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PARTE TERZA
DIBATTIMENTO, RITI SPECIALI E DIFFERENZIATI
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Per alcune tipologie di reato, è prevista sempre e comunque la celebrazione del rito diret-
tissimo (L. n. 356/1992 per reati concernenti armi ed esplosivi, L. n. 401/1989 per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, D.Lgs. n. 286/1998 per reati
commessi da cittadini stranieri espulsi). Il fondamento di questi particolari casi di giudi-
zio direttissimo risiede non nella particolare evidenza della prova bensì nell’esigenza di
giudicare con celerità reati gravi ed allarmanti. Per questi ultimi reati, il giudizio diret-
tissimo costituisce, dunque, il modo ordinario di procedere ed è derogabile solo quando
siano necessarie speciali indagini.
Una volta introdotto il rito direttissimo, il giudice del dibattimento ha il potere-do-
vere di valutare la sussistenza dei presupposti del medesimo: se la verifica dà esito
negativo, egli deve rimettere gli atti al P.M. con ordinanza; altrimenti, il giudice è
vincolato a procedere al dibattimento.
Il dibattimento si svolge nelle forme ordinarie, anche se vi sono alcune particolarità:
per esempio le parti possono far citare oralmente la persona offesa e i testimoni, o
presentarli direttamente in udienza.
In ogni caso, il presidente avvisa l’imputato della facoltà di chiedere il giudizio ab-
breviato o il patteggiamento, oppure, in alternativa, un termine non superiore a 10
giorni per preparare la difesa. Se l’imputato si avvale di tale facoltà, il giudice deve
sospendere il dibattimento sino all’udienza successiva alla scadenza del termine.
2.6
•
Giudizio immediato
Il
giudizio immediato
, disciplinato dall’art. 453 c.p.p., come il giudizio direttissimo,
si caratterizza per la mancanza della fase dell’udienza preliminare e il passaggio di-
retto dalla fase delle indagini preliminari al dibattimento.
Tale rito non ha carattere premiale e può essere attivato dal P.M. o dall’imputato
senza necessità del consenso della controparte.
Alla base del ricorso a tale rito, nella maggior parte delle occasioni, c’è una
richiesta
del Pubblico Ministero
al giudice delle indagini preliminari, sulla quale quest’ulti-
mo decide sulla base del fascicolo inviatogli dallo stesso Pubblico Ministero. L’inizia-
tiva, si è detto, può derivare, oltre che dal P.M., anche dallo stesso imputato al quale
sia stato notificato il decreto che fissa l’udienza preliminare, e ciò a differenza di
quanto previsto per il giudizio direttissimo.
Giudizio immediato richiesto dal P.M.
Si tratta dell’ipotesi tradizionale di giudizio immediato, la quale richiede la ricorren-
za dei seguenti presupposti (art. 453 c.p.p):
- una generica evidenza della prova;
- che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emer-
ge
l’evidenza della prova o comunque sia stata invitata a presentarsi per rendere
interrogatorio ai sensi dell’art. 375, co. 3, c.p.p. e abbia omesso di comparire, sempre
che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona
irreperibile.
Detto presupposto rinviene la sua
ratio
nel fatto che la soppressione dell’udienza preli-
minare voluta dal P.M. con la richiesta del giudizio immediato viene inevitabilmente a