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PARTE TERZA
DIBATTIMENTO, RITI SPECIALI E DIFFERENZIATI
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Avverso il decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecunia-
ria possono presentare
opposizione
nel termine di 15 giorni dalla notifica del decre-
to stesso (art. 461 c.p.p.). Con l’atto di opposizione l’imputato inoltre può richiedere
il giudizio immediato, abbreviato o il patteggiamento a norma dell’art. 444 c.p.p.
Se è stato richiesto il
giudizio immediato
, il giudice emette decreto di giudizio immediato
previsto dall’art. 456, co. 3 e 5, c.p.p. Se invece è stato chiesto il
giudizio abbreviato
, il giu-
dice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al Pubblico
Ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa.
Se è stato chiesto il
patteggiamento
il giudice fissa al P.M. un termine per esprimere il
suo consenso.
Ove il Pubblico Ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero
l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emet-
te decreto di giudizio immediato (art. 464 c.p.p.).
Se manca l’opposizione o se questa viene dichiarata inammissibile, il decreto penale
di condanna diventa
esecutivo
.
Il carattere premiale del decreto di condanna è dato anche dal fatto che non compor-
ta la condanna al pagamento delle spese processuali, l’applicazione di pene accesso-
rie, e non ha efficacia di giudicato dei processi civili ed amministrativi.
Il reato inoltre si estingue qualora l’imputato non commetta un altro reato della
stessa indole nel termine di cinque anni, in caso di delitto, e nel termine di due anni,
nel caso di contravvenzione.
ALL'ESAME
• Il procedimento di oblazione rientra tra le procedure speciali di tipo consensuale?
L’oblazione si risolve in una chiusura anticipata del processo provocata da una
richiesta dell’imputato di regolare in denaro la propria situazione penale: infatti,
l’imputato offre spontaneamente una somma di denaro per conseguire l’estinzio-
ne del reato, facendo cessare immediatamente il processo a suo carico. È proprio
per tali caratteristiche che l’oblazione rientra tra le procedure speciali di tipo con-
sensuale. Si tratta di un rito speciale, esperibile esclusivamente per i reati con-
travvenzionali punibili con l’ammenda: se la pena pecuniaria è l’unica sanzione
prevista per il reato, l’
oblazione è obbligatoria
ex
art. 162 c.p. ed il giudice è tenuto ad
accogliere la richiesta se l’imputato l’ha presentata nei termini prescritti e con le
modalità rituali; se la pena pecuniaria è alternativa all’arresto, l’
oblazione è facolta-
tiva
(art. 162-
bis
c.p.) ed il giudice ha un certo margine di discrezionalità. Questi,
infatti, deve rigettare la richiesta quando ritenga di dover applicare la pena deten-
tiva anziché quella pecuniaria oppure quando considera grave il fatto commesso e
quindi incongrua l’offerta dell’imputato o nei casi di recidiva, abitualità e profes-
sionalità nel reato.
2.4
•
Applicazione della pena su richiesta delle parti
L’applicazione della pena su richiesta delle parti, denominata più comunemente
pat
teggiamento
, prevede che l’imputato e il Pubblico Ministero possano chiedere al giu-