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CAPITOLO

2

I riti speciali

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www.

edises

.it

privare la difesa della possibilità di contrastare l’accusa in quella sede. Ecco perché il

legislatore ha inteso garantire che la persona sottoposta alle indagini sia stata posta in

condizione di interloquire con il magistrato “sui fatti dai quali emerge l’evidenza della

prova”;

- che non siano decorsi più di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel regi-

stro di cui all’art. 335 c.p.p.

Il comma 1 dell’art. 453 c.p.p. obbliga il P.M. ad attivarsi salvo che ciò pregiudichi

gravemente le indagini. A garanzia dell’evidenza della prova, vi è il vaglio del giudice

a cui il P.M. deve rivolgersi per ottenere la citazione a giudizio immediato. Il giudice,

entro cinque giorni (termine meramente ordinatorio), emette decreto con il qua-

le dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta, se la prova non risulta

evidente o se manchi una delle altre condizioni richieste dalla legge), ordinando la

trasmissione degli atti al P.M.

Col decreto che dispone il giudizio immediato si entra nella fase degli atti prelimi-

nari al dibattimento (artt. 465 ss. c.p.p.). Con esso l’imputato è avvisato della possi-

bilità di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. Il termine di quindici

giorni, entro cui chiedere la formale richiesta di conversione del giudizio immediato

in abbreviato o nel patteggiamento decorre dall’ultima notificazione all’imputato o

al difensore rispettivamente del decreto o dell’avviso della data fissata per il giudizio

immediato.

Giudizio immediato richiesto dall’imputato

Il giudizio immediato richiesto dall’imputato occupa un posto a parte.

La discipli-

na di questo rito è, infatti, contenuta nel Libro V dedicato alla

fase preliminare del

processo ed in particolare nell’art. 419, co. 5, c.p.p.

riguardante la fase preparatoria

dell’udienza preliminare e non nel Libro VI dedicato ai procedimenti speciali.

Tratto tipico del rito attivato dall’imputato risiede nella facoltà che la legge riconosce

a quest’ultimo di rinunciare alla opportunità difensiva rappresentata dall’udienza

preliminare. La legge non subordina, in questo caso, l’ammissibilità del rito a par-

ticolari condizioni, richiedendo unicamente che la rinuncia intervenga almeno

tre

giorni prima

della data in cui dovrebbe tenersi l’udienza preliminare.

Quanto al vantaggio che l’imputato può conseguire con il sacrificio dell’udienza pre-

liminare, deve ritenersi che questi, ove disponga di prove decisive della sua innocenza,

mediante rinuncia a tale fase processuale è in grado di accelerare i tempi del suo pro-

scioglimento dibattimentale, certamente preferibile rispetto ad un proscioglimento di

natura provvisoria (il “non luogo a procedere”) con il quale potrebbe definirsi l’udienza

preliminare.

Di fronte alla dichiarazione di rinuncia all’udienza preliminare il giudice non deve

operare alcun vaglio di ammissibilità che non sia quello riguardante la legittimazio-

ne del richiedente e l’osservanza del limite temporale prescritto. Appurati tali unici

presupposti, il giudice emette decreto di giudizio immediato (art. 419, co. 6, c.p.p.).

Ulteriore ipotesi di giudizio immediato su richiesta del P.M. è quella contemplata dall’art.

453, co. 1-

bis

c.p.p. (introdotta dal D.L. sulla sicurezza pubblica n. 92/2008, convertito

nella L. n. 125/2008), caratterizzata dalla presenza di una situazione di custodia caute-