

CAPITOLO
2
I riti speciali
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dice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva
o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi
cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria (art. 444 c.p.p.).
Fulcro di questo rito speciale è, pertanto, l’accordo tra le parti (imputato e P.M.), il
quale è solo condizione necessaria per la semplificazione dell’
iter
processuale, poi-
ché la legge impone al giudice di verificare i presupposti di applicabilità dell’intesa
raggiunta. La valutazione che il giudice deve fare per accogliere il patteggiamento
concerne: la verificazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto di
reato contestato; la correttezza della valutazione delle circostanze e della loro com-
parazione; la congruità della pena patteggiata; l’assenza di cause di non punibilità
che imporrebbero il proscioglimento
ex
art. 129 c.p.p.; la possibilità di concedere la
sospensione condizionale della pena laddove l’imputato subordini la sua richiesta di
applicazione della pena alla concessione di tale beneficio.
Il ricorso a questo istituto risulta escluso nel caso in cui la pena superi i due anni, da sola
o congiunta a pena pecuniaria, per una serie di procedimenti indicati dal comma 1-
bis
dell’art. 444 c.p.p., caratterizzati dal fatto di determinare un particolare allarme sociale,
come i delitti di criminalità organizzata
ex
art. 51, co. 3-
bis
c.p.p., o di terrorismo
ex
art
51, co. 3-
quater
c.p.p., ovvero determinati gravi delitti attinenti alla prostituzione e por-
nografia minorile; sono esclusi altresì dal raggio di applicazione del rito i procedimenti
contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza,
o recidivi ai sensi dell’art. 99, co. 4, c.p.
Ai sensi dell’art. 444, comma 1-
ter
, c.p.p., nei procedimenti per i delitti previsti dagli ar-
ticoli 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione),
319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 319-
ter
(Corruzione in atti
giudiziari), 319-
quater
(Induzione indebita a dare o promettere utilità) e 322-
bis
(Pecula-
to, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione
dei membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e
di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) del codice penale, l’ammissibilità
della richiesta di patteggiamento è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o
del profitto del reato. In tal senso ha disposto la L. n. 69/2015 (
Disposizioni in materia di
delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
), con
l’introduzione del nuovo comma 1-
ter
all’art. 444 c.p.p.
Il patteggiamento va formulato nel corso dello svolgimento delle indagini prelimina-
ri (art. 447 c.p.p.) o fino al momento in cui sono presentate le conclusioni all’udienza
preliminare (art. 446 c.p.p.).
In caso di richiesta unilaterale, la parte non richiedente potrà dare il proprio con-
senso o esprimere il proprio dissenso. In caso di dissenso del P.M., questi è tenuto a
motivarne le ragioni e il giudice, qualora le ritenga ingiustificate, potrà comunque
concedere la riduzione della pena. Ad ogni modo, anche nell’ipotesi di rigetto, l’im-
putato potrà rinnovare al giudice la richiesta in dibattimento o in sede di impugna-
zione e il nuovo giudice, se la ritiene fondata pronuncia immediatamente sentenza
(cfr. art. 448 c.p.p.).
Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve es-
sere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., il giudice,
sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applica-