza

è lo strumento attraverso il quale

si tende ad accertare l’

illegittima inerzia delle istituzioni

, degli organi e degli orga-

nismi dell’Unione europea. La Corte si trova in quest’ipotesi a constatare l’omissione

di atto dovuto, l’inerzia, ma non il ri uto dell’istituzione.

La legittimazione ad agire in carenza spetta:

>

alle altre istituzioni dell’Unione diverse da quelle imputate di inerzia e agli Stati

membri, de niti anche

ricorrenti privilegiati

;

>

a qualunque persona sica o giuridica contro la mancata emanazione di atti da

adottare nei suoi confronti e che non siano pareri o raccomandazioni (

ricorrenti

non privilegiati

).

Caratteristica peculiare del ricorso in carenza è che la sua introduzione è preceduta da

una

fase amministrativa

, con la quale l’istituzione, l’organo o l’organismo viene

mes-

so in mora

e dunque invitato ad intervenire entro un congruo termine. Dal momento

della messa in mora, l’istituzione invitata ad agire ha

due mesi

di tempo per adottare

misure adeguate; trascorso invano detto periodo, il ricorrente, entro i successivi due

mesi, potrà adire la Corte. Nel caso in cui l’istituzione si pronunci, sia in senso favore-

vole che sfavorevole al ricorrente, questi non potrà più introdurre il ricorso in carenza,

ma al più attivare la

procedura di annullamento

ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

La sentenza di accoglimento del ricorso non esclude la possibilità che, laddove l’o-

missione abbia causato un danno al ricorrente, questi possa anche adire la Corte

proponendo

azione per responsabilità extracontrattuale

ai sensi degli artt. 268 e

340 TFUE, onde ottenere il risarcimento dei danni subìti.