

www.
edises
.it
Tipologia
di controllo
giurisdizionale
Organo
giudiziario
Attribuzione
Controllo diretto
Tribunale
Giudice di primo grado a competenza
generale
Corte di giustizia
Giudice di secondo grado per le sentenze
del Tribunale e in alcuni casi giudice di
unico grado
Controllo indiretto
Tribunale
Può conoscere delle questioni
pregiudiziali in determinate materie
indicate dallo statuto (non ancora
attuato)
Corte di giustizia
Giudice a competenza generale
Al di fuori dei compiti riconosciuti ai giudici dell’Unione,
l’interpretazione e l’appli-
cazione delle norme dell’ordinamento dell’Unione europea sono af date ai giudici
nazionali
, le cui principali competenze consistono:
>
nel
disapplicare il diritto nazionale
contrastante con le norme dell’Unione provvi-
ste di ef cacia diretta;
>
nell’
interpretare le disposizioni nazionali
in maniera il più possibile conforme ai
contenuti e agli obiettivi dell’ordinamento dell’Unione;
>
nell’
individuare le ipotesi di risarcimento danni
subite dai singoli in conseguenza di
una violazione del diritto dell’Unione commessa dagli Stati membri.
Stando a quanto affermato dalla Corte, nella sentenza Francovich e Bonifaci,
è com-
pito dei giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, le norme
del diritto comunitario, garantire la piena ef cacia di tali norme e tutelare i diritti attribuiti ai
singoli
. Detta attività dei giudici nazionali si esercita usualmente grazie alla
coopera-
zione
con la Corte di giustizia per mezzo del meccanismo del
rinvio pregiudiziale
,
così come statuito dall’articolo 267 TFUE.
7.3
Il controllo diretto di legittimità
7.3.1
La giurisdizione contenziosa
Si parla di controllo diretto quando l’azione può essere attivata direttamente dai
soggetti interessata dinanzi ad un organo giurisdizionale europeo.
Il controllo diretto da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea si esercita
sulla
legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni dell’Unione
nonché
sul
comportamento degli Stati membri
. Si suole parlare in questi casi di
giurisdizio-
ne contenziosa
.
Si fanno rientrare in questo ambito:
>
l’azione di annullamento;
>
l’azione in carenza;
>
l’eccezione incidentale di invalidità;
>
la procedura di infrazione.