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PARTE TERZA

DIBATTIMENTO, RITI SPECIALI E DIFFERENZIATI

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edises

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quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un

divieto probatorio) nonché la preclusione a sollevare ogni questione sulla competen-

za territoriale del giudice. Tale previsione si giustifica in considerazione dell’oppor-

tunità che l’imputato, optando per il giudizio abbreviato, accetti la validità degli atti

compiuti nel procedimento, sia la competenza del giudice. Essa, peraltro, recepisce

anche la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze n.

39298/2006 e n. 27996/2012).

Per il giudizio abbreviato si osservano, fatte salve alcune eccezioni e in quanto com-

patibili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare e lo svolgimento avviene

in camera di consiglio o, in pubblica udienza, qualora ne sia fatta richiesta da tutti

gli imputati.

Al termine del procedimento, se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato de-

gli atti, questi ha il potere di assumere, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini

della decisione (art. 441, co. 5, c.p.p.). In tal caso, ogni mezzo di prova potrà essere

assunto; l’unica differenza col dibattimento sta nel modo di assumere la prova che,

nel giudizio abbreviato, segue le regole dettate per l’udienza preliminare in luogo di

quelle tipiche dell’istruzione dibattimentale.

Se, a seguito di istruttoria richiesta dalla parte ai sensi dell’art. 438, co. 5, c.p.p. ovvero

disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441, co. 5, c.p.p., emerge un nuovo quadro proba-

torio, è data al Pubblico Ministero la facoltà di modificare le imputazioni contestandole

all’imputato ai sensi dell’art. 423 c.p.p. (art. 441-

bis

c.p.p.). In tal caso l’imputato può

chiedere che il giudizio prosegua nelle forme ordinarie; in questo caso, il giudice revoca

l’ordinanza ammissiva del rito, fissa l’udienza preliminare o la sua prosecuzione – nella

quale sono utilizzabili gli atti dell’istruttoria integrativa – e il giudizio abbreviato non

potrà più essere richiesto.

Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l’imputato può chie-

dere l’ammissione di nuove prove in relazione alle nuove contestazioni, contro le quali il

Pubblico Ministero potrà essere ammesso alla prova contraria.

Al termine della discussione, il giudice pronuncerà

sentenza di assoluzione

o

sen­

tenza di condanna

e in quest’ultima ipotesi la pena che il giudice determina, tenuto

conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà se si procede per una contrav-

venzione e di un terzo se si procede per un delitto (art. 442, co. 2, c.p.p., come mo-

dificato dalla L. n. 103/2017), al fine di incoraggiare l’accesso al rito abbreviato e

quale requisito di premialità per l’imputato che, di fatto, ha rinunciato alle garanzie

proprie del dibattimento. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione

di anni trenta. Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso

di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo.

La sentenza emessa al termine del giudizio abbreviato è

appellabile

, anche se nei

limiti tracciati dall’art. 443 c.p.p. In particolare, detta norma prevede che l’imputato

e il Pubblico Ministero non possono proporre appello contro le sentenze di pro-

scioglimento, mentre il solo Pubblico Ministero non può proporre appello contro le

sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio.