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PARTE TERZA
DIBATTIMENTO, RITI SPECIALI E DIFFERENZIATI
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Infine, nel procedimento per decreto sono totalmente assenti sia l’udienza prelimi-
nare che la fase dibattimentale.
Appare evidente, pertanto, come questi riti alternativi a quello ordinario siano stati
creati per conferire al processo penale un’impronta di celerità attraverso la semplifi-
cazione del relativo
iter
.
I procedimenti speciali, quali alternative al rito principale, non sono necessariamen-
te incompatibili fra di loro; la scelta irrevocabile si impone solo all’interno del mede-
simo gruppo.
ESEMPIO
Un procedimento di tipo consensuale esclude la trasformazione in altro procedi-
mento appartenente al medesimo tipo: una volta ammesso il giudizio abbreviato,
non è possibile chiedere l’applicazione della pena su richiesta delle parti (cd.
pat
teggiamento
). L’instaurazione di una procedura consensuale è, quindi, incompati-
bile con qualsiasi semplificazione imperativa del procedimento; pertanto, la scelta
del giudizio abbreviato o del patteggiamento esclude sia il giudizio immediato sia
il giudizio direttissimo.
È, invece, sempre consentito il passaggio da un rito speciale cd. imperativo (giudizio
direttissimo, giudizio immediato richiesto dal P.M., procedimento per decreto) ad
uno dei riti consensuali premiati con uno sconto di pena, come il giudizio abbreviato
ed il patteggiamento.
A consentire questa trasformazione è essenzialmente una ragione di economia pro-
cessuale poiché il rito speciale premiale, chiudendosi prima del dibattimento, realiz-
za un risparmio di risorse maggiori rispetto al rito speciale imposto d’autorità dal
magistrato. Pertanto, la legge processuale attribuisce alle parti la facoltà di attivarsi
al fine di trasformare il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento
per decreto in giudizio abbreviato o in “patteggiamento”.
Si dà conto, infine, di come la nuova legge (L. n. 103/2017) abbia inciso su diversi
aspetti di disciplina dei procedimenti speciali, i quali saranno esaminati nel prosie-
guo della trattazione.
2.2
•
Giudizio abbreviato
Il giudizio abbreviato,
come detto, si caratterizza per la
mancanza della fase dibat
timentale e la definizione del giudizio nella stessa udienza preliminare
, allo stato
degli atti, fatte salve alcune eccezioni (art. 438 c.p.p.).
Tale rito è applicabile a tutti i reati, compresi quelli punibili con l’ergastolo.
La
richiesta
di questa speciale forma procedimentale può essere formulata solo
dall’
imputato
, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per
iscritto, e fino a che non siano formulate le conclusioni. Il giudizio abbreviato preve-
de che, in caso di condanna, la
pena
che il giudice determina tenendo conto di tutte
le circostanze è
diminuita della metà
se si procede per una contravvenzione e
di un
terzo
se si procede per un delitto.