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7.3.3

Eccezione incidentale di invalidità

Prevista dall’articolo 277 TFUE, quest’eccezione di invalidità si quali ca come «inci-

dentale» perché, nel corso di una procedura già iniziata per altri motivi dinanzi alla

Corte, ciascuna parte può far valere i motivi di illegittimità degli atti previsti nell’a-

zione di annullamento per escludere l’applicabilità di quell’atto nel giudizio in corso.

L’eccezione di invalidità può essere, ad esempio, sollevata nei confronti di un regolamento

in occasione dell’impugnazione di un atto di esecuzione di quello stesso regolamento e

come motivo d’invalidità dell’atto impugnato. Lo

stretto collegamento

fra i due atti com-

porta che nel caso in cui il primo ricorso sia irricevibile, lo sarà anche il secondo.

Si tratta di un mezzo di tutela che completa il sistema giudiziario europeo in quanto

consente alle persone siche o giuridiche di superare le condizioni restrittive che

esse incontrano nel promuovere il ricorso per annullamento. Inoltre, non essendo

soggetta a limiti di tempo, costituisce uno strumento per superare anche il termine

di decadenza di due mesi previsto dall’articolo 263 TFUE.

Va precisato che allo Stato membro, così come al singolo, è preclusa la possibilità di solle-

vare l’eccezione in questione nei confronti di un

atto di cui egli sia il diretto destinatario

.

In questo caso, infatti, attraverso il meccanismo dell’eccezione incidentale si potrebbero

eludere illegittimamente le regole e soprattutto i termini dell’impugnazione degli atti.

Il Trattato di Lisbona ha esteso la

possibilità di sollevare detta eccezione

non solo

nei confronti dei regolamenti, come previsto dal precedente trattato, ma

nei con-

fronti di tutti gli atti di carattere generale

.

7.3.4

Il controllo giurisdizionale sul comportamento degli Stati: la

procedura di infrazione

Il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia sull’applicazione del diritto

dell’Unione in tutti gli Stati membri non è solo volto ad assicurare l’uniformità di

applicazione delle norme europee in tutti gli Stati, ma anche, ed è questa una vera

peculiarità, a veri care che atti e comportamenti di tali Stati siano compatibili con

il diritto dell’Unione.

La procedura d’infrazione normalmente è attivata dalla Commissione (ma può esse-

re promossa anche da uno Stato membro, anche se deve prima rivolgersi alla Com-

missione) nei confronti di uno Stato membro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo

258 TFUE, ed è volta a porre ne alla violazione del diritto dell’Unione.

Per quanto riguarda la

natura dell’infrazione

, deve trattarsi della

violazione di una

qualsiasi obbligazione che incomba su di uno Stato membro e derivante dal diritto dell’Unione

.

La

tipologia di inadempimento

può essere una delle seguenti:

>

comportamento

;

>

atto normativo

;

>

omissione

di dare formale attuazione ad un obbligo;

>

mancata assunzione delle misure che l’esecuzione di una sentenza della Corte

in cui già si

sanzionava un inadempimento dello Stato comporta.

Qualora lo Stato non si adegui a quanto richiesto dalla Commissione entro il termine

all’uopo ssato, la Commissione può presentare un

ricorso alla Corte di giustizia

,