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I riti speciali
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La legge 1 dicembre 1999, n. 479, cd.
legge
Carotti
, ha modificato radicalmente la
disciplina del giudizio abbreviato, eliminando la necessità del consenso del Pubblico
Ministero e rendendo la richiesta formulata dall’imputato vincolante per il giudice,
il quale, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 438, co. 4, e 441, co. 5,
c.p.p., deve procedere al rito prescelto, anche qualora non fosse possibile decidere
“allo stato degli atti”, assumendo in tal caso gli ulteriori elementi necessari ai fini
della decisione.
Deve ricordarsi, in proposito, come in passato, ai fini dell’attivazione del rito, fosse richie-
sto, da un lato, l’esplicito consenso del P.M., dall’altro, il preventivo vaglio del giudice, il
quale poteva accogliere la richiesta dell’imputato solo se il giudizio gli apparisse defini-
bile “allo stato degli atti”.
Attualmente è venuto meno sia il consenso del P.M., sia la definibilità allo “stato degli atti”
quale criterio di ammissibilità del giudizio abbreviato.
L’unica ipotesi residua, per la quale è ancora contemplata la possibilità di un eventua-
le rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, si verifica allorquando la domanda sia
subordinata all’assunzione di prove indicate dal difensore
(art. 438, co. 5, c.p.p.).
Sulla richiesta dell’imputato il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone
il giudizio abbreviato. Ove la richiesta dell’imputato avvenga subito dopo il deposito
dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decor-
so l’eventuale termine, non superiore a 60 gg., chiesto dal P.M. per lo svolgimento di
indagini suppletive. In tale ipotesi, l’imputato può revocare la richiesta di giudizio
abbreviato (art. 438, co. 4, c.p.p, come sostituito dalla L. n. 103/2017).
Inoltre, si è prevista la possibilità di ricorrere a tale rito anche nell’ipotesi in cui gli
imputati abbiano commesso
reati punibili con l’ergastolo
; in questo caso la pena sarà
sostituita con 30 anni di reclusione e l’ergastolo con l’isolamento nelle ore diurne è
sostituito con quello senza isolamento (art. 442, co. 2, c.p.p.).
Il comma 5 dell’art. 438 c.p.p. prevede che l’imputato possa subordinare la propria
richiesta ad una
integrazione probatoria
necessaria ai fini della decisione (cd.
ri
chiesta complessa
). In tal caso, il giudice non si limita ad un controllo meramen-
te formale dell’atto di parte, come nel caso di richiesta semplice, ma aggiunge a
questo un controllo in ordine alla necessarietà dell’integrazione probatoria ai fini
della decisione e alla compatibilità della stessa con le finalità di economia proces-
suale proprie di tale procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizza-
bili. In questa ipotesi il Pubblico Ministero potrà chiedere l’ammissione di prova
contraria.
Il nuovo comma 5-
bis
dell’art. 438 c.p.p. (introdotto dalla L. n. 103/2017) prevede
che, unitamente alla richiesta di integrazione probatoria, subordinatamente al suo
rigetto, possa essere proposta egualmente la richiesta di rito abbreviato ovvero quella
di applicazione della pena su richiesta.
Se l’istanza di
rito abbreviato condizionato
all’integrazione probatoria viene respin-
ta, questa può essere riproposta fino alla formulazione delle conclusioni (art. 438,
co. 6, c.p.p.).
La L. n. 103/2017, di riforma del processo penale, mediante l’introduzione di un
nuovo comma 6-
bis
all’art. 438 c.p.p., ha previsto che la richiesta di giudizio abbre-
viato in udienza preliminare comporti la sanatoria delle eventuali nullità (escluse