

CAPITOLO
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Le politiche per il funzionamento del mercato interno
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zare l’unità delle economie degli Stati membri e assicurarne lo sviluppo armonioso,
riducendo le disparità fra le differenti Regioni e il ritardo di quelle meno favorite”.
Sarà soltanto con l’Atto unico europeo che verrà introdotta una specifica base giu-
ridica per questa politica comune, anche se l’obiettivo era già perseguito attraverso
strumenti finanziari specifici istituiti negli anni precedenti, i cosiddetti
fondi strut-
turali
(FSE, FEASR e Fondo di coesione).
L’attuale disciplina della politica di coesione, dopo le modifiche introdotte con il
Trattato di Lisbona, è riportata nel
Titolo XVIII TFUE
, agli
articoli da 174 a 179
.
Nello specifico tali articoli stabiliscono che:
- per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppa
e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione
economica, sociale e territoriale. In particolare l’Unione mira a ridurre il divario tra
i livelli di sviluppo delle varie Regioni ed il ritardo delle Regioni meno favorite. Tra le
Regioni interessate, un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone in-
teressate da transizione industriale e alle Regioni che presentano gravi e permanenti
svantaggi naturali o demografici, quali le Regioni più settentrionali con bassissima
densità demografica e le Regioni insulari, transfrontaliere e di montagna (art. 174
TFUE);
- gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al
fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla politica di coesione. Questi ultimi de-
vono essere presi in considerazione anche nell’elaborazione e nell’attuazione delle
politiche e delle azioni dell’Unione, nonché nell’attuazione del mercato interno e
concorrono alla loro realizzazione. L’Unione appoggia questa realizzazione anche
con l’azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale, la BEI e gli altri
strumenti finanziari esistenti (articolo 175 TFUE);
- il FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali
esistenti nell’Unione, partecipando allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle
Regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle Regioni industriali in
declino (articolo 176 TFUE);
- i compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei fondi a finalità strutturale
sono stabiliti con regolamenti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio me-
diante procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico
e sociale e del Comitato delle Regioni. La stessa procedura si adotta per l’approva-
zione delle norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per
garantire l’efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti
finanziari esistenti (art. 177 TFUE);
- il Fondo di coesione è destinato all’erogazione di contributi finanziari a progetti
in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture e dei
trasporti (articolo 177 TFUE).
1.5.2
•
La strategia Europa 2020
Il ciclo di programmazione della politica di coesione europea si svolge per un pe-
riodo di 7 anni. Quello attualmente operativo copre gli anni dal 2014 al 2020 ed è il
frutto della cosiddetta Strategia Europa 2020 approvata nel 2010.