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32

PARTE PRIMA

L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO

www.

edises

.it

3.3.2

Il Consiglio europeo

Secondo l’art. 15 del TUE, il Consiglio europeo

dà all’Unione gli impulsi necessari

al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali

. Non

esercita funzioni legislative.

Si tratta di un’istituzione operativa dal 1972 quando fu avviata la prassi di convocare

almeno due volte l’anno una riunione dei capi di Stato e di governo dei diversi Stati

membri, che doveva servire da

stimolo per le più importanti iniziative politiche comuni

nonché dirimere le controversie di notevole rilevanza politica ed economica

.

Inizialmente, quindi, il Consiglio europeo era solo un organo informale di coordi-

namento tra gli Stati ora è divenuto a pieno titolo un’istituzione dell’Unione, pur

continuando a svolgere sostanzialmente un ruolo di impulso politico dell’attività

dell’organizzazione.

3.3.3

Il Parlamento europeo

Rappresenta i cittadini degli Stati membri

ed è eletto direttamente da questi ultimi.

Il numero dei deputati europei non può essere superiore a 751 (750 più il Presidente)

e la ripartizione dei seggi tra gli Stati membri deve rispettare il principio della pro-

porzionalità decrescente, in virtù del quale i deputati dei Paesi più popolosi rappre-

sentano un numero di cittadini più elevato di quelli dei Paesi con un minor numero

di abitanti. Il Trattato dispone, inoltre, che ciascuno Stato membro non può avere

meno di 6 o più di 96 deputati.

Il Parlamento europeo esercita sia

poteri legislativi

(salvo limitate eccezioni, un atto

giuridico europeo può essere adottato soltanto se vi è accordo sullo stesso testo da

parte del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea) che

poteri di controllo

sull’attività svolta dalle altre istituzioni (in particolare può approvare una mozione di

censura nei confronti della Commissione, atto che costringerebbe questa istituzione

alle dimissioni). Particolarmente importante è anche il ruolo nell’

approvazione del

bilancio dell’Unione

.

3.3.4

Il Consiglio dell’Unione europea

Rappresenta i governi degli Stati membri

ed è composto da delegati

scelti nell’am-

bito dei rispettivi governi, normalmente con il rango di Ministri, in funzione della

materia trattata.

Secondo le indicazioni dell’art. 16 TUE, il Consiglio esercita, congiuntamente al Par-

lamento europeo, la

funzione legislativa e quella di bilancio

, definisce le

politiche

economiche

generali degli Stati membri, implementa la

politica estera e di sicurezza

comune dell’Unione

, in base agli orientamenti generali stabiliti dal Consiglio euro-

peo, conclude

accordi internazionali

tra l’Unione europea e uno o più Stati ovvero

organizzazioni internazionali, coordina le azioni degli Stati membri alle condizioni

stabilite nei trattati e esercita un

controllo indiretto sul rispetto dei trattati

e degli

atti dell’Unione, promuovendo ricorsi davanti alla Corte di Giustizia.