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PARTE QUINTA
IL DIRITTO MATERIALE DELL’UNIONE EUROPEA
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1.4
•
La politica agricola comune (PAC)
L’agricoltura è stato uno dei primi settori in cui si è sviluppata una politica comune
europea.
In tale ambito, il Trattato di Lisbona non ha introdotto modifiche sostanziali. Innan-
zitutto, l’agricoltura e la pesca sono inquadrate in un’unica politica che rientra nella
competenza concorrente
dell’Unione. In secondo luogo, anche nella PAC viene adot-
tata la
procedura legislativa ordinaria
, che implica un ruolo attivo del Parlamento
europeo.
Nel 2013 il settore è stato oggetto di una riforma attesa da tempo e contenuta soprat-
tutto in quattro regolamenti: reg. n. 1305/2013; reg. n. 1306/2013; reg. n. 1307/2013;
reg. n. 1308/2013.
La politica agricola dell’Unione garantisce l’approvvigionamento alimentare, pro-
tegge l’ambiente e favorisce lo sviluppo sostenibile delle aree rurali. I punti chiave
della riforma possono essere così sintetizzati:
- garantire un sostegno più equo, semplice e mirato;
- aiutare gli agricoltori a far fronte ai rapidi cambiamenti dei prezzi e della do-
manda;
- riservare il 30% dei pagamenti della PAC alle aziende che attuano pratiche ecolo-
giche;
- sfruttare meglio la ricerca e l’innovazione;
- incoraggiare la protezione dell’ambiente;
- attirare i giovani, sostenendo gli agricoltori di meno di 40 anni nei primi cinque
anni di attività;
- promuovere l’occupazione rurale e l’imprenditorialità;
- evitare la desertificazione, stanziando risorse integrative a favore degli agricoltori
in aree con difficili condizioni naturali;
- ridurre la burocrazia.
Per raggiungere gli obiettivi della PAC, l’articolo 40 TFUE prevede la creazione
di un’
organizzazione comune dei mercati agricoli
(OCM), che può assumere la
forma di regole comuni in materia di concorrenza, un coordinamento obbligatorio
delle diverse organizzazioni nazionali di mercato o un’organizzazione europea del
mercato.
La spesa agricola viene finanziata da due fondi dedicati: il
FEAGA
(Fondo europeo
agricolo di garanzia) e il
FEASR
(Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).
1.5
•
La politica di coesione economica, sociale e territoriale
1.5.1
•
Le disposizioni dei trattati
In base all’art. 174 del TFUE, con la politica di coesione economica, sociale e territo-
riale (spesso definita più semplicemente politica regionale europea),
l’Unione mira
a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie Regioni.
Si tratta di un obiettivo non previsto, inizialmente, dai trattati istitutivi, se non con
un vago richiamo presente nel preambolo del Trattato CEE alla necessità di “raffor-