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CAPITOLO

2

I riti speciali

149

www.

edises

.it

dice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva

o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva

quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi

cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria (art. 444 c.p.p.).

Fulcro di questo rito speciale è, pertanto, l’accordo tra le parti (imputato e P.M.), il

quale è solo condizione necessaria per la semplificazione dell’

iter

processuale, poi-

ché la legge impone al giudice di verificare i presupposti di applicabilità dell’intesa

raggiunta. La valutazione che il giudice deve fare per accogliere il patteggiamento

concerne: la verificazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto di

reato contestato; la correttezza della valutazione delle circostanze e della loro com-

parazione; la congruità della pena patteggiata; l’assenza di cause di non punibilità

che imporrebbero il proscioglimento

ex

art. 129 c.p.p.; la possibilità di concedere la

sospensione condizionale della pena laddove l’imputato subordini la sua richiesta di

applicazione della pena alla concessione di tale beneficio.

Il ricorso a questo istituto risulta escluso nel caso in cui la pena superi i due anni, da sola

o congiunta a pena pecuniaria, per una serie di procedimenti indicati dal comma 1-

bis

dell’art. 444 c.p.p., caratterizzati dal fatto di determinare un particolare allarme sociale,

come i delitti di criminalità organizzata

ex

art. 51, co. 3-

bis

c.p.p., o di terrorismo

ex

art

51, co. 3-

quater

c.p.p., ovvero determinati gravi delitti attinenti alla prostituzione e por-

nografia minorile; sono esclusi altresì dal raggio di applicazione del rito i procedimenti

contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza,

o recidivi ai sensi dell’art. 99, co. 4, c.p.

Ai sensi dell’art. 444, comma 1-

ter

, c.p.p., nei procedimenti per i delitti previsti dagli ar-

ticoli 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione),

319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 319-

ter

(Corruzione in atti

giudiziari), 319-

quater

(Induzione indebita a dare o promettere utilità) e 322-

bis

(Pecula-

to, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione

dei membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e

di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) del codice penale, l’ammissibilità

della richiesta di patteggiamento è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o

del profitto del reato. In tal senso ha disposto la L. n. 69/2015 (

Disposizioni in materia di

delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

), con

l’introduzione del nuovo comma 1-

ter

all’art. 444 c.p.p.

Il patteggiamento va formulato nel corso dello svolgimento delle indagini prelimina-

ri (art. 447 c.p.p.) o fino al momento in cui sono presentate le conclusioni all’udienza

preliminare (art. 446 c.p.p.).

In caso di richiesta unilaterale, la parte non richiedente potrà dare il proprio con-

senso o esprimere il proprio dissenso. In caso di dissenso del P.M., questi è tenuto a

motivarne le ragioni e il giudice, qualora le ritenga ingiustificate, potrà comunque

concedere la riduzione della pena. Ad ogni modo, anche nell’ipotesi di rigetto, l’im-

putato potrà rinnovare al giudice la richiesta in dibattimento o in sede di impugna-

zione e il nuovo giudice, se la ritiene fondata pronuncia immediatamente sentenza

(cfr. art. 448 c.p.p.).

Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve es-

sere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., il giudice,

sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applica-