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CAPITOLO
2
I riti speciali
IN SINTESI
Il codice di rito contempla, accanto al procedimento ordinario di primo grado, anche alcune
procedure alternative ad esso. Si tratta dei cd.
riti speciali
(o riti alternativi), i quali hanno
la precipua caratteristica di eliminare una o più fasi del procedimento ordinario. Rispetto a
quest’ultimo, infatti, tutti i riti speciali sono orientati a semplificare il meccanismo processuale
e ad abbreviarne la durata. Una esigenza di economia processuale è alla base delle disposizioni
che regolano i vari riti speciali, i quali, accanto a quest’unico denominatore comune, presen-
tano peculiari caratteristiche che valgono a distinguerli gli uni dagli altri, a cominciare dalla
diversità dei presupposti assunti dalla legge a premessa della loro applicabilità.
I riti speciali possono essere inquadrati in tre gruppi: un primo gruppo si caratterizza per essere
fondato su un
requisito soggettivo
, che implica la scelta volontaria di attivare il rito alterna-
tivo da parte di una od entrambe le parti; un secondo si fonda su di un
requisito di carattere
oggettivo
, ossia la scarsa gravità del reato o l’evidenza dell’accusa, imperativamente affermati
dal giudice penale; infine, un terzo gruppo comprende sia il requisito soggettivo, vale a dire il
consenso dell’imputato o l’accordo delle due parti principali del processo, sia il requisito ogget-
tivo, ossia l’imperativa scelta del giudice penale.
Il Libro VI del codice di procedura penale contempla i seguenti procedimenti speciali: giudizio
abbreviato, applicazione della pena su richiesta, giudizio direttissimo, giudizio immediato e
procedimento per decreto.
2.1
•
Introduzione
I
riti speciali
che saranno trattati in questo capitolo sono regolamentati nel Libro VI
del codice di procedura penale, e si differenziano rispetto al rito cd. ordinario. Essi
sono: il
procedimento per decreto
, il
giudizio immediato
, il
giudizio direttissimo
,
il
rito abbreviato
e
l’
applicazione della pena su richiesta delle parti
. Tali riti sono
caratterizzati da una maggiore speditezza rispetto al rito ordinario e risultano avere
un
iter
ridotto rispetto ad esso; sono stati, infatti, introdotti dal legislatore affinché la
fase dibattimentale fosse deflazionata, al fine di dar vita ad una serie di procedimenti
con un carattere spiccatamente più rapido.
Le modalità attraverso le quali si è cercato di raggiungere gli obiettivi sopra esposti
sono state:
- l’
eliminazione dell’udienza preliminare
, che non esiste nel giudizio direttissimo e
in quello immediato;
- la
soppressione della fase dibattimentale
nel giudizio abbreviato e nella pena ap-
plicata su richiesta di parte.