

CAPITOLO
1
Le politiche per il funzionamento del mercato interno
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Nel loro complesso questi fondi sono denominati cumulativamente negli atti nor-
mativi dell’Unione come
fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)
e
sono disciplinati da una serie di norme comuni applicabili a tutti i fondi e da norme
specifiche riferibili al singolo fondo.
1.6
•
Il coordinamento della politica economica
Nell’articolo 3 TUE dedicato alla definizione dei valori e degli obiettivi dell’Unione,
si afferma che l’Unione istituisce un’
unione economica e monetaria
(UEM) la cui
moneta è l’euro. A tal fine, il TFUE disciplina la
politica economica e monetaria
agli
artt. 119-144.
L’articolo 119 stabilisce che l’azione degli Stati membri e dell’Unione comprende,
alle condizioni previste dai trattati, l’adozione di una politica economica che è fon-
data sullo stretto
coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri
, sul
mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al
principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
Tale coordinamento avviene nell’ambito del Consiglio che elabora, su raccomanda-
zione della Commissione, un progetto di indirizzi di massima e ne riferisce le risul-
tanze al Consiglio europeo. Quest’ultimo, deliberando sulla base di detta relazione
del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima. Sulla base
di tali conclusioni, il Consiglio adotta, infine, una
raccomandazione
che definisce i
suddetti
indirizzi di massima
, informandone il Parlamento europeo.
Le politiche economiche degli Stati membri sono coordinate, inoltre, attraverso il
Patto di stabilità e crescita
. Gli Stati membri devono presentare programmi annuali
di stabilità (o di convergenza) indicanti come intendono conseguire o salvaguardare
posizioni di bilancio sane a medio termine, tenendo conto dell’incidenza finanzia-
ria dell’invecchiamento demografico. La Commissione valuta questi programmi e il
Consiglio esprime un parere in proposito.
In considerazione della grave crisi del debito sovrano di diversi Stati membri, e con
l’intento di garantire la sostenibilità delle politiche finanziarie pubbliche e di favo-
rire la crescita economica, 25 Paesi membri (non hanno aderito la Repubblica ceca
e la Gran Bretagna, oltre alla Croazia che, al momento della stipula non era ancora
entrata a far parte dell’Unione) il 31 gennaio 2012 hanno sottoscritto un
Trattato
sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’ambito della UEM
(cd.
Fiscal
Compact
), entrato in vigore il 1° gennaio 2013.
Il Trattato prevede:
- la cd.
golden rule
, nel senso che gli Stati dovranno introdurre nel proprio ordi-
namento, possibilmente a livello costituzionale e in ogni caso ad un livello che ne
garantisca assoluto rispetto e carattere permanente, la
regola del pareggio o surplus
di bilancio
. Potrà essere tollerato un deficit strutturale dello 0,5% del PIL, che può
essere portato all’1% soltanto nel caso in cui il rapporto debito/PIL sia significati-
vamente inferiore al 60% e i rischi in termini di sostenibilità di lungo termine delle
finanze pubbliche siano bassi;
- che gli Stati aderenti al Trattato che abbiano un rapporto debito/PIL superiore al
60% lo riducano di un ventesimo per anno come parametro di riferimento;