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PARTE TERZA
DIBATTIMENTO, RITI SPECIALI E DIFFERENZIATI
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lare in atto. In questa ipotesi, ai fini della richiesta di rito immediato da parte del P.M.,
si richiede che il provvedimento custodiale abbia raggiunto un certo grado di stabilità,
e cioè sia stato definito dalla decisione in sede di riesame o siano decorsi i termini per la
proposizione di tale rimedio. È inoltre prescritto che la richiesta non intervenga decorsi
centottanta giorni dalla esecuzione della misura.
Nel caso considerato, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia
cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza (art. 455, co. 1-
bis
, c.p.p.).
Il giudizio immediato, una volta giunto nella fase dibattimentale, segue lo schema
del giudizio ordinario, non contenendo alcun presupposto di premialità, neppure
nel caso in cui una richiesta in tal senso parta direttamente dall’imputato, in quanto
scopo di tale rito non è certo di carattere deflattivo.
ALL'ESAME
• Quali sono le differenze tra giudizio immediato e giudizio direttissimo?
Sotto il
profilo strutturale
, il giudizio direttissimo presenta una forte somiglianza
con il giudizio immediato richiesto dal P.M. In entrambi i casi l’iniziativa della
pubblica accusa consente di passare rapidamente dalla fase delle indagini a quella
del dibattimento, omettendo l’udienza preliminare.
Sotto il profilo dei
presupposti
,
invece, il giudizio direttissimo si differenzia dal
giudizio immediato chiesto dal P.M., infatti:
- l’instaurazione del giudizio immediato consegue, in alternativa, o ad una valuta-
zione del P.M. che ritenga evidente la prova di reità o ad una valutazione giurisdi-
zionale di esistenza dei gravi indizi che fondano una misura custodiale;
- la richiesta di rito immediato è controllata dal giudice, che decide in segreto sulla
base di atti scritti, mentre per instaurare il rito direttissimo sono richiesti presup-
posti di tipo oggettivo che consistono nell’arresto in flagranza o nella confessione
resa dall’indagato, sulla cui esistenza il giudice si pronuncia in udienza nel pieno
del contraddittorio.