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PARTE PRIMA
L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO
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3.3.2
•
Il Consiglio europeo
Secondo l’art. 15 del TUE, il Consiglio europeo
dà all’Unione gli impulsi necessari
al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali
. Non
esercita funzioni legislative.
Si tratta di un’istituzione operativa dal 1972 quando fu avviata la prassi di convocare
almeno due volte l’anno una riunione dei capi di Stato e di governo dei diversi Stati
membri, che doveva servire da
stimolo per le più importanti iniziative politiche comuni
nonché dirimere le controversie di notevole rilevanza politica ed economica
.
Inizialmente, quindi, il Consiglio europeo era solo un organo informale di coordi-
namento tra gli Stati ora è divenuto a pieno titolo un’istituzione dell’Unione, pur
continuando a svolgere sostanzialmente un ruolo di impulso politico dell’attività
dell’organizzazione.
3.3.3
•
Il Parlamento europeo
Rappresenta i cittadini degli Stati membri
ed è eletto direttamente da questi ultimi.
Il numero dei deputati europei non può essere superiore a 751 (750 più il Presidente)
e la ripartizione dei seggi tra gli Stati membri deve rispettare il principio della pro-
porzionalità decrescente, in virtù del quale i deputati dei Paesi più popolosi rappre-
sentano un numero di cittadini più elevato di quelli dei Paesi con un minor numero
di abitanti. Il Trattato dispone, inoltre, che ciascuno Stato membro non può avere
meno di 6 o più di 96 deputati.
Il Parlamento europeo esercita sia
poteri legislativi
(salvo limitate eccezioni, un atto
giuridico europeo può essere adottato soltanto se vi è accordo sullo stesso testo da
parte del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea) che
poteri di controllo
sull’attività svolta dalle altre istituzioni (in particolare può approvare una mozione di
censura nei confronti della Commissione, atto che costringerebbe questa istituzione
alle dimissioni). Particolarmente importante è anche il ruolo nell’
approvazione del
bilancio dell’Unione
.
3.3.4
•
Il Consiglio dell’Unione europea
Rappresenta i governi degli Stati membri
ed è composto da delegati
scelti nell’am-
bito dei rispettivi governi, normalmente con il rango di Ministri, in funzione della
materia trattata.
Secondo le indicazioni dell’art. 16 TUE, il Consiglio esercita, congiuntamente al Par-
lamento europeo, la
funzione legislativa e quella di bilancio
, definisce le
politiche
economiche
generali degli Stati membri, implementa la
politica estera e di sicurezza
comune dell’Unione
, in base agli orientamenti generali stabiliti dal Consiglio euro-
peo, conclude
accordi internazionali
tra l’Unione europea e uno o più Stati ovvero
organizzazioni internazionali, coordina le azioni degli Stati membri alle condizioni
stabilite nei trattati e esercita un
controllo indiretto sul rispetto dei trattati
e degli
atti dell’Unione, promuovendo ricorsi davanti alla Corte di Giustizia.