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CAPITOLO

1

Le politiche per il funzionamento del mercato interno

309

www.

edises

.it

zare l’unità delle economie degli Stati membri e assicurarne lo sviluppo armonioso,

riducendo le disparità fra le differenti Regioni e il ritardo di quelle meno favorite”.

Sarà soltanto con l’Atto unico europeo che verrà introdotta una specifica base giu-

ridica per questa politica comune, anche se l’obiettivo era già perseguito attraverso

strumenti finanziari specifici istituiti negli anni precedenti, i cosiddetti

fondi strut-

turali

(FSE, FEASR e Fondo di coesione).

L’attuale disciplina della politica di coesione, dopo le modifiche introdotte con il

Trattato di Lisbona, è riportata nel

Titolo XVIII TFUE

, agli

articoli da 174 a 179

.

Nello specifico tali articoli stabiliscono che:

- per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppa

e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione

economica, sociale e territoriale. In particolare l’Unione mira a ridurre il divario tra

i livelli di sviluppo delle varie Regioni ed il ritardo delle Regioni meno favorite. Tra le

Regioni interessate, un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone in-

teressate da transizione industriale e alle Regioni che presentano gravi e permanenti

svantaggi naturali o demografici, quali le Regioni più settentrionali con bassissima

densità demografica e le Regioni insulari, transfrontaliere e di montagna (art. 174

TFUE);

- gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al

fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla politica di coesione. Questi ultimi de-

vono essere presi in considerazione anche nell’elaborazione e nell’attuazione delle

politiche e delle azioni dell’Unione, nonché nell’attuazione del mercato interno e

concorrono alla loro realizzazione. L’Unione appoggia questa realizzazione anche

con l’azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale, la BEI e gli altri

strumenti finanziari esistenti (articolo 175 TFUE);

- il FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali

esistenti nell’Unione, partecipando allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle

Regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle Regioni industriali in

declino (articolo 176 TFUE);

- i compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei fondi a finalità strutturale

sono stabiliti con regolamenti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio me-

diante procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico

e sociale e del Comitato delle Regioni. La stessa procedura si adotta per l’approva-

zione delle norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per

garantire l’efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti

finanziari esistenti (art. 177 TFUE);

- il Fondo di coesione è destinato all’erogazione di contributi finanziari a progetti

in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture e dei

trasporti (articolo 177 TFUE).

1.5.2

La strategia Europa 2020

Il ciclo di programmazione della politica di coesione europea si svolge per un pe-

riodo di 7 anni. Quello attualmente operativo copre gli anni dal 2014 al 2020 ed è il

frutto della cosiddetta Strategia Europa 2020 approvata nel 2010.