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CAPITOLO

1

Le politiche per il funzionamento del mercato interno

305

www.

edises

.it

1.2.5

Gli aiuti di Stato

L’articolo 107 TFUE stabilisce che, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono

in-

compatibili

con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati

membri, gli

aiuti concessi dagli Stati

, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi

forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di

falsare la concorrenza.

Secondo l’art. 107 TFUE, “

costituisce aiuto di Stato un

vantaggio di qualsiasi natura

conferito su base selettiva a una o più imprese dalle autorità nazionali

”.

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona le norme di riferimento dei preceden-

ti trattati non hanno subito grandi cambiamenti, se non per la loro nuova numerazio-

ne e per limitate modifiche, che non ne mutano la disciplina sostanziale.

Prevale sempre il

principio di incompatibilità degli aiuti

, salvi i casi (tassativamente

indicati) in cui questi siano giustificati da circostanze eccezionali. Sono, pertanto,

incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra

Stati membri, le agevolazioni concesse dagli Stati, o mediante risorse statali o sotto

qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minac-

cino di falsare la concorrenza.

Rientrano in tale nozione

tutti

quegli interventi che comportano un

trasferimento di risorse a

carico del bilancio statale

, la cui forma può essere la più varia (un provvedimento di legge, un

atto normativo secondario, un provvedimento amministrativo statale o di un ente locale)

dovendo comunque esser sempre imputabile allo Stato o a un ente pubblico.

L’aiuto di Stato quindi:

- può consistere in una

sovvenzione

, ossia in una prestazione in danaro o in natura

concessa per sostenere un’impresa, oppure in un

intervento che allevia gli oneri

gravanti su un’impresa;

- può essere concesso direttamente dallo Stato o, utilizzando risorse statali, da sog-

getti diversi, come enti pubblici o privati designati o istituiti dallo Stato;

- per essere rilevante ai fini del diritto dell’Unione, deve falsare o minacciare di

falsare la concorrenza, indirizzandosi soltanto verso alcune imprese o produzioni

a scapito di altre (

criterio della selettività dell’aiuto

) e

incidere sugli scambi

fra gli

Stati in modo significativo, per cui se l’aiuto non incide sulle produzioni di altri Paesi

non rientra fra quelli rilevanti ai fini dell’art. 107 TFUE.

GIURISPRUDENZA

|

La Corte di Giustizia (sent. dell’8 novembre 2001,

Adria-Wien Pipeline GmbH e

Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH contro Finanzlandesdirektion

für Kärnten.

C-143/99

) ha affermato che, affinché si configuri un aiuto di Sta-

to, è irrilevante che la situazione del presunto beneficiario del provvedimento

sia migliorata o aggravata con riferimento alla situazione giuridica precedente

o, all’opposto, non sia evoluta nel tempo. Occorre unicamente determinare se,

nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da fa-

vorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre imprese che si trovino

in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo perse-

guito dal provvedimento interessato.