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7.3.3
Eccezione incidentale di invalidità
Prevista dall’articolo 277 TFUE, quest’eccezione di invalidità si quali ca come «inci-
dentale» perché, nel corso di una procedura già iniziata per altri motivi dinanzi alla
Corte, ciascuna parte può far valere i motivi di illegittimità degli atti previsti nell’a-
zione di annullamento per escludere l’applicabilità di quell’atto nel giudizio in corso.
L’eccezione di invalidità può essere, ad esempio, sollevata nei confronti di un regolamento
in occasione dell’impugnazione di un atto di esecuzione di quello stesso regolamento e
come motivo d’invalidità dell’atto impugnato. Lo
stretto collegamento
fra i due atti com-
porta che nel caso in cui il primo ricorso sia irricevibile, lo sarà anche il secondo.
Si tratta di un mezzo di tutela che completa il sistema giudiziario europeo in quanto
consente alle persone siche o giuridiche di superare le condizioni restrittive che
esse incontrano nel promuovere il ricorso per annullamento. Inoltre, non essendo
soggetta a limiti di tempo, costituisce uno strumento per superare anche il termine
di decadenza di due mesi previsto dall’articolo 263 TFUE.
Va precisato che allo Stato membro, così come al singolo, è preclusa la possibilità di solle-
vare l’eccezione in questione nei confronti di un
atto di cui egli sia il diretto destinatario
.
In questo caso, infatti, attraverso il meccanismo dell’eccezione incidentale si potrebbero
eludere illegittimamente le regole e soprattutto i termini dell’impugnazione degli atti.
Il Trattato di Lisbona ha esteso la
possibilità di sollevare detta eccezione
non solo
nei confronti dei regolamenti, come previsto dal precedente trattato, ma
nei con-
fronti di tutti gli atti di carattere generale
.
7.3.4
Il controllo giurisdizionale sul comportamento degli Stati: la
procedura di infrazione
Il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia sull’applicazione del diritto
dell’Unione in tutti gli Stati membri non è solo volto ad assicurare l’uniformità di
applicazione delle norme europee in tutti gli Stati, ma anche, ed è questa una vera
peculiarità, a veri care che atti e comportamenti di tali Stati siano compatibili con
il diritto dell’Unione.
La procedura d’infrazione normalmente è attivata dalla Commissione (ma può esse-
re promossa anche da uno Stato membro, anche se deve prima rivolgersi alla Com-
missione) nei confronti di uno Stato membro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
258 TFUE, ed è volta a porre ne alla violazione del diritto dell’Unione.
Per quanto riguarda la
natura dell’infrazione
, deve trattarsi della
violazione di una
qualsiasi obbligazione che incomba su di uno Stato membro e derivante dal diritto dell’Unione
.
La
tipologia di inadempimento
può essere una delle seguenti:
>
comportamento
;
>
atto normativo
;
>
omissione
di dare formale attuazione ad un obbligo;
>
mancata assunzione delle misure che l’esecuzione di una sentenza della Corte
in cui già si
sanzionava un inadempimento dello Stato comporta.
Qualora lo Stato non si adegui a quanto richiesto dalla Commissione entro il termine
all’uopo ssato, la Commissione può presentare un
ricorso alla Corte di giustizia
,