Previous Page  20 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 20 / 40 Next Page
Page Background

298

PARTE QUINTA

IL DIRITTO MATERIALE DELL’UNIONE EUROPEA

www.

edises

.it

1.1.2

La libera circolazione delle merci

L’articolo 9 del Trattato CEE disciplinava la libera circolazione delle merci:

“la Comu-

nità è fondata sopra una

unione doganale

che si estende al complesso degli scambi

di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione

e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di

una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi”.

La libera circolazione delle merci derivava, innanzitutto, dall’abolizione nel commer-

cio tra gli Stati membri dei

dazi doganali

e delle

tasse d’effetto equivalente,

ossia di

quegli oneri che, pur non essendo qualificati come dazi, indipendentemente dalla

denominazione e dalla struttura, producevano lo stesso effetto discriminatorio tra

prodotto nazionale e prodotto estero, elevando il prezzo di quest’ultimo, in ragione

del semplice attraversamento delle frontiere.

Perché si giungesse realmente all’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione

era necessario anche imporre il mantenimento dello

status quo

; da qui l’obbligo per

gli Stati membri di non reintrodurre tali strumenti nei rapporti reciproci.

L’

unione doganale

, realizzata tra gli Stati membri a partire dal

1° luglio 1968

, ha

comportato la soppressione dei dazi doganali all’interno della Comunità e l’adozio-

ne di una

tariffa doganale comune

(TDC)

applicata alle importazioni in provenien-

za da Paesi terzi.

Le restrizioni quantitative agli scambi (contingenti o quote) sono state abolite il 31

dicembre 1969, tranne che per alcuni prodotti agricoli per i quali sono state mante-

nute restrizioni fino al 1974.

Ulteriori sforzi circa l’eliminazione di tutti gli ostacoli hanno riguardato le misure

d’effetto equivalente a dazi doganali o a restrizioni quantitative.

GIURISPRUDENZA

|

La Corte di Giustizia ha svolto un ruolo fondamentale nella concreta attuazione

dell’unione doganale, colmando le lacune dei trattati e definendo con precisione

gli ostacoli agli scambi.

In mancanza di una definizione chiara, la Corte, concentrando la propria atten-

zione unicamente sugli

effetti

, ha statuito che “misura con effetto equivalente a

restrizioni quantitative” è “ogni normativa commerciale degli Stati membri che

possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi

intracomunitari” (CGCE 8/74 dell’11-7-74

sentenza Dassonville

). Trattasi in gene-

rale di misure che colpiscono in modo esclusivo

i prodotti importati

.

Tuttavia, nella

sentenza Cassis de Dijon

(CGCE 120/78 del 20-2-79), la Corte ha

ritenuto che vi potessero essere misure di effetto equivalente anche senza di-

scriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali. In particolare, imporre

ai prodotti degli altri Stati membri le norme tecniche dello Stato di importazione

equivale a stabilire una misura equivalente in quanto si penalizzano i prodotti im-

portati obbligandoli ad un adeguamento oneroso. La mancata armonizzazione

europea delle normative non può giustificare questo atteggiamento che equiva-

le ad ostacolare la libera circolazione. Da tale considerazione la Corte deduce il

principio per cui “qualsiasi prodotto legalmente fabbricato e commercializzato