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PARTE QUINTA
IL DIRITTO MATERIALE DELL’UNIONE EUROPEA
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- l’istituzionalizzazione degli
Euro Summit
, che si tengono informalmente almeno
due volte l’anno e ai quali partecipano i capi di Stato e di governo degli Stati contra-
enti aderenti all’euro e il Presidente della Commissione europea. È prevista anche la
nomina del
Presidente dell’Euro Summit
, a maggioranza semplice dei partecipanti
aderenti all’euro, nello stesso momento, e per la stessa durata, in cui viene eletto il
Presidente del Consiglio europeo.
Nell’ambito della politica economica dell’Unione sono stati, inoltre, istituiti altri
strumenti, quali:
- il
Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria
(
MESF
), strumento tempo-
raneo attivabile su richiesta degli Stati membri che subiscano o rischino seriamente
di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze ecce-
zionali che sfuggono al loro controllo;
- il
Fondo europeo di stabilità finanziaria
(
FESF
), appositamente costituito dagli
Stati membri dell’Eurozona, il 9 maggio 2010, in seguito alla
Grande recessione
, al solo
fine di aiutare finanziariamente gli Stati membri, preservando la stabilità finanziaria
dell’Eurozona;
- il
Meccanismo europeo di stabilità
(anche detto
Fondo salva-Stati
), che dal lu-
glio 2013 sostituisce i precedenti, caratterizzandosi come fondo finanziario per la
stabilità finanziaria dell’Eurozona. Scopo di questo fondo – che ha la possibilità di
emettere titoli
, garantiti dalla proporzione delle quote di capitale dei Paesi, nella BCE,
ma anche di comprare titoli di Stato sul mercato primario e su quello secondario
–
è
mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, a beneficio degli
Stati membri che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se
indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo com-
plesso e quella dei suoi Stati membri.
1.7
•
La politica sociale e dell’occupazione
La politica sociale e quella dell’occupazione mirano a realizzare gli obiettivi,
fissati sempre all’articolo 3 TUE, della promozione di un’economia fortemente
competitiva che mira alla
piena occupazione
e al
progresso sociale
. A sua volta,
l’articolo 9 TFUE precisa che nella definizione e attuazione delle sue politiche,
l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato
livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta con-
tro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della
salute umana.
Gli Stati membri e l’Unione si adoperano per sviluppare una
strategia coordinata a
favore dell’occupazione
, e in particolare a favore della promozione di una forza lavo-
ro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere
ai mutamenti economici.
In particolare:
- gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribui-
scono al raggiungimento degli obiettivi in modo coerente con gli indirizzi di massi-
ma per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione adottati dal Consi-
glio ai sensi dell’articolo 121 TFUE;