

CAPITOLO
1
Le politiche per il funzionamento del mercato interno
307
www.
edises
.it
svolge in contraddittorio con gli Stati e che può dar vita ad un procedimento for-
male;
-
nuovi aiuti
o
modifiche di aiuti esistenti
. Questi ultimi devono essere notificati
alla Commissione, che è chiamata ad autorizzarli entro un termine, scaduto il quale
senza che vi sia stata una pronuncia l’aiuto si considera autorizzato.
Con riferimento a questi ultimi, fino alla decisione della Commissione lo Stato non
può dar corso al progetto di aiuti.
L’esame della Commissione può concludersi con una decisione che dichiara che la
misura
non costituisce aiuto
, oppure che l’
aiuto sia chiaramente compatibile
, oppure che
sussistono
dubbi sulla compatibilità
dell’aiuto, iniziando il procedimento formale.
Qualora la
Commissione
, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osserva-
zioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è com-
patibile con il mercato interno, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide
che lo Stato interessato deve
sopprimerlo o modificarlo
nel termine da essa fissato.
Se lo
Stato in causa non si conforma a tale decisione
entro il termine stabilito, la Com-
missione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia.
Uno Stato membro può, infine, ottenere che il
Consiglio
, deliberando all’unanimità,
de-
cida che un aiuto
, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato,
deve considerarsi com-
patibile con il mercato interno
, in deroga alle disposizioni dell’articolo 107 TFUE o ai re-
golamenti applicativi di cui all’articolo 109, quando
circostanze eccezionali
giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la pro-
cedura formale, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si pronuncia entro tre mesi dalla data della richiesta, la Com-
missione delibera.
1.3
•
La politica commerciale comune
L’Unione, tramite l’istituzione dell’
unione doganale
, contribuisce nell’interesse co-
mune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione
delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla
riduzione delle barriere doganali e di altro tipo (art. 206 TFUE).
Se sul piano interno, quindi, deve garantire che non vi siano alterazioni della con-
correnza, sul piano esterno deve assicurare che le
condizioni applicate alle merci
importate ed esportate verso gli Stati terzi abbiano una comune regolamentazione
.
La politica commerciale, quindi, è fondata sulla definizione di principi uniformi, in
particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi
tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali
della proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri diretti, l’uniformazione delle mi-
sure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure di protezione commer-
ciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di
dumping
e di
sovvenzioni
(art. 207 TFUE).
Tali misure sono attuate attraverso
accordi di cooperazione commerciale
con uno
o più Stati o organizzazioni internazionali, negoziati dalla Commissione in consul-
tazione con un comitato speciale dell’Unione, designato dal Consiglio per assisterla
in questo compito. Una volta conclusi i negoziati, lo stesso Consiglio è chiamato a
formalizzare le intese raggiunte.