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302

PARTE QUINTA

IL DIRITTO MATERIALE DELL’UNIONE EUROPEA

www.

edises

.it

ora gli articoli 56-62 TFUE)

.

Si configura, pertanto, come diritto dei cittadini degli

Stati membri ad esercitare

attività non salariale

da uno Stato membro all’altro, senza

subire discriminazioni fondate sulla nazionalità o sulla residenza.

A tal fine, sono considerati

servizi

le

prestazioni fornite normalmente dietro compenso

, in

quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle

merci, dei capitali e delle persone. Essi comprendono attività di carattere industriale,

commerciale, artigianale e le libere professioni, mentre ne sono escluse le attività che

partecipano all’esercizio dei pubblici poteri, pure se occasionalmente.

Dalle norme del Trattato deriva anche il

divieto di restrizioni che abbiano carattere

discriminatorio

, ma ne risulta altresì che il cittadino dell’Unione che intenda eserci-

tare un’attività in libera prestazione di servizi sarà soggetto alle medesime restrizioni

che colpiscono i cittadini nazionali: in altri termini, le disposizioni in oggetto non

possono venir invocate dal prestatore di servizi per sfuggire alle norme sull’esercizio

delle professioni messe in atto dal Paese ospitante.

Infine, va segnalato come detta libertà sia strettamente connessa al

diritto di sta-

bilimento

, inteso come libertà di esercitare attività commerciali, industriali od ar-

tigianali sul territorio di uno degli Stati membri dell’Unione. Difatti, così come il

principio della libera prestazione dei servizi

permette ad un cittadino o ad un’impresa

di fornire un servizio in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza, allo

stesso modo il

diritto di stabilimento

consente ai lavoratori autonomi (quanti eserci-

tano un’attività indipendente) e alle imprese europee di stabilirsi in un altro Stato

membro e di esercitarvi la propria attività. In particolare, tale diritto comporta per

i cittadini degli Stati membri la facoltà di accedere alle attività non salariate e al

loro esercizio, di gestire imprese e società alle condizioni stabilite dalla legislazione

del Paese di stabilimento.

In entrambi i casi, ai cittadini o alle imprese dei Paesi membri dell’Unione deve

applicarsi il

trattamento nazionale

, devono cioè valere per loro le stesse condizioni

imposte ai cittadini e alle imprese nazionali.

Sono necessariamente vietate tutte le

restrizioni alla libertà di stabilimento, salva sempre l’applicabilità di norme di ordine

pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

La sola condizione posta per la libera prestazione dei servizi è lo

stabilimento pre-

liminare

in uno dei suoi Stati membri. Ciò posto, va però evidenziato come alcuni

settori, quali i trasporti, le banche e le assicurazioni, sono soggetti a regimi partico-

lari. In questi campi, fortemente regolamentati in ambito nazionale, il solo riconosci-

mento reciproco delle norme non è sufficiente per assicurare la libera circolazione

dei servizi.

1.1.5

La libera circolazione dei capitali

Il Trattato CEE disciplinava la libera circolazione dei capitali disponendo che “gli

Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e

nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune,

le restrizioni

ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri, e pari-

menti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle

parti o sul luogo del collocamento dei capitali

.