

CAPITOLO
2
I riti speciali
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Si ricorre al giudizio direttissimo nelle ipotesi in cui vi è una particolare
evidenza
della prova
, che ricorre nei seguenti casi (art. 449 c.p.p.):
-
arresto in flagranza
, che esclude la necessità delle indagini preliminari e pone il
Pubblico Ministero nella posizione di poter presentare direttamente l’imputato, in
stato di arresto, davanti al giudice del dibattimento per chiedere la
convalida dell’ar-
resto
e il
contestuale giudizio
. Rispetto al tradizionale schema processuale, il giudizio
direttissimo si caratterizza per il fatto che l’atto di convalida dell’arresto passa dal
giudice per le indagini preliminari, soggetto deputato a tale compito, al giudice del
dibattimento. Una volta che si è optato per questo schema processuale, il Pubblico
Ministero ha soltanto 48 ore di tempo dal momento dell’arresto in flagranza per
instaurare, insieme al giudizio di merito, quello di convalida.
In tal caso, se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al P.M.; il giu-
dice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando imputato e P.M. vi consentono.
Se l’arresto è convalidato si procede immediatamente al giudizio;
-
convalida dell’arresto in flagranza avvenuta ad opera del giudice per le indagini
preliminari
. In questo caso, il rito speciale è legittimamente instaurato se l’imputato
è presentato al giudice dibattimentale entro un termine non superiore a 30 giorni
(termine previsto dal D.L. n. 92/2008, conv. in L. n. 123/2008, mentre prima era
stabilito entro15 giorni) e cioè più lungo di quello previsto nell’ipotesi di arresto in
flagranza (48 ore) ma, comunque, sufficientemente breve da giustificare l’adozione
di tale procedura.
Mentre in ipotesi di arresto in flagranza in cui non sia ancora intervenuta la convalida
da parte del GIP il Pubblico Ministero ha
facoltà
di procedere con giudizio direttissimo,
il comma 4 dell’art. 449 c.p.p., relativo all’ipotesi della intervenuta convalida, esclude la
scelta in ordine all’attivazione o meno di tale giudizio; quindi, constatata l’insussistenza
di presupposti di pregiudizio alle indagini, risulta
obbligatorio
per il P.M. il ricorso a questo
tipo di azione penale, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini;
-
confessione
: il Pubblico Ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo
che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso
dell’interrogatorio ha reso confessione. In tale ipotesi l’imputato libero è
citato a com-
parire
ad una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro
delle notizie di reato e, dunque, l’imputazione gli viene formalmente contestata per
iscritto nel decreto di citazione a giudizio; l’imputato in stato di custodia cautelare
per il fatto per cui si procede è invece
presentato direttamente all’udienza
entro il mede-
simo termine, udienza nella quale gli viene contestata oralmente l’imputazione.
Quando una persona è stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare ai sensi dell’art.
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bis
c.p.p., la Polizia Giudiziaria può provvedere, su disposizione del P.M., alla sua cita-
zione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida del provvedimento entro
le successive 48 ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la Polizia
Giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l’udienza
di convalida indicata dal Pubblico Ministero.
Quando il reato per cui si procede con giudizio direttissimo risulta connesso con altri
reati per i quali mancano le condizioni che giustifichino la scelta di tale rito, si procede
separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiu-
dichi gravemente le indagini, nel qual caso prevarrà il rito ordinario per tutte le
regiudi-
cande
(art. 449, co. 6, e.p.p.).