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PARTE QUINTA
IL DIRITTO MATERIALE DELL’UNIONE EUROPEA
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Non soddisfa tale condizione di selettività un provvedimento che, sebbene co-
stitutivo di un vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o
dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce. A questo riguardo,
devono essere considerati aiuti di Stato i provvedimenti nazionali che prevedono
un rimborso parziale delle imposte sull’energia applicate al gas naturale e all’e-
nergia elettrica solo a favore delle imprese che hanno come attività principale la
fabbricazione di beni materiali. In primo luogo, né il numero elevato di imprese
beneficiarie né la diversità e la rilevanza dei settori ai quali queste imprese ap-
partengono consentono di ritenere un’iniziativa statale come un provvedimento
generale di politica economica. In secondo luogo, la concessione di vantaggi
alle imprese il cui fulcro di attività è la produzione di beni materiali non è giustifi-
cata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di imposizione instaurato
in base a tali provvedimenti nazionali. Infatti, anzitutto, nulla nelle dette misure
consente di esaminare il regime di rimborso riservato alle imprese che produco-
no principalmente beni materiali come provvedimento meramente temporaneo
tale da permettere il loro adeguamento progressivo al nuovo regime, visto che
esse sarebbero proporzionalmente più gravate da quest’ultimo. Inoltre, le im-
prese fornitrici di servizi possono, come le imprese produttrici di beni materiali,
essere grandi consumatrici di energia. Infine, le considerazioni di ordine ecolo-
gico alla base di dette misure non giustificano che l’utilizzo di gas naturale o di
energia elettrica da parte del settore delle imprese fornitrici di servizi sia trattato
in modo diverso dall’utilizzo di tali energie da parte del settore delle imprese
produttrici di beni materiali poiché il consumo di energia per ognuno di tali set-
tori è pure dannoso per l’ambiente.
1.2.6
•
I poteri della Commissione nel diritto della concorrenza e degli aiuti
di Stato
La Commissione vigila affinché siano applicati i principi fissati dagli articoli 101 e 102
e
istruisce
, a richiesta di uno Stato membro o d’ufficio e in collegamento con le auto-
rità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i
casi di presunta
infrazione
ai principi stabiliti in materia di concorrenza applicabili alle imprese.
Qualora essa constati l’esistenza di un’infrazione, propone i mezzi atti a porvi termi-
ne, comminando anche eventuali sanzioni.
Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l’infrazione
ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autoriz-
zare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce condizioni e
modalità, per rimediare alla situazione.
Con riferimento agli aiuti di Stato, invece, alla Commissione europea spetta in via
esclusiva la valutazione della “
compatibilità”
dell’aiuto
ex
art. 107 TFUE, mentre, a nor-
ma dell’art. 108 TFUE la stessa procede con gli Stati membri all’esame permanente
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati, proponendo le opportune misure richieste
dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. Occorre, quindi,
distinguere tra:
-
aiuti esistenti
prima dell’entrata in vigore dei trattati e ancora applicabili dopo
tale data. Su questi aiuti la Commissione esercita un esame permanente, che si