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CAPITOLO

2

I riti speciali

IN SINTESI

Il codice di rito contempla, accanto al procedimento ordinario di primo grado, anche alcune

procedure alternative ad esso. Si tratta dei cd.

riti speciali

(o riti alternativi), i quali hanno

la precipua caratteristica di eliminare una o più fasi del procedimento ordinario. Rispetto a

quest’ultimo, infatti, tutti i riti speciali sono orientati a semplificare il meccanismo processuale

e ad abbreviarne la durata. Una esigenza di economia processuale è alla base delle disposizioni

che regolano i vari riti speciali, i quali, accanto a quest’unico denominatore comune, presen-

tano peculiari caratteristiche che valgono a distinguerli gli uni dagli altri, a cominciare dalla

diversità dei presupposti assunti dalla legge a premessa della loro applicabilità.

I riti speciali possono essere inquadrati in tre gruppi: un primo gruppo si caratterizza per essere

fondato su un

requisito soggettivo

, che implica la scelta volontaria di attivare il rito alterna-

tivo da parte di una od entrambe le parti; un secondo si fonda su di un

requisito di carattere

oggettivo

, ossia la scarsa gravità del reato o l’evidenza dell’accusa, imperativamente affermati

dal giudice penale; infine, un terzo gruppo comprende sia il requisito soggettivo, vale a dire il

consenso dell’imputato o l’accordo delle due parti principali del processo, sia il requisito ogget-

tivo, ossia l’imperativa scelta del giudice penale.

Il Libro VI del codice di procedura penale contempla i seguenti procedimenti speciali: giudizio

abbreviato, applicazione della pena su richiesta, giudizio direttissimo, giudizio immediato e

procedimento per decreto.

2.1

Introduzione

I

riti speciali

che saranno trattati in questo capitolo sono regolamentati nel Libro VI

del codice di procedura penale, e si differenziano rispetto al rito cd. ordinario. Essi

sono: il

procedimento per decreto

, il

giudizio immediato

, il

giudizio direttissimo

,

il

rito abbreviato

e

l’

applicazione della pena su richiesta delle parti

. Tali riti sono

caratterizzati da una maggiore speditezza rispetto al rito ordinario e risultano avere

un

iter

ridotto rispetto ad esso; sono stati, infatti, introdotti dal legislatore affinché la

fase dibattimentale fosse deflazionata, al fine di dar vita ad una serie di procedimenti

con un carattere spiccatamente più rapido.

Le modalità attraverso le quali si è cercato di raggiungere gli obiettivi sopra esposti

sono state:

- l’

eliminazione dell’udienza preliminare

, che non esiste nel giudizio direttissimo e

in quello immediato;

- la

soppressione della fase dibattimentale

nel giudizio abbreviato e nella pena ap-

plicata su richiesta di parte.