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PARTE QUINTA

IL DIRITTO MATERIALE DELL’UNIONE EUROPEA

www.

edises

.it

1.2.2

Divieto di intese pregiudizievoli della concorrenza

L’articolo 101 TFUE vieta tutti gli

accordi tra imprese

, tutte le

decisioni di associa-

zioni di imprese

e tutte le

pratiche concordate

che possano pregiudicare il commer-

cio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restrin-

gere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.

Sono vietate le intese che pregiudicano il commercio fra Stati membri e hanno come

oggetto ed effetto quello di impedire, falsare o restringere il gioco della concorrenza.

Qualora manchino tali presupposti, le intese non assumono rilevanza per il diritto

dell’Unione (

accordi

de minimis

). La conseguenza del divieto di intese pregiudizievo-

li è la

nullità di pieno diritto

di tali accordi.

Il divieto è immediato e automatico.

1.2.3

Divieto di sfruttamento abusivo di posizione dominante

L’articolo 102 TFUE vieta lo

sfruttamento abusivo

, da parte di una o più imprese,

di

una posizione dominante

sul mercato interno o su una parte sostanziale dello stesso,

nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri.

La posizione dominante va individuata in riferimento al mercato interno o ad una

parte sostanziale di esso. Una volta definito il

mercato di riferimento

, dovrà essere

quantificata la quota dell’impresa per valutare se la stessa detiene una posizione do-

minante all’interno di tale mercato. È da sottolineare, tuttavia, che il trattato non

vieta la detenzione di una posizione dominante ma il suo “abusivo sfruttamento”, vale

a dire l’utilizzo dei mezzi che la situazione di dominio conferisce per derivarne una

restrizione della concorrenza sul mercato.

1.2.4

Imprese pubbliche e quelle che esercitano diritti speciali o esclusivi

L’articolo 106 TFUE vieta agli Stati membri di emanare o mantenere, nei confronti

di

imprese pubbliche

– intendendosi per tale ogni impresa nei confronti della quale i

poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un’

influenza domi-

nante

per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la

disciplina – e di imprese cui riconoscono

diritti esclusivi

o

speciali

, misure contrarie

alle norme dei trattati, in particolare quelle in tema di concorrenza.

Sono

esclusivi

i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un’impresa mediante qual-

siasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riservi alla stessa, con

riferimento ad una determinata area geografica, la

facoltà di prestare un servizio o eser-

citare un’attività

.

Sono

speciali

i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di impre-

se mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con

riferimento a una determinata area geografica limiti a due o più, senza osservare criteri

di oggettività, proporzionalità e non discriminazione, il numero delle imprese autorizza-

te a prestare un dato servizio o una data attività.

Il legislatore europeo intende evitare

discriminazioni ingiustificate tra imprese

pubbliche e private

e, a tal fine, assicura la massima trasparenza delle relazioni fi-

nanziarie tra i poteri pubblici e le imprese medesime.