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PARTE PRIMA
L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO
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3.3.7
•
La Banca centrale europea (BCE) e la Corte dei conti
La BCE è l’istituzione
cui è devoluta la
gestione della politica monetaria
degli Stati
facenti parte dell’area dell’euro, mentre la Corte dei conti svolge un’attività di
con-
trollo e di verifica sui bilanci dell’Unione
e sulla loro gestione.
Insieme alle banche centrali nazionali, tenute ad agire secondo i suoi indirizzi e le
sue istruzioni, la BCE, dotata di personalità giuridica distinta da quella dell’Unione
e assoggettata al controllo giudiziario della Corte di Giustizia, forma il
Sistema eu-
ropeo delle banche centrali (SEBC)
. Annualmente la BCE trasmette al Parlamento
europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazio-
ne sull’attività del SEBC e sulla politica monetaria dell’anno precedente e dell’anno
in corso.
La Corte dei conti, dal canto suo, esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell’U-
nione e di ogni organo o organismo creato dall’Unione, nella misura in cui l’atto costi-
tutivo non escluda tale esame.
3.4
•
L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
3.4.1
•
Storia e organi
L’ONU riveste una posizione centrale nello sforzo globale di risolvere i problemi che
affliggono l’umanità e persegue questo obiettivo cooperando con più di 30 organiz-
zazioni affiliate, insieme conosciute come
sistema delle Nazioni Unite
. Fondata nel
dopoguerra da 51 Stati intenzionati a preservare la pace attraverso la cooperazione
internazionale ed il principio della sicurezza collettiva, nel corso degli anni ne sono
divenuti membri quasi tutti gli Stati del mondo; oggi se ne contano 193.
L’art. 7 (capitolo III) dello Statuto delle Nazioni Unite istituisce sei organi principali
indispensabili per il funzionamento e il governo dell’organizzazione; accanto a que-
sti esistono una serie di agenzie, fondi, commissioni e programmi che fanno parte
del Sistema NU.
L’
Assemblea Generale
è il principale e più rappresentativo organo istituzionale di
cui si compone l’Organizzazione. È formata dai rappresentanti di tutti gli Stati ade-
renti alle Nazioni Unite. È considerata la principale Assemblea e si occupa di que-
stioni fondamentali quali: segnalazioni di pace, entrata, sospensione o espulsione di
Stati membri, problemi di bilancio. Ogni Stato ha il diritto ad avere 5 rappresentanti
nell’Assemblea ma dispone di un solo voto. L’Assemblea non può fare uso della forza
contro i Paesi ma può solo dare loro delle segnalazioni e raccomandazioni.
La raccomandazione è l’atto tipico delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazio-
nali in generale, non è vincolante per lo Stato a cui si rivolge e quindi non annoverabile
tra le fonti previste da accordi.
La raccomandazione produce il cd.
effetto di liceità
, nel senso che non commette atto
illecito lo Stato che per seguire una raccomandazione si discosta o tenga un comporta-
mento contrario a impegni in precedenza assunti. Chiaramente questo effetto può aversi
solo tra Stati membri ed è dedotto dall’obbligo di cooperare con l’organizzazione e dal
potere di questa di perseguire, sia pure mediante atti non vincolanti, fini che trascen-