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CAPITOLO

1

Le politiche per il funzionamento del mercato interno

301

www.

edises

.it

nonché delle merci trasportate, segnalazione ai fini della non ammissione dello

straniero);

- determinazione dello Stato competente e delle modalità per l’esame della doman-

da di asilo;

- adeguata organizzazione della cooperazione fra i sistemi giudiziari (assistenza giu-

diziaria, estradizione, esecuzione delle sentenze penali) e fra le polizie dei vari paesi

(per fronteggiare l’immigrazione clandestina, il traffico di droga, il terrorismo, e la

criminalità in genere) con la possibilità di effettuare indagini, pedinamenti ed inse-

guimenti di criminali anche al di là dei confini di un altro degli Stati aderenti;

- previsione di un’armonizzazione delle politiche e delle legislazioni relative alla lot-

ta contro i trafficanti di stupefacenti e l’acquisto, detenzione e commercio di armi da

fuoco e munizioni;

- realizzazione di uno schedario informatizzato, denominato “Sistema di Informa-

zione Schengen” (SIS), destinato a facilitare la cooperazione finalizzata ai controlli

delle frontiere esterne.

L’accordo di Schengen aveva essenzialmente la natura di una

dichiarazione sugli obiet-

tivi da raggiungere

per l’instaurazione di un completo regime di libera circolazione e

non conteneva disposizioni che incidessero direttamente sull’ordinamento interno

dei singoli Stati, salvo alcune misure di carattere amministrativo per l’alleggerimen-

to dei controlli alle frontiere interne.

Per le difficoltà incontrate nell’individuazione e nell’adozione delle misure comple-

mentari e di armonizzazione, oltre che per l’inatteso evento della caduta del muro

di Berlino (che ha determinato la necessità di revisione dei confini esterni dell’a-

rea Schengen), il termine indicato per la realizzazione dell’area senza controlli alle

frontiere comuni non venne rispettato: nel 1990 non si giunse alla soppressione dei

controlli alle frontiere interne, bensì alla firma della

Convenzione di applicazione

dell’Accordo di Schengen

(cui aderì anche l’Italia, che ne entrò a far parte solo nel

1998 per ritardi legislativi). Questo testo stabiliva:

- la soppressione dei controlli di polizia sulle persone e l’alleggerimento dei controlli

sulle merci alle frontiere interne;

- il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e, più in generale, miglioramen-

to, sotto il profilo dell’efficacia, dei controlli svolti dalle autorità nazionali sull’immi-

grazione clandestina e irregolare e sugli abusi del diritto di asilo;

- l’intensificazione e miglioramento dell’efficacia dei controlli di sicurezza e dell’at-

tività giudiziaria in materia penale all’interno dello spazio di libera circolazione.

Elemento centrale per la realizzazione dello spazio Schengen, in particolare per ga-

rantire un’efficace lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, è stato la

creazione del

SIS (Sistema d’Informazione Schengen)

, un database che mette gli

agenti consolari e le forze di polizia che operano ai posti di frontiera in condizione

di disporre dei dati inerenti le persone o i veicoli ricercati.

1.1.4

La libera prestazione dei servizi

La circolazione delle persone era legittimata anche dagli artt. 59-66 del Trattato

CEE, relativi alla libera prestazione di servizi, intesa come l’

esercizio di un’attività

in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito il prestatore

(si vedano