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Avverso le decisioni che comminano tali sanzioni è possibile ricorrere alla Corte di

giustizia, che valuta la legittimità dell’atto e la sua opportunità, procedendo nel caso

a modi care l’importo della sanzione.

7.5.5

Competenza a giudicare in virtù di una clausola compromissoria

L’articolo 272 TFUE prevede che

la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a

giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico

o di diritto privato stipulato dall’Unione o per conto di questa

.

Con la

clausola compromissoria

l’Unione europea, nell’esercizio della propria

auto-

nomia contrattuale, può stabilire in accordo con la controparte che le controversie

nascenti dal contratto medesimo (contratto di diritto pubblico o di diritto privato)

siano decise dalla Corte di giustizia.

Af nché sia possibile l’intervento della Corte, il regolamento di procedura richiede

espressamente che il ricorso presentato debba allegare la clausola compromissoria

redatta per iscritto.

7.6

L’impugnazione delle sentenze del Tribunale

Il trasferimento di competenze al Tribunale ha contribuito ad un miglioramento del

livello di tutela giurisdizionale complessivamente offerto dal sistema europeo, con

riguardo proprio alla tutela dei singoli. Ciò va inteso sotto un doppio pro lo:

>

introduzione del

doppio grado di giurisdizione

, che pur non essendo un principio

del diritto processuale dell’Unione europea, è un segno di civiltà giuridica di non

poco rilievo;

>

maggiore attenzione ai fatti

, alle esigenze istruttorie e ai relativi strumenti proces-

suali, specie nelle cause in cui proprio la ricchezza dei fatti ne impone un uso

maggiore.

L’

impugnazione della sentenza di primo grado

può essere proposta entro due mesi

dalle parti, principali e intervenute, e deve essere diretta a rimediare ai pretesi

errori

in diritto

della sentenza di primo grado.

Una posizione privilegiata è assicurata agli Stati e alle istituzioni, i quali possono

impugnare una sentenza del Tribunale indipendentemente dalla loro presenza nella

procedura dinanzi al Tribunale.

Al giudice di secondo grado è stata lasciata una cognizione nalizzata all’eliminazio-

ne degli

errori di diritto

, che possono pregiudicare la coerenza dell’ordinamento e

l’uniformità di applicazione delle norme.

La sentenza della Corte che accoglie l’impugnazione comporta l’

annullamento del-

la pronuncia del Tribunale

. La Corte può rinviare la causa al Tribunale perché

quest’ultimo decida nuovamente.

Nel caso in cui la Corte e il Tribunale siano chiamati contemporaneamente a decidere su

cause aventi lo stesso oggetto, che sollevino le stesse questioni d’interpretazione o met-

tano in discussione la legittimità di uno stesso atto, la norma dello statuto della Corte

consente varie soluzioni:

il Tribunale potrà sospendere la procedura e attendere la pronuncia della Corte

: solu-

zione questa che rischia di pregiudicare il ruolo del Tribunale e delle parti almeno sotto