

CAPITOLO
1
Le politiche per il funzionamento del mercato interno
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Il Trattato di Roma non prevedeva alcun obbligo formale relativo alla liberalizzazione dei
movimenti di capitali, che doveva realizzarsi “
nella misura necessaria al buon funzionamento
del mercato comune
”.
Analogamente, le prime direttive che disciplinavano la materia, risalenti al 1960 e al
1962, si limitavano a dare luogo a una
liberalizzazione incompleta
, in quanto integrata da
clausole di salvaguardia (che consentivano per gravi ragioni politiche e per motivi d’ur-
genza, di adottare misure restrittive nei confronti di un Paese terzo per quanto riguarda
i movimenti di capitale e i pagamenti) a cui gli Stati membri non hanno d’altra parte
esitato a ricorrere.
Solo nel marzo del 1986, la Commissione ha dato un forte impulso all’instaurazione
di uno spazio finanziario europeo, delineando in maniera dettagliata tutte le con-
dizioni da soddisfare e i provvedimenti da adottare nel suo
Programma per una
liberalizzazione dei movimenti di capitali
. In questo contesto è stato, ad esempio,
adottata la direttiva 86/566/CEE che, pur prevedendo la piena liberalizzazione di
tutte le operazioni in conto capitale immediatamente necessarie per assicurare l’in-
terconnessione dei mercati finanziari nazionali, lasciava sussistere un numero molto
elevato di restrizioni.
In effetti, sebbene nel contesto della libera circolazione dei capitali il Trattato di
Roma vietasse ogni limitazione dei movimenti di capitali e dei pagamenti, esso la-
sciava ancora agli Stati membri il diritto di prendere tutte le misure necessarie per
impedire la violazione della propria legislazione, in particolare nel settore fiscale e in
quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie.
È solo con il Trattato di Maastricht e con l’abrogazione da parte di quest’ultimo de-
gli artt. 67 e 73 del Trattato di Roma, che tali limitazioni sono state definitivamente
eliminate attuando la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali, non più
necessariamente legati a transazioni di beni e servizi. La disciplina è ora riportata
agli articoli 63-66 TFUE.
1.2
•
La politica della concorrenza
1.2.1
•
La definizione delle regole di concorrenza
La realizzazione del mercato interno non poteva realizzarsi compiutamente senza ga-
rantire un reale concorrenza tra i diversi operatori economici all’interno degli Stati
membri, aperti anche al possibile accesso al mercato nazionale da parte di soggetti
provenienti da altri Stati. Per questo motivo il Trattato CEE prima e l’art. 3 del TFUE
ora affidano all’Unione la competenza esclusiva in tema di definizione delle regole
di concorrenza e di verifica sulla loro corretta applicazione.
Tale disciplina si articola in:
-
regole di concorrenza applicabili alle imprese
, le quali mirano ad evitare che que-
ste adottino intese pregiudizievoli per la concorrenza o sfruttino in modo abusivo
una posizione dominante;
-
regole di concorrenza applicabili agli Stati
, volte ad impedire che siano alterate
le regole del libero mercato attraverso la concessione di aiuti e facilitazioni varie alle
imprese.