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PARTE QUINTA

IL DIRITTO MATERIALE DELL’UNIONE EUROPEA

www.

edises

.it

1.4

La politica agricola comune (PAC)

L’agricoltura è stato uno dei primi settori in cui si è sviluppata una politica comune

europea.

In tale ambito, il Trattato di Lisbona non ha introdotto modifiche sostanziali. Innan-

zitutto, l’agricoltura e la pesca sono inquadrate in un’unica politica che rientra nella

competenza concorrente

dell’Unione. In secondo luogo, anche nella PAC viene adot-

tata la

procedura legislativa ordinaria

, che implica un ruolo attivo del Parlamento

europeo.

Nel 2013 il settore è stato oggetto di una riforma attesa da tempo e contenuta soprat-

tutto in quattro regolamenti: reg. n. 1305/2013; reg. n. 1306/2013; reg. n. 1307/2013;

reg. n. 1308/2013.

La politica agricola dell’Unione garantisce l’approvvigionamento alimentare, pro-

tegge l’ambiente e favorisce lo sviluppo sostenibile delle aree rurali. I punti chiave

della riforma possono essere così sintetizzati:

- garantire un sostegno più equo, semplice e mirato;

- aiutare gli agricoltori a far fronte ai rapidi cambiamenti dei prezzi e della do-

manda;

- riservare il 30% dei pagamenti della PAC alle aziende che attuano pratiche ecolo-

giche;

- sfruttare meglio la ricerca e l’innovazione;

- incoraggiare la protezione dell’ambiente;

- attirare i giovani, sostenendo gli agricoltori di meno di 40 anni nei primi cinque

anni di attività;

- promuovere l’occupazione rurale e l’imprenditorialità;

- evitare la desertificazione, stanziando risorse integrative a favore degli agricoltori

in aree con difficili condizioni naturali;

- ridurre la burocrazia.

Per raggiungere gli obiettivi della PAC, l’articolo 40 TFUE prevede la creazione

di un’

organizzazione comune dei mercati agricoli

(OCM), che può assumere la

forma di regole comuni in materia di concorrenza, un coordinamento obbligatorio

delle diverse organizzazioni nazionali di mercato o un’organizzazione europea del

mercato.

La spesa agricola viene finanziata da due fondi dedicati: il

FEAGA

(Fondo europeo

agricolo di garanzia) e il

FEASR

(Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

1.5

La politica di coesione economica, sociale e territoriale

1.5.1

Le disposizioni dei trattati

In base all’art. 174 del TFUE, con la politica di coesione economica, sociale e territo-

riale (spesso definita più semplicemente politica regionale europea),

l’Unione mira

a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie Regioni.

Si tratta di un obiettivo non previsto, inizialmente, dai trattati istitutivi, se non con

un vago richiamo presente nel preambolo del Trattato CEE alla necessità di “raffor-