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edises

.it

Tipologia

di controllo

giurisdizionale

Organo

giudiziario

Attribuzione

Controllo diretto

Tribunale

Giudice di primo grado a competenza

generale

Corte di giustizia

Giudice di secondo grado per le sentenze

del Tribunale e in alcuni casi giudice di

unico grado

Controllo indiretto

Tribunale

Può conoscere delle questioni

pregiudiziali in determinate materie

indicate dallo statuto (non ancora

attuato)

Corte di giustizia

Giudice a competenza generale

Al di fuori dei compiti riconosciuti ai giudici dell’Unione,

l’interpretazione e l’appli-

cazione delle norme dell’ordinamento dell’Unione europea sono af date ai giudici

nazionali

, le cui principali competenze consistono:

>

nel

disapplicare il diritto nazionale

contrastante con le norme dell’Unione provvi-

ste di ef cacia diretta;

>

nell’

interpretare le disposizioni nazionali

in maniera il più possibile conforme ai

contenuti e agli obiettivi dell’ordinamento dell’Unione;

>

nell’

individuare le ipotesi di risarcimento danni

subite dai singoli in conseguenza di

una violazione del diritto dell’Unione commessa dagli Stati membri.

Stando a quanto affermato dalla Corte, nella sentenza Francovich e Bonifaci,

è com-

pito dei giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, le norme

del diritto comunitario, garantire la piena ef cacia di tali norme e tutelare i diritti attribuiti ai

singoli

. Detta attività dei giudici nazionali si esercita usualmente grazie alla

coopera-

zione

con la Corte di giustizia per mezzo del meccanismo del

rinvio pregiudiziale

,

così come statuito dall’articolo 267 TFUE.

7.3

Il controllo diretto di legittimità

7.3.1

La giurisdizione contenziosa

Si parla di controllo diretto quando l’azione può essere attivata direttamente dai

soggetti interessata dinanzi ad un organo giurisdizionale europeo.

Il controllo diretto da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea si esercita

sulla

legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni dell’Unione

nonché

sul

comportamento degli Stati membri

. Si suole parlare in questi casi di

giurisdizio-

ne contenziosa

.

Si fanno rientrare in questo ambito:

>

l’azione di annullamento;

>

l’azione in carenza;

>

l’eccezione incidentale di invalidità;

>

la procedura di infrazione.