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PARTE QUINTA

IL DIRITTO MATERIALE DELL’UNIONE EUROPEA

www.

edises

.it

Chiaramente, l’eliminazione delle frontiere interne richiede una gestione rafforzata

delle frontiere esterne dell’Unione nonché un ingresso e un soggiorno regolamen-

tati dei cittadini non appartenenti all’Unione, anche attraverso una politica comune

di asilo ed immigrazione.

La libera circolazione delle persone nasce come uno dei mezzi per raggiungere gli

scopi di tipo

economico

che gli Stati fondatori della Comunità si erano prefissati.

La libertà di entrare o di uscire da uno degli Stati membri era strumentale, infatti,

alle libertà economiche:

libertà di stabilirsi in uno dei Paesi membri, di prestare servizi, di

esercitare un’attività subordinata.

Proprio perché

istituita con finalità prettamente economiche, ai sensi dell’articolo 48

del Trattato CEE, in un primo momento si trattava di un

diritto garantito solo a due

categorie di persone

: i soggetti economicamente attivi e i familiari che li accompa-

gnavano o raggiungevano.

Il fine più importante e visibile del diritto di circolare all’interno della Comunità per

i lavoratori è quello di

favorire la distribuzione della manodopera

, consentendo ai

lavoratori più efficienti e maggiormente qualificati di ricercare nell’intero mercato

comunitario condizioni di lavoro migliori rispetto a quelle ottenute o offerte nel

Paese di appartenenza.

La

mobilità della manodopera

si configura come una delle condizioni essenziali per

l’instaurazione del Mercato comune europeo e deve tuttora essere considerata come

un elemento fondamentale per il funzionamento di un’entità sovranazionale, volta

alla nascita di una collaborazione sempre più stretta tra gli Stati europei e al miglio-

ramento delle condizioni di vita e lavoro dei cittadini.

Negli anni successivi tale libertà, svincolandosi dalla sua matrice economica, è sta-

ta estesa sino a ricomprendere, oltre ai soggetti economicamente attivi (lavoratori

subordinati ed autonomi), anche gli studenti ed i pensionati e chiunque intendesse

risiedere in uno Stato membro diverso da quello di origine, a condizione che questi

soggetti non costituissero un onere per l’assistenza sociale dello Stato ospitante.

Solo successivamente il concetto di libera circolazione delle persone

si è evoluto

dalla fase economica a quella politica,

grazie all’accordo di Schengen, prima, e al

Trattato di Maastricht, poi, dove viene definitivamente consacrata. Con l’art. 18 di

quest’ultimo trattato, infatti, è divenuta una

prerogativa attribuita ad ogni singolo

cittadino dell’Unione.

La creazione dell’area Schengen

Nel 1985 Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo firmarono l’

Accor-

do di Schengen

(dal nome della cittadina lussemburghese che ha ospitato la firma

dell’accordo) con il quale si impegnavano ad “

eliminare i controlli alle frontiere comuni,

trasferendoli alle proprie frontiere esterne

” (art. 17) entro il 14 gennaio 1990 (art. 30).

Le parti erano consapevoli che la libera circolazione delle persone e delle merci non

poteva basarsi solamente sulla soppressione dei controlli alle frontiere, ma erano

necessarie misure complementari e di armonizzazione delle disposizioni legislative

degli Stati membri. Venivano individuati perciò i seguenti fronti su cui operare:

- rafforzamento dei controlli delle frontiere esterne con carattere di omogeneità

per tutti i Paesi contraenti (visti di ingresso, verifica delle persone e delle vetture