

CAPITOLO
1
Le politiche per il funzionamento del mercato interno
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- l’Unione, a sua volta, contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuo-
vendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario,
integrandone l’azione.
Per quanto concerne, poi, la
politica sociale
, l’Unione e gli Stati membri fanno rife-
rimento nella loro azione ai
diritti sociali fondamentali
, quali quelli definiti nella
Carta
sociale europea
, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 in seno al Consiglio d’Europa, e
nella
Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
del 1989.
L’Unione, inoltre, riconosce e promuove il
ruolo delle parti sociali
al suo livello, te-
nendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti,
nel rispetto della loro autonomia.
1.8
•
La politica ambientale
Ai sensi dell’art. 11 TFUE le esigenze connesse con la
tutela dell’ambiente devono
essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’U-
nione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile
.
Quest’ultima nozione può ricavarsi dalla definizione fornita nel 1987 nell’ambito
della Commissione mondiale per l’ambiente (nel documento denominato
Rapporto
Brundtland
), in base al quale lo sviluppo può dirsi sostenibile
quando soddisfa i bisogni
dell’attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro
esigenze.
Gli obiettivi perseguiti dalla politica europea dell’ambiente sono meglio definiti nel
successivo articolo 191 del TFUE:
- la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell’ambiente (inteso
come lo
stato delle acque, dell’aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli
spazi naturali
);
- la protezione della salute umana;
- l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- la promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi
dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambia-
menti climatici.
In tale ambito, la normativa europea mira a garantire un elevato livello di tutela,
tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie Regioni. Essa è fondata sui
seguenti
principi
(art. 191, par. 2, TFUE):
- della
precauzione
, in base al quale
laddove un’azione sia potenzialmente dannosa,
chi la pone in essere è tenuto ad adottare delle misure cautelative;
- dell’
azione preventiva
,
che impone di intraprendere ogni azione utile a prevenire
danni all’ambiente;
- della
correzione
,
che prescrive l’obbligo di intraprendere azioni per la rimozione
di tutti i danni arrecati all’ambiente da parte dello stesso soggetto che li ha posti in
essere;
-
chi inquina paga
, alla luce del quale coloro che causano danni all’ambiente devono
sostenere i costi per ripararli o rimborsare tali danni.
I provvedimenti di protezione dell’ambiente non impediscono ai singoli Stati mem-
bri di mantenere e di adottare misure per una tutela ancora maggiore. Esse devono
essere compatibili con i trattati e vanno notificate alla Commissione (art. 193 TFUE).