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PARTE QUINTA
IL DIRITTO MATERIALE DELL’UNIONE EUROPEA
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ora gli articoli 56-62 TFUE)
.
Si configura, pertanto, come diritto dei cittadini degli
Stati membri ad esercitare
attività non salariale
da uno Stato membro all’altro, senza
subire discriminazioni fondate sulla nazionalità o sulla residenza.
A tal fine, sono considerati
servizi
le
prestazioni fornite normalmente dietro compenso
, in
quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle
merci, dei capitali e delle persone. Essi comprendono attività di carattere industriale,
commerciale, artigianale e le libere professioni, mentre ne sono escluse le attività che
partecipano all’esercizio dei pubblici poteri, pure se occasionalmente.
Dalle norme del Trattato deriva anche il
divieto di restrizioni che abbiano carattere
discriminatorio
, ma ne risulta altresì che il cittadino dell’Unione che intenda eserci-
tare un’attività in libera prestazione di servizi sarà soggetto alle medesime restrizioni
che colpiscono i cittadini nazionali: in altri termini, le disposizioni in oggetto non
possono venir invocate dal prestatore di servizi per sfuggire alle norme sull’esercizio
delle professioni messe in atto dal Paese ospitante.
Infine, va segnalato come detta libertà sia strettamente connessa al
diritto di sta-
bilimento
, inteso come libertà di esercitare attività commerciali, industriali od ar-
tigianali sul territorio di uno degli Stati membri dell’Unione. Difatti, così come il
principio della libera prestazione dei servizi
permette ad un cittadino o ad un’impresa
di fornire un servizio in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza, allo
stesso modo il
diritto di stabilimento
consente ai lavoratori autonomi (quanti eserci-
tano un’attività indipendente) e alle imprese europee di stabilirsi in un altro Stato
membro e di esercitarvi la propria attività. In particolare, tale diritto comporta per
i cittadini degli Stati membri la facoltà di accedere alle attività non salariate e al
loro esercizio, di gestire imprese e società alle condizioni stabilite dalla legislazione
del Paese di stabilimento.
In entrambi i casi, ai cittadini o alle imprese dei Paesi membri dell’Unione deve
applicarsi il
trattamento nazionale
, devono cioè valere per loro le stesse condizioni
imposte ai cittadini e alle imprese nazionali.
Sono necessariamente vietate tutte le
restrizioni alla libertà di stabilimento, salva sempre l’applicabilità di norme di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
La sola condizione posta per la libera prestazione dei servizi è lo
stabilimento pre-
liminare
in uno dei suoi Stati membri. Ciò posto, va però evidenziato come alcuni
settori, quali i trasporti, le banche e le assicurazioni, sono soggetti a regimi partico-
lari. In questi campi, fortemente regolamentati in ambito nazionale, il solo riconosci-
mento reciproco delle norme non è sufficiente per assicurare la libera circolazione
dei servizi.
1.1.5
•
La libera circolazione dei capitali
Il Trattato CEE disciplinava la libera circolazione dei capitali disponendo che “gli
Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e
nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune,
le restrizioni
ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri, e pari-
menti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle
parti o sul luogo del collocamento dei capitali
”
.