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PARTE PRIMA

L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO

www.

edises

.it

3.3.7

La Banca centrale europea (BCE) e la Corte dei conti

La BCE è l’istituzione

cui è devoluta la

gestione della politica monetaria

degli Stati

facenti parte dell’area dell’euro, mentre la Corte dei conti svolge un’attività di

con-

trollo e di verifica sui bilanci dell’Unione

e sulla loro gestione.

Insieme alle banche centrali nazionali, tenute ad agire secondo i suoi indirizzi e le

sue istruzioni, la BCE, dotata di personalità giuridica distinta da quella dell’Unione

e assoggettata al controllo giudiziario della Corte di Giustizia, forma il

Sistema eu-

ropeo delle banche centrali (SEBC)

. Annualmente la BCE trasmette al Parlamento

europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazio-

ne sull’attività del SEBC e sulla politica monetaria dell’anno precedente e dell’anno

in corso.

La Corte dei conti, dal canto suo, esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell’U-

nione e di ogni organo o organismo creato dall’Unione, nella misura in cui l’atto costi-

tutivo non escluda tale esame.

3.4

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

3.4.1

Storia e organi

L’ONU riveste una posizione centrale nello sforzo globale di risolvere i problemi che

affliggono l’umanità e persegue questo obiettivo cooperando con più di 30 organiz-

zazioni affiliate, insieme conosciute come

sistema delle Nazioni Unite

. Fondata nel

dopoguerra da 51 Stati intenzionati a preservare la pace attraverso la cooperazione

internazionale ed il principio della sicurezza collettiva, nel corso degli anni ne sono

divenuti membri quasi tutti gli Stati del mondo; oggi se ne contano 193.

L’art. 7 (capitolo III) dello Statuto delle Nazioni Unite istituisce sei organi principali

indispensabili per il funzionamento e il governo dell’organizzazione; accanto a que-

sti esistono una serie di agenzie, fondi, commissioni e programmi che fanno parte

del Sistema NU.

L’

Assemblea Generale

è il principale e più rappresentativo organo istituzionale di

cui si compone l’Organizzazione. È formata dai rappresentanti di tutti gli Stati ade-

renti alle Nazioni Unite. È considerata la principale Assemblea e si occupa di que-

stioni fondamentali quali: segnalazioni di pace, entrata, sospensione o espulsione di

Stati membri, problemi di bilancio. Ogni Stato ha il diritto ad avere 5 rappresentanti

nell’Assemblea ma dispone di un solo voto. L’Assemblea non può fare uso della forza

contro i Paesi ma può solo dare loro delle segnalazioni e raccomandazioni.

La raccomandazione è l’atto tipico delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazio-

nali in generale, non è vincolante per lo Stato a cui si rivolge e quindi non annoverabile

tra le fonti previste da accordi.

La raccomandazione produce il cd.

effetto di liceità

, nel senso che non commette atto

illecito lo Stato che per seguire una raccomandazione si discosta o tenga un comporta-

mento contrario a impegni in precedenza assunti. Chiaramente questo effetto può aversi

solo tra Stati membri ed è dedotto dall’obbligo di cooperare con l’organizzazione e dal

potere di questa di perseguire, sia pure mediante atti non vincolanti, fini che trascen-