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Le politiche per il funzionamento del mercato interno
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in uno Stato membro, conformemente alla normativa e ai procedimenti di fab-
bricazione leali e tradizionali di questo paese, deve essere ammesso sul mercato
di qualsiasi altro Stato membro”. È il principio del
riconoscimento reciproco
(o
mutuo riconoscimento)
da parte degli Stati delle loro rispettive normative in
mancanza di armonizzazione.
A partire dal 1985 il concetto di mercato comune si è evoluto nell’obiettivo di re-
alizzare il
mercato interno
, che comporta uno
spazio senza frontiere interne, nel
quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali
(art. 26, par. 2, TFUE). In quell’anno, infatti, la Commissione presieduta da
Jacques Delors aveva presentato un
Libro bianco sul completamento del mercato interno
che
individuava ben 279 provvedimenti legislativi necessari all’effettiva creazione di uno
spazio europeo senza barriere e al quale si doveva applicare il principio del reciproco
riconoscimento delle norme e il “nuovo approccio” all’armonizzazione delle legisla-
zioni nazionali. In pratica si trattava non di solo di “mettere in comune le economie
degli Stati membri” ma di creare un’area nella quale fossero applicabili le stesse re-
gole che normalmente valgono per un mercato nazionale.
Per la realizzazione del mercato interno e per garantire le condizioni necessarie alla
piena attuazione delle quattro libertà fondamentali è stato necessario abolire le fron-
tiere (
barriere fisiche
), abbattere le
barriere tecniche
, derivanti dalle diverse legi-
slazioni nazionali in materia di caratteristiche tecniche dei prodotti, ed eliminare le
barriere fiscali
, derivanti da normative talora molto differenti in materia di imposte
indirette e soprattutto di IVA.
L’obiettivo della realizzazione del mercato interno può dirsi acquisito a partire dal 1°
gennaio 1993.
1.1.3
•
La libera circolazione delle persone
La libera circolazione delle persone nei trattati istitutivi
La libertà di spostarsi da uno Stato all’altro senza particolari controlli di frontiera
rappresenta per il cittadino europeo il segno più tangibile del processo di integra-
zione in Europa.
È un diritto fondamentale che i trattati garantiscono ai cittadini dell’Unione europea
e si realizza attraverso lo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia
senza frontiere interne.
GIURISPRUDENZA
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La Corte di Giustizia ha affermato, in maniera univoca, che quelli attribuiti dall’ar-
ticolo 39 (relativo alla libera circolazione delle persone) del Trattato (nella versio-
ne successiva al Trattato di Nizza) sono
diritti soggettivi
che i giudici nazionali
sono tenuti a tutelare: la suddetta norma impone agli Stati membri un obbligo
preciso, che non richiede l’emanazione di alcun ulteriore provvedimento da par-
te delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri e non consente a questi
ultimi alcuna discrezionalità sulla sua applicazione (cfr. sentenza del 4 dicembre
1974, causa C-41/74, Van Duyn).