Previous Page  29 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 29 / 40 Next Page
Page Background

CAPITOLO

1

Le politiche per il funzionamento del mercato interno

307

www.

edises

.it

svolge in contraddittorio con gli Stati e che può dar vita ad un procedimento for-

male;

-

nuovi aiuti

o

modifiche di aiuti esistenti

. Questi ultimi devono essere notificati

alla Commissione, che è chiamata ad autorizzarli entro un termine, scaduto il quale

senza che vi sia stata una pronuncia l’aiuto si considera autorizzato.

Con riferimento a questi ultimi, fino alla decisione della Commissione lo Stato non

può dar corso al progetto di aiuti.

L’esame della Commissione può concludersi con una decisione che dichiara che la

misura

non costituisce aiuto

, oppure che l’

aiuto sia chiaramente compatibile

, oppure che

sussistono

dubbi sulla compatibilità

dell’aiuto, iniziando il procedimento formale.

Qualora la

Commissione

, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osserva-

zioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è com-

patibile con il mercato interno, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide

che lo Stato interessato deve

sopprimerlo o modificarlo

nel termine da essa fissato.

Se lo

Stato in causa non si conforma a tale decisione

entro il termine stabilito, la Com-

missione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia.

Uno Stato membro può, infine, ottenere che il

Consiglio

, deliberando all’unanimità,

de-

cida che un aiuto

, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato,

deve considerarsi com-

patibile con il mercato interno

, in deroga alle disposizioni dell’articolo 107 TFUE o ai re-

golamenti applicativi di cui all’articolo 109, quando

circostanze eccezionali

giustifichino

tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la pro-

cedura formale, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di

sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si pronuncia entro tre mesi dalla data della richiesta, la Com-

missione delibera.

1.3

La politica commerciale comune

L’Unione, tramite l’istituzione dell’

unione doganale

, contribuisce nell’interesse co-

mune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione

delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla

riduzione delle barriere doganali e di altro tipo (art. 206 TFUE).

Se sul piano interno, quindi, deve garantire che non vi siano alterazioni della con-

correnza, sul piano esterno deve assicurare che le

condizioni applicate alle merci

importate ed esportate verso gli Stati terzi abbiano una comune regolamentazione

.

La politica commerciale, quindi, è fondata sulla definizione di principi uniformi, in

particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi

tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali

della proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri diretti, l’uniformazione delle mi-

sure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure di protezione commer-

ciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di

dumping

e di

sovvenzioni

(art. 207 TFUE).

Tali misure sono attuate attraverso

accordi di cooperazione commerciale

con uno

o più Stati o organizzazioni internazionali, negoziati dalla Commissione in consul-

tazione con un comitato speciale dell’Unione, designato dal Consiglio per assisterla

in questo compito. Una volta conclusi i negoziati, lo stesso Consiglio è chiamato a

formalizzare le intese raggiunte.