Previous Page  35 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 35 / 40 Next Page
Page Background

CAPITOLO

1

Le politiche per il funzionamento del mercato interno

313

www.

edises

.it

- l’Unione, a sua volta, contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuo-

vendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario,

integrandone l’azione.

Per quanto concerne, poi, la

politica sociale

, l’Unione e gli Stati membri fanno rife-

rimento nella loro azione ai

diritti sociali fondamentali

, quali quelli definiti nella

Carta

sociale europea

, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 in seno al Consiglio d’Europa, e

nella

Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori

del 1989.

L’Unione, inoltre, riconosce e promuove il

ruolo delle parti sociali

al suo livello, te-

nendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti,

nel rispetto della loro autonomia.

1.8

La politica ambientale

Ai sensi dell’art. 11 TFUE le esigenze connesse con la

tutela dell’ambiente devono

essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’U-

nione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile

.

Quest’ultima nozione può ricavarsi dalla definizione fornita nel 1987 nell’ambito

della Commissione mondiale per l’ambiente (nel documento denominato

Rapporto

Brundtland

), in base al quale lo sviluppo può dirsi sostenibile

quando soddisfa i bisogni

dell’attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro

esigenze.

Gli obiettivi perseguiti dalla politica europea dell’ambiente sono meglio definiti nel

successivo articolo 191 del TFUE:

- la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell’ambiente (inteso

come lo

stato delle acque, dell’aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli

spazi naturali

);

- la protezione della salute umana;

- l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- la promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi

dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambia-

menti climatici.

In tale ambito, la normativa europea mira a garantire un elevato livello di tutela,

tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie Regioni. Essa è fondata sui

seguenti

principi

(art. 191, par. 2, TFUE):

- della

precauzione

, in base al quale

laddove un’azione sia potenzialmente dannosa,

chi la pone in essere è tenuto ad adottare delle misure cautelative;

- dell’

azione preventiva

,

che impone di intraprendere ogni azione utile a prevenire

danni all’ambiente;

- della

correzione

,

che prescrive l’obbligo di intraprendere azioni per la rimozione

di tutti i danni arrecati all’ambiente da parte dello stesso soggetto che li ha posti in

essere;

-

chi inquina paga

, alla luce del quale coloro che causano danni all’ambiente devono

sostenere i costi per ripararli o rimborsare tali danni.

I provvedimenti di protezione dell’ambiente non impediscono ai singoli Stati mem-

bri di mantenere e di adottare misure per una tutela ancora maggiore. Esse devono

essere compatibili con i trattati e vanno notificate alla Commissione (art. 193 TFUE).