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CAPITOLO

2

I riti speciali

147

www.

edises

.it

2.3

Procedimento per decreto

Il

procedimento per decreto penale

rientra tra quelle procedure aventi come sco-

po la semplificazione del processo nella fase dibattimentale. Ciò nonostante, il pro-

cedimento per decreto è un rito la cui applicazione è, finora, rimasta confinata

nella sfera dei reati considerati meno gravi, che implicano, per lo più, mere pene

pecuniarie.

Questo tipo di procedimento, previsto e disciplinato dagli artt. 459 e ss. c.p.p., si

caratterizza per l’assenza del contraddittorio e l’emissione di un

decreto penale di

condanna

inaudita altera parte

su richiesta del P.M., quando all’imputato deve essere

applicata solo una pena pecuniaria.

Vengono a mancare, pertanto, sia l’udienza preliminare che il dibattimento.

In particolare, l’art. 459, co. 1, c.p.p. prevede che: “

Nei procedimenti per reati persegui-

bili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il

querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che

si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena

detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui

il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e

previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condan-

na, indicando la misura della pena

”.

I necessari

presupposti per tale richiesta

sono pertanto:

- che si tratti di reati perseguibili d’ufficio;

- che, se si tratta di reati perseguibili a querela, sia stata sporta validamente querela;

- che debba applicarsi una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva.

Se il giudice accoglie la richiesta, emette decreto penale di condanna. Competente all’e-

missione del decreto è il

giudice per le indagini preliminari

.

Il giudice, quando non accoglie la richiesta, perché ritiene che non ricorrono i pre-

supposti, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129

c.p.p., restituisce gli atti al Pubblico Ministero.

Ove il giudice accolga la richiesta, emette il decreto che contiene imputazione, deter-

minazione della pena pecuniaria e l’esposizione sommaria delle fonti di prova (art.

460 c.p.p.). Il decreto deve essere notificato al condannato, al difensore ed essere

comunicato al P.M.

In ogni caso il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità

di applicare una misura di sicurezza personale.

Al fine di potenziare la capacità deflativa del procedimento per decreto, è stata in-

tegrata la relativa disciplina prevedendosi, in caso di irrogazione di una pena pecu-

niaria in sostituzione di una pena detentiva, un ragguaglio tra pena detentiva e pena

pecuniaria favorevole all’imputato (art. 459, co. 1-

bis

, c.p.p., introdotto dalla L. n.

103/2017).

I vantaggi che comporta questo rito non sono unicamente di carattere deflattivo del

dibattimento, ma agiscono anche in favore dell’imputato, in quanto è prevista la pos-

sibilità di una

riduzione della pena

da applicare; infatti, il Pubblico Ministero può

chiedere, ai sensi del comma 2 dell’art. 459 c.p.p., che la

pena

sia

diminuita sino alla

metà

rispetto al minimo edittale.