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CAPITOLO

1

Le politiche per il funzionamento del mercato interno

299

www.

edises

.it

in uno Stato membro, conformemente alla normativa e ai procedimenti di fab-

bricazione leali e tradizionali di questo paese, deve essere ammesso sul mercato

di qualsiasi altro Stato membro”. È il principio del

riconoscimento reciproco

(o

mutuo riconoscimento)

da parte degli Stati delle loro rispettive normative in

mancanza di armonizzazione.

A partire dal 1985 il concetto di mercato comune si è evoluto nell’obiettivo di re-

alizzare il

mercato interno

, che comporta uno

spazio senza frontiere interne, nel

quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei

capitali

(art. 26, par. 2, TFUE). In quell’anno, infatti, la Commissione presieduta da

Jacques Delors aveva presentato un

Libro bianco sul completamento del mercato interno

che

individuava ben 279 provvedimenti legislativi necessari all’effettiva creazione di uno

spazio europeo senza barriere e al quale si doveva applicare il principio del reciproco

riconoscimento delle norme e il “nuovo approccio” all’armonizzazione delle legisla-

zioni nazionali. In pratica si trattava non di solo di “mettere in comune le economie

degli Stati membri” ma di creare un’area nella quale fossero applicabili le stesse re-

gole che normalmente valgono per un mercato nazionale.

Per la realizzazione del mercato interno e per garantire le condizioni necessarie alla

piena attuazione delle quattro libertà fondamentali è stato necessario abolire le fron-

tiere (

barriere fisiche

), abbattere le

barriere tecniche

, derivanti dalle diverse legi-

slazioni nazionali in materia di caratteristiche tecniche dei prodotti, ed eliminare le

barriere fiscali

, derivanti da normative talora molto differenti in materia di imposte

indirette e soprattutto di IVA.

L’obiettivo della realizzazione del mercato interno può dirsi acquisito a partire dal 1°

gennaio 1993.

1.1.3

La libera circolazione delle persone

La libera circolazione delle persone nei trattati istitutivi

La libertà di spostarsi da uno Stato all’altro senza particolari controlli di frontiera

rappresenta per il cittadino europeo il segno più tangibile del processo di integra-

zione in Europa.

È un diritto fondamentale che i trattati garantiscono ai cittadini dell’Unione europea

e si realizza attraverso lo

spazio di libertà, sicurezza e giustizia

senza frontiere interne.

GIURISPRUDENZA

|

La Corte di Giustizia ha affermato, in maniera univoca, che quelli attribuiti dall’ar-

ticolo 39 (relativo alla libera circolazione delle persone) del Trattato (nella versio-

ne successiva al Trattato di Nizza) sono

diritti soggettivi

che i giudici nazionali

sono tenuti a tutelare: la suddetta norma impone agli Stati membri un obbligo

preciso, che non richiede l’emanazione di alcun ulteriore provvedimento da par-

te delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri e non consente a questi

ultimi alcuna discrezionalità sulla sua applicazione (cfr. sentenza del 4 dicembre

1974, causa C-41/74, Van Duyn).