Previous Page  34 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 34 / 40 Next Page
Page Background

312

PARTE QUINTA

IL DIRITTO MATERIALE DELL’UNIONE EUROPEA

www.

edises

.it

- l’istituzionalizzazione degli

Euro Summit

, che si tengono informalmente almeno

due volte l’anno e ai quali partecipano i capi di Stato e di governo degli Stati contra-

enti aderenti all’euro e il Presidente della Commissione europea. È prevista anche la

nomina del

Presidente dell’Euro Summit

, a maggioranza semplice dei partecipanti

aderenti all’euro, nello stesso momento, e per la stessa durata, in cui viene eletto il

Presidente del Consiglio europeo.

Nell’ambito della politica economica dell’Unione sono stati, inoltre, istituiti altri

strumenti, quali:

- il

Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

(

MESF

), strumento tempo-

raneo attivabile su richiesta degli Stati membri che subiscano o rischino seriamente

di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze ecce-

zionali che sfuggono al loro controllo;

- il

Fondo europeo di stabilità finanziaria

(

FESF

), appositamente costituito dagli

Stati membri dell’Eurozona, il 9 maggio 2010, in seguito alla

Grande recessione

, al solo

fine di aiutare finanziariamente gli Stati membri, preservando la stabilità finanziaria

dell’Eurozona;

- il

Meccanismo europeo di stabilità

(anche detto

Fondo salva-Stati

), che dal lu-

glio 2013 sostituisce i precedenti, caratterizzandosi come fondo finanziario per la

stabilità finanziaria dell’Eurozona. Scopo di questo fondo – che ha la possibilità di

emettere titoli

, garantiti dalla proporzione delle quote di capitale dei Paesi, nella BCE,

ma anche di comprare titoli di Stato sul mercato primario e su quello secondario

è

mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, a beneficio degli

Stati membri che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se

indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo com-

plesso e quella dei suoi Stati membri.

1.7

La politica sociale e dell’occupazione

La politica sociale e quella dell’occupazione mirano a realizzare gli obiettivi,

fissati sempre all’articolo 3 TUE, della promozione di un’economia fortemente

competitiva che mira alla

piena occupazione

e al

progresso sociale

. A sua volta,

l’articolo 9 TFUE precisa che nella definizione e attuazione delle sue politiche,

l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato

livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta con-

tro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della

salute umana.

Gli Stati membri e l’Unione si adoperano per sviluppare una

strategia coordinata a

favore dell’occupazione

, e in particolare a favore della promozione di una forza lavo-

ro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere

ai mutamenti economici.

In particolare:

- gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribui-

scono al raggiungimento degli obiettivi in modo coerente con gli indirizzi di massi-

ma per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione adottati dal Consi-

glio ai sensi dell’articolo 121 TFUE;