Previous Page  26 / 34 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 26 / 34 Next Page
Page Background

152

PARTE TERZA

DIBATTIMENTO, RITI SPECIALI E DIFFERENZIATI

www.

edises

.it

Per alcune tipologie di reato, è prevista sempre e comunque la celebrazione del rito diret-

tissimo (L. n. 356/1992 per reati concernenti armi ed esplosivi, L. n. 401/1989 per reati

commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, D.Lgs. n. 286/1998 per reati

commessi da cittadini stranieri espulsi). Il fondamento di questi particolari casi di giudi-

zio direttissimo risiede non nella particolare evidenza della prova bensì nell’esigenza di

giudicare con celerità reati gravi ed allarmanti. Per questi ultimi reati, il giudizio diret-

tissimo costituisce, dunque, il modo ordinario di procedere ed è derogabile solo quando

siano necessarie speciali indagini.

Una volta introdotto il rito direttissimo, il giudice del dibattimento ha il potere-do-

vere di valutare la sussistenza dei presupposti del medesimo: se la verifica dà esito

negativo, egli deve rimettere gli atti al P.M. con ordinanza; altrimenti, il giudice è

vincolato a procedere al dibattimento.

Il dibattimento si svolge nelle forme ordinarie, anche se vi sono alcune particolarità:

per esempio le parti possono far citare oralmente la persona offesa e i testimoni, o

presentarli direttamente in udienza.

In ogni caso, il presidente avvisa l’imputato della facoltà di chiedere il giudizio ab-

breviato o il patteggiamento, oppure, in alternativa, un termine non superiore a 10

giorni per preparare la difesa. Se l’imputato si avvale di tale facoltà, il giudice deve

sospendere il dibattimento sino all’udienza successiva alla scadenza del termine.

2.6

Giudizio immediato

Il

giudizio immediato

, disciplinato dall’art. 453 c.p.p., come il giudizio direttissimo,

si caratterizza per la mancanza della fase dell’udienza preliminare e il passaggio di-

retto dalla fase delle indagini preliminari al dibattimento.

Tale rito non ha carattere premiale e può essere attivato dal P.M. o dall’imputato

senza necessità del consenso della controparte.

Alla base del ricorso a tale rito, nella maggior parte delle occasioni, c’è una

richiesta

del Pubblico Ministero

al giudice delle indagini preliminari, sulla quale quest’ulti-

mo decide sulla base del fascicolo inviatogli dallo stesso Pubblico Ministero. L’inizia-

tiva, si è detto, può derivare, oltre che dal P.M., anche dallo stesso imputato al quale

sia stato notificato il decreto che fissa l’udienza preliminare, e ciò a differenza di

quanto previsto per il giudizio direttissimo.

Giudizio immediato richiesto dal P.M.

Si tratta dell’ipotesi tradizionale di giudizio immediato, la quale richiede la ricorren-

za dei seguenti presupposti (art. 453 c.p.p):

- una generica evidenza della prova;

- che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emer-

ge

l’evidenza della prova o comunque sia stata invitata a presentarsi per rendere

interrogatorio ai sensi dell’art. 375, co. 3, c.p.p. e abbia omesso di comparire, sempre

che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona

irreperibile.

Detto presupposto rinviene la sua

ratio

nel fatto che la soppressione dell’udienza preli-

minare voluta dal P.M. con la richiesta del giudizio immediato viene inevitabilmente a