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PARTE TERZA
DIBATTIMENTO, RITI SPECIALI E DIFFERENZIATI
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zione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua
la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo
che vi è stata la richiesta delle parti.
L’efficacia del patteggiamento può essere subordinata dall’imputato alla
concessio
ne della sospensione condizionale
della pena. In tal caso, laddove il giudice ritenga
insussistenti i presupposti per la concessione di tale beneficio, ciò comporta il rigetto
anche della richiesta di riduzione della pena, pur in presenza degli altri elementi per
accoglierla.
Il legislatore, nel dettare la disciplina di tale procedura, ha considerato la possibi-
lità di dar vita ad una serie di
ulteriori benefici
in favore dell’imputato, tra cui l’e-
sclusione del pagamento delle spese processuali, l’esclusione dell’applicabilità della
confisca, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 240 c.p., e, ove ricorrano le
condizioni, la sospensione condizionale della pena.
Inoltre, ai sensi dell’art. 445, co. 2, c.p.p., il reato è estinto, ove sia stata irrogata una
pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel
termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni,
quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un de-
litto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni
effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva,
l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospen-
sione condizionale della pena.
Se il patteggiamento è richiesto nel corso del giudizio direttissimo, il limite tempo-
rale per la richiesta è la dichiarazione di apertura del dibattimento; nel corso del
giudizio immediato è quello di quindici giorni dall’ultima notificazione all’imputato
o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell’avviso della data fissata per il
giudizio immediato.
Infine, è opportuno evidenziare che la
sentenza
che applica la pena patteggiata, sia
se pronunciata dal giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale monocrati-
co in fase dibattimentale,
non è appellabile
ma ricorribile unicamente in Cassazione.
È ammesso unicamente l’appello del P.M. dissenziente (art. 448 c.p.p.).
In particolare, intervenendo sulla disciplina dell’impugnabilità della sentenza di pat-
teggiamento, la L. n. 103/2017 ha limitato la possibilità per il P.M. e l’imputato di
proporre ricorso per cassazione ai soli casi di vizi della volontà dell’imputato, difetto
di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione del fatto, illegalità
della pena o della misura di sicurezza (art. 448, co. 2-
bis
, c.p.p.).
2.5
•
Giudizio direttissimo
Il giudizio direttissimo, al pari del giudizio immediato,
salta l’udienza preliminare
,
prevedendo un rapido passaggio al dibattimento sulla base di un
atto unilaterale del
P.M. che presenta l’imputato al giudice dibattimentale
.
Caratteristica del rito è pertanto la mancanza dell’udienza preliminare e la celebra-
zione diretta del dibattimento.
Non ha carattere premiale in quanto l’imputato non ottiene alcuno sconto di pena.