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CAPITOLO

1

Le politiche per il funzionamento del mercato interno

311

www.

edises

.it

Nel loro complesso questi fondi sono denominati cumulativamente negli atti nor-

mativi dell’Unione come

fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)

e

sono disciplinati da una serie di norme comuni applicabili a tutti i fondi e da norme

specifiche riferibili al singolo fondo.

1.6

Il coordinamento della politica economica

Nell’articolo 3 TUE dedicato alla definizione dei valori e degli obiettivi dell’Unione,

si afferma che l’Unione istituisce un’

unione economica e monetaria

(UEM) la cui

moneta è l’euro. A tal fine, il TFUE disciplina la

politica economica e monetaria

agli

artt. 119-144.

L’articolo 119 stabilisce che l’azione degli Stati membri e dell’Unione comprende,

alle condizioni previste dai trattati, l’adozione di una politica economica che è fon-

data sullo stretto

coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

, sul

mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al

principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

Tale coordinamento avviene nell’ambito del Consiglio che elabora, su raccomanda-

zione della Commissione, un progetto di indirizzi di massima e ne riferisce le risul-

tanze al Consiglio europeo. Quest’ultimo, deliberando sulla base di detta relazione

del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima. Sulla base

di tali conclusioni, il Consiglio adotta, infine, una

raccomandazione

che definisce i

suddetti

indirizzi di massima

, informandone il Parlamento europeo.

Le politiche economiche degli Stati membri sono coordinate, inoltre, attraverso il

Patto di stabilità e crescita

. Gli Stati membri devono presentare programmi annuali

di stabilità (o di convergenza) indicanti come intendono conseguire o salvaguardare

posizioni di bilancio sane a medio termine, tenendo conto dell’incidenza finanzia-

ria dell’invecchiamento demografico. La Commissione valuta questi programmi e il

Consiglio esprime un parere in proposito.

In considerazione della grave crisi del debito sovrano di diversi Stati membri, e con

l’intento di garantire la sostenibilità delle politiche finanziarie pubbliche e di favo-

rire la crescita economica, 25 Paesi membri (non hanno aderito la Repubblica ceca

e la Gran Bretagna, oltre alla Croazia che, al momento della stipula non era ancora

entrata a far parte dell’Unione) il 31 gennaio 2012 hanno sottoscritto un

Trattato

sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’ambito della UEM

(cd.

Fiscal

Compact

), entrato in vigore il 1° gennaio 2013.

Il Trattato prevede:

- la cd.

golden rule

, nel senso che gli Stati dovranno introdurre nel proprio ordi-

namento, possibilmente a livello costituzionale e in ogni caso ad un livello che ne

garantisca assoluto rispetto e carattere permanente, la

regola del pareggio o surplus

di bilancio

. Potrà essere tollerato un deficit strutturale dello 0,5% del PIL, che può

essere portato all’1% soltanto nel caso in cui il rapporto debito/PIL sia significati-

vamente inferiore al 60% e i rischi in termini di sostenibilità di lungo termine delle

finanze pubbliche siano bassi;

- che gli Stati aderenti al Trattato che abbiano un rapporto debito/PIL superiore al

60% lo riducano di un ventesimo per anno come parametro di riferimento;