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Avverso le decisioni che comminano tali sanzioni è possibile ricorrere alla Corte di
giustizia, che valuta la legittimità dell’atto e la sua opportunità, procedendo nel caso
a modi care l’importo della sanzione.
7.5.5
Competenza a giudicare in virtù di una clausola compromissoria
L’articolo 272 TFUE prevede che
la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a
giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico
o di diritto privato stipulato dall’Unione o per conto di questa
.
Con la
clausola compromissoria
l’Unione europea, nell’esercizio della propria
auto-
nomia contrattuale, può stabilire in accordo con la controparte che le controversie
nascenti dal contratto medesimo (contratto di diritto pubblico o di diritto privato)
siano decise dalla Corte di giustizia.
Af nché sia possibile l’intervento della Corte, il regolamento di procedura richiede
espressamente che il ricorso presentato debba allegare la clausola compromissoria
redatta per iscritto.
7.6
L’impugnazione delle sentenze del Tribunale
Il trasferimento di competenze al Tribunale ha contribuito ad un miglioramento del
livello di tutela giurisdizionale complessivamente offerto dal sistema europeo, con
riguardo proprio alla tutela dei singoli. Ciò va inteso sotto un doppio pro lo:
>
introduzione del
doppio grado di giurisdizione
, che pur non essendo un principio
del diritto processuale dell’Unione europea, è un segno di civiltà giuridica di non
poco rilievo;
>
maggiore attenzione ai fatti
, alle esigenze istruttorie e ai relativi strumenti proces-
suali, specie nelle cause in cui proprio la ricchezza dei fatti ne impone un uso
maggiore.
L’
impugnazione della sentenza di primo grado
può essere proposta entro due mesi
dalle parti, principali e intervenute, e deve essere diretta a rimediare ai pretesi
errori
in diritto
della sentenza di primo grado.
Una posizione privilegiata è assicurata agli Stati e alle istituzioni, i quali possono
impugnare una sentenza del Tribunale indipendentemente dalla loro presenza nella
procedura dinanzi al Tribunale.
Al giudice di secondo grado è stata lasciata una cognizione nalizzata all’eliminazio-
ne degli
errori di diritto
, che possono pregiudicare la coerenza dell’ordinamento e
l’uniformità di applicazione delle norme.
La sentenza della Corte che accoglie l’impugnazione comporta l’
annullamento del-
la pronuncia del Tribunale
. La Corte può rinviare la causa al Tribunale perché
quest’ultimo decida nuovamente.
Nel caso in cui la Corte e il Tribunale siano chiamati contemporaneamente a decidere su
cause aventi lo stesso oggetto, che sollevino le stesse questioni d’interpretazione o met-
tano in discussione la legittimità di uno stesso atto, la norma dello statuto della Corte
consente varie soluzioni:
–
il Tribunale potrà sospendere la procedura e attendere la pronuncia della Corte
: solu-
zione questa che rischia di pregiudicare il ruolo del Tribunale e delle parti almeno sotto