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PARTE QUINTA
IL DIRITTO MATERIALE DELL’UNIONE EUROPEA
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1.2.2
•
Divieto di intese pregiudizievoli della concorrenza
L’articolo 101 TFUE vieta tutti gli
accordi tra imprese
, tutte le
decisioni di associa-
zioni di imprese
e tutte le
pratiche concordate
che possano pregiudicare il commer-
cio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restrin-
gere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.
Sono vietate le intese che pregiudicano il commercio fra Stati membri e hanno come
oggetto ed effetto quello di impedire, falsare o restringere il gioco della concorrenza.
Qualora manchino tali presupposti, le intese non assumono rilevanza per il diritto
dell’Unione (
accordi
de minimis
). La conseguenza del divieto di intese pregiudizievo-
li è la
nullità di pieno diritto
di tali accordi.
Il divieto è immediato e automatico.
1.2.3
•
Divieto di sfruttamento abusivo di posizione dominante
L’articolo 102 TFUE vieta lo
sfruttamento abusivo
, da parte di una o più imprese,
di
una posizione dominante
sul mercato interno o su una parte sostanziale dello stesso,
nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri.
La posizione dominante va individuata in riferimento al mercato interno o ad una
parte sostanziale di esso. Una volta definito il
mercato di riferimento
, dovrà essere
quantificata la quota dell’impresa per valutare se la stessa detiene una posizione do-
minante all’interno di tale mercato. È da sottolineare, tuttavia, che il trattato non
vieta la detenzione di una posizione dominante ma il suo “abusivo sfruttamento”, vale
a dire l’utilizzo dei mezzi che la situazione di dominio conferisce per derivarne una
restrizione della concorrenza sul mercato.
1.2.4
•
Imprese pubbliche e quelle che esercitano diritti speciali o esclusivi
L’articolo 106 TFUE vieta agli Stati membri di emanare o mantenere, nei confronti
di
imprese pubbliche
– intendendosi per tale ogni impresa nei confronti della quale i
poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un’
influenza domi-
nante
per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la
disciplina – e di imprese cui riconoscono
diritti esclusivi
o
speciali
, misure contrarie
alle norme dei trattati, in particolare quelle in tema di concorrenza.
Sono
esclusivi
i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un’impresa mediante qual-
siasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riservi alla stessa, con
riferimento ad una determinata area geografica, la
facoltà di prestare un servizio o eser-
citare un’attività
.
Sono
speciali
i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di impre-
se mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con
riferimento a una determinata area geografica limiti a due o più, senza osservare criteri
di oggettività, proporzionalità e non discriminazione, il numero delle imprese autorizza-
te a prestare un dato servizio o una data attività.
Il legislatore europeo intende evitare
discriminazioni ingiustificate tra imprese
pubbliche e private
e, a tal fine, assicura la massima trasparenza delle relazioni fi-
nanziarie tra i poteri pubblici e le imprese medesime.