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Le politiche per il funzionamento del mercato interno
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nonché delle merci trasportate, segnalazione ai fini della non ammissione dello
straniero);
- determinazione dello Stato competente e delle modalità per l’esame della doman-
da di asilo;
- adeguata organizzazione della cooperazione fra i sistemi giudiziari (assistenza giu-
diziaria, estradizione, esecuzione delle sentenze penali) e fra le polizie dei vari paesi
(per fronteggiare l’immigrazione clandestina, il traffico di droga, il terrorismo, e la
criminalità in genere) con la possibilità di effettuare indagini, pedinamenti ed inse-
guimenti di criminali anche al di là dei confini di un altro degli Stati aderenti;
- previsione di un’armonizzazione delle politiche e delle legislazioni relative alla lot-
ta contro i trafficanti di stupefacenti e l’acquisto, detenzione e commercio di armi da
fuoco e munizioni;
- realizzazione di uno schedario informatizzato, denominato “Sistema di Informa-
zione Schengen” (SIS), destinato a facilitare la cooperazione finalizzata ai controlli
delle frontiere esterne.
L’accordo di Schengen aveva essenzialmente la natura di una
dichiarazione sugli obiet-
tivi da raggiungere
per l’instaurazione di un completo regime di libera circolazione e
non conteneva disposizioni che incidessero direttamente sull’ordinamento interno
dei singoli Stati, salvo alcune misure di carattere amministrativo per l’alleggerimen-
to dei controlli alle frontiere interne.
Per le difficoltà incontrate nell’individuazione e nell’adozione delle misure comple-
mentari e di armonizzazione, oltre che per l’inatteso evento della caduta del muro
di Berlino (che ha determinato la necessità di revisione dei confini esterni dell’a-
rea Schengen), il termine indicato per la realizzazione dell’area senza controlli alle
frontiere comuni non venne rispettato: nel 1990 non si giunse alla soppressione dei
controlli alle frontiere interne, bensì alla firma della
Convenzione di applicazione
dell’Accordo di Schengen
(cui aderì anche l’Italia, che ne entrò a far parte solo nel
1998 per ritardi legislativi). Questo testo stabiliva:
- la soppressione dei controlli di polizia sulle persone e l’alleggerimento dei controlli
sulle merci alle frontiere interne;
- il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e, più in generale, miglioramen-
to, sotto il profilo dell’efficacia, dei controlli svolti dalle autorità nazionali sull’immi-
grazione clandestina e irregolare e sugli abusi del diritto di asilo;
- l’intensificazione e miglioramento dell’efficacia dei controlli di sicurezza e dell’at-
tività giudiziaria in materia penale all’interno dello spazio di libera circolazione.
Elemento centrale per la realizzazione dello spazio Schengen, in particolare per ga-
rantire un’efficace lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, è stato la
creazione del
SIS (Sistema d’Informazione Schengen)
, un database che mette gli
agenti consolari e le forze di polizia che operano ai posti di frontiera in condizione
di disporre dei dati inerenti le persone o i veicoli ricercati.
1.1.4
•
La libera prestazione dei servizi
La circolazione delle persone era legittimata anche dagli artt. 59-66 del Trattato
CEE, relativi alla libera prestazione di servizi, intesa come l’
esercizio di un’attività
in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito il prestatore
(si vedano