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PARTE TERZA

DIBATTIMENTO, RITI SPECIALI E DIFFERENZIATI

www.

edises

.it

Infine, nel procedimento per decreto sono totalmente assenti sia l’udienza prelimi-

nare che la fase dibattimentale.

Appare evidente, pertanto, come questi riti alternativi a quello ordinario siano stati

creati per conferire al processo penale un’impronta di celerità attraverso la semplifi-

cazione del relativo

iter

.

I procedimenti speciali, quali alternative al rito principale, non sono necessariamen-

te incompatibili fra di loro; la scelta irrevocabile si impone solo all’interno del mede-

simo gruppo.

ESEMPIO

Un procedimento di tipo consensuale esclude la trasformazione in altro procedi-

mento appartenente al medesimo tipo: una volta ammesso il giudizio abbreviato,

non è possibile chiedere l’applicazione della pena su richiesta delle parti (cd.

pat­

teggiamento

). L’instaurazione di una procedura consensuale è, quindi, incompati-

bile con qualsiasi semplificazione imperativa del procedimento; pertanto, la scelta

del giudizio abbreviato o del patteggiamento esclude sia il giudizio immediato sia

il giudizio direttissimo.

È, invece, sempre consentito il passaggio da un rito speciale cd. imperativo (giudizio

direttissimo, giudizio immediato richiesto dal P.M., procedimento per decreto) ad

uno dei riti consensuali premiati con uno sconto di pena, come il giudizio abbreviato

ed il patteggiamento.

A consentire questa trasformazione è essenzialmente una ragione di economia pro-

cessuale poiché il rito speciale premiale, chiudendosi prima del dibattimento, realiz-

za un risparmio di risorse maggiori rispetto al rito speciale imposto d’autorità dal

magistrato. Pertanto, la legge processuale attribuisce alle parti la facoltà di attivarsi

al fine di trasformare il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento

per decreto in giudizio abbreviato o in “patteggiamento”.

Si dà conto, infine, di come la nuova legge (L. n. 103/2017) abbia inciso su diversi

aspetti di disciplina dei procedimenti speciali, i quali saranno esaminati nel prosie-

guo della trattazione.

2.2

Giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato,

come detto, si caratterizza per la

mancanza della fase dibat­

timentale e la definizione del giudizio nella stessa udienza preliminare

, allo stato

degli atti, fatte salve alcune eccezioni (art. 438 c.p.p.).

Tale rito è applicabile a tutti i reati, compresi quelli punibili con l’ergastolo.

La

richiesta

di questa speciale forma procedimentale può essere formulata solo

dall’

imputato

, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per

iscritto, e fino a che non siano formulate le conclusioni. Il giudizio abbreviato preve-

de che, in caso di condanna, la

pena

che il giudice determina tenendo conto di tutte

le circostanze è

diminuita della metà

se si procede per una contravvenzione e

di un

terzo

se si procede per un delitto.